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LEGGE 8 marzo 1949, n. 75

Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

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Testo in vigore dal:  23-3-1949

Art. 16

Importazione in franchigia ed esenzione dal diritto di licenza


Per la costrizione in Italia per conto di nazionali dei macchinari indicati nel precedente art. 15, iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge, i costruttori godono dell'importazione in franchigia daziaria dall'estero dei materiali necessari per la costruzione.
Le importazioni dei predetti materiali sono anche esenti dal diritto di licenza.