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LEGGE 8 marzo 1949, n. 75

Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

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Testo in vigore dal:  23-3-1949

Art. 15

Contributo di miglioramento


Ai proprietari delle navi mercantili nazionali in esercizio all'entrata in vigore della presente legge e Che siano iscritte nella più alta classe del Registro italiano navale, sulle quali vengono installati:
a) nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale, mai impiegati, inclusi tubolature; grigliati e pagliuoli
b) singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) comprese le relative tubolature, o macchinari o apparecchi ausiliari di bordo, comprese le relative tubolature, che siano di nuova costruzione nazionale e mai impiegati, potrà essere corrisposto, sentito il Comitato di cui all'art. 3, ed entro il limite massimo complessivo di 50.000 cavalli asse:
1° per la installazione di apparati motori di cui alla lettera a), un contributo di miglioramento pari a quello Indicato nella tabella n. 2-B (apparato motore), qualunque sia la stazza lorda della nave;
2° per la installazione di singoli complessi costitutivi di apparato motore o di macchinari o di apparecchi ausiliari di bordo di cui alla lettera b), un contributo di miglioramento di lire 8000 per quintale.
Le norme per la determinazione della potenza degli apparati motori, nonché per le relative prove sono stabilite dal regolamento, Qualora nella costruzione di un apparato motore completo siano impiegati singoli complessi costitutivi di apparato motore macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) ovvero parti staccate di essi, provenienti dall'estero o dalla stessa da altra nave, al contributo di miglioramento sarà apportata una riduzione proporzionale al peso dei complessi o parti staccate di essi provenienti dall'utero o della stessa o da altra nave, rispetto al peso totale dall'apparato motore, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi delle caldaie, rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione del contributo.
Qualora nella costruzione dei singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) ovvero di macchinari o apparecchi ausiliari di bordo vengano impiegate parti staccate provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, al contributo di miglioramento spettante ai singoli complessi o macchinari o apparecchi ausiliari, sarà apportata una riduzione proporzionale al peso di questi ultimi, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi per caldaie, rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione del contributo.
Salvo il caso di impiego di alberi a manovella, di linee d'asse, di forni o di fondi per caldaie, di cui ai due precedenti commi, qualora il peso del complesso o dei macchinari o degli apparecchi ausiliari o delle parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave superi la metà del peso dell'apparato motore completo o del complesso o del macchinario o apparecchio ausiliario nella cui costruzione vennero impiegati, nessun cotributo di miglioramento sarà dovuto per la detta costruzione.