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LEGGE 8 marzo 1949, n. 75

Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

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Testo in vigore dal:  23-3-1949
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Scopi della legge


La presente legge ha lo scopo di favorire la costruzione in Italia, per conto di nazionali, nel periodo di un triennio dalla data della sua entrata in vigore, di navi mercantili di qualità corrispondenti alle particolari esigenze della economia nazionale, nei limiti di tonnellaggio di stazza lorda consentiti dallo stanziamento di cui all'art. 34 in rapporto all'entità ed al Complesso dei benefici dalla legge stessa stabiliti.
La presente legge ha altresì lo scopo di favorire la modificazione, trasformazione e riparazione delle navi mercantili, in quanto anch'esse corrispondano alle particolari esigenze dell'economia nazionale.