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DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 2024, n. 50

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE. (24G00067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/05/2024
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Testo in vigore dal:  2-5-2024
art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato»;
Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);
Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31, comma 5;
Vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;
Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
Visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2023;
Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2024;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 gennaio 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Effettuata la notifica alla Commissione europea n. 2023/0554/IT - SERV30, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 208
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «condivisione di video» sono inserite le seguenti: «o anche solo audio o entrambi»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché in materia di fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche e i servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche solo audio.»;
b) il comma 2 è abrogato.
2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 208 del 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «i concessionari radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «le emittenti radiofoniche»;
b) al comma 2:
1) le parole: «i concessionari radiofonici opera» sono sostituite dalle seguenti: «l'emittente radiofonica operano»;
2) alle lettere a), b) e c), dopo la parola: «audiovisivo» sono inserite le seguenti: «o radiofonico»;
3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) quando hanno la sede principale in Italia e una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi opera sia in Italia sia in un altro Stato membro;».
c) al comma 3 dopo le parole «I fornitori» sono inserite le seguenti: «e le emittenti».
3. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «ai sensi dell'articolo 2, numero 1), della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018» sono soppresse e dopo la parola: «elettroniche» sono aggiunte le seguenti: «, in radiodiffusione o a richiesta;»;
2) alla lettera c), le parole: «la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande» sono sostituite dalle seguenti: «la fornitura di programmi o video generati dagli utenti destinati al grande»;
3) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) "servizio di piattaforma per la condivisione di contenuti solo audio": un servizio con le caratteristiche di cui alla lettera c) in cui il contenuto condiviso è costituito da programmi sonori o da audio generati dall'utente, o entrambi, destinati al grande pubblico;»;
4) alla lettera d), dopo la parola: «audiovisivo», sono inserite le seguenti: «o radiofonico»;
5) alla lettera f), dopo le parole: «via satellite,», sono inserite le seguenti: «per trasmissione sia televisive che radiofoniche»;
6) alla lettera i), la parola: «audiovisivo» è soppressa;
7) alla lettera n), le parole: «un'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale» sono sostituite dalle seguenti: «un fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o da un'emittente radiofonica» e la parola: «serie» è sostituita dalla seguente: «pluralità»;
8) alla lettera p), le parole: «o radiodiffusione televisiva» sono soppresse;
9) alla lettera s), le parole: «dall'emittente, anche analogica» sono sostituite dalle seguenti: «dal fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dall'emittente radiofonica» e le parole: «, anche analogica» sono sostituite dalle seguenti: «o altro fornitore»;
10) alla lettera z), dopo la parola: «sponsorizzazioni», sono inserite le seguenti: «di cui alla lettera ss)»;
11) alla lettera dd) le parole: «corrispondenti alle reti di I livello» sono sostituite dalle seguenti: «, su reti di I livello o su reti di II livello»;
12) alla lettera hh), dopo la parola: «autorizzazione», sono inserite le seguenti: «alla prosecuzione dell'attività, ai sensi della legge 20 marzo 2001, n. 66, che opera» e al numero 3), dopo la parola: «obblighi», sono inserite le seguenti: «di palinsesto»;
13) dopo la lettera ii) è inserita la seguente:
«ii-bis) "fornitore di servizi di media radiofonici a carattere comunitario su base nazionale o locale": il fornitore caratterizzato dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti che fanno riferimento ad istanze culturali, etniche, politiche e religiose per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione;»;
14) alla lettera ss), dopo le parole: «condivisione di video», sono inserite le seguenti: «o anche solo audio o entrambi»;
15) dopo la lettera tt) è inserita la seguente: «tt-bis) "spot di televendita": televendita di durata minima ininterrotta inferiore a 15 minuti nei servizi di media audiovisivi e a 3 minuti nei servizi di media radiofonici;»;
16) alla lettera vv), dopo la parola «audiovisivi», sono inserite le seguenti: «o radiofonici o dall'emittente radiofonica» e le parole: «o dall'emittente di radiodiffusione nell'ambito di un programma» sono soppresse;
17) la lettera eee) è sostituita dalla seguente: «eee) "autopromozione": gli annunci effettuati da emittenti radiofoniche e fornitori di servizi di media in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi audiovisivi o radiofonici e servizi di media di altre entità appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi dell'articolo 51 e dell'articolo 2359 del codice civile. Sono inclusi gli annunci promozionali dell'emittente televisiva relativi a servizi di media audiovisivi effettuati per una stazione radio appartenente al medesimo gruppo sempre che non siano scindibili dall'attività principale della stazione radio e che l'emittente televisiva ne assuma la responsabilità editoriale.»;
18) Al comma 2, dopo le parole «servizi radiofonici», sono inserite le seguenti: «in difetto di previsione espressa, ove ne ricorrano i presupposti».
4. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, si conforma ai seguenti principi, a garanzia degli utenti:
a) libertà e pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva;
b) libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio;
c) obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione;
d) contrasto alle strategie di disinformazione;
e) tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale;
f) apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;
g) salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali;
h) fermo restando quanto previsto dalla lettera b), contrasto alla tendenza contemporanea di distruggere o comunque ridimensionare gli elementi o simboli della storia e della tradizione della Nazione (cancel culture).»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Ministero, d'intesa con l'Autorità, sentito il Ministero della cultura, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia, promuove l'alfabetizzazione mediatica e digitale, attraverso i fornitori di servizi di media e i fornitori di piattaforme di condivisione di contenuti video o anche solo audio o entrambi, e ferme restando le attività di sostegno all'educazione all'immagine e di promozione dell'alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini di cui agli articoli 3 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220.»;
c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Ogni tre anni il Ministero presenta alla Commissione europea una relazione sull'attività di promozione dell'alfabetizzazione sulla base delle relazioni annuali predisposte dall'Autorità.»;
d) il comma 8 è abrogato.
5. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 208 del 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), le parole da: «, stabilendo, comunque» fino a: «ambito locale» sono soppresse;
b) al comma 1, lettera e):
1) il numero 1) è sostituito con il seguente:
«1) di rendere disponibili le stesse piattaforme e informazioni tecniche nei confronti delle emittenti radiofoniche, dei fornitori di servizi di media radiofonici o dei fornitori di servizi di media audiovisivi, senza effettuare discriminazioni in ragione della riconducibilità o meno a società collegate o controllate;»;
2) al numero 3), le parole: «dalle emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «dai fornitori di servizi di media radiofonici o audiovisivi anche a richiesta, che non siano riconducibili a società collegate o controllate»;
3) al numero 5.2), le parole: «il fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o di servizi di media audiovisivi a richiesta» e le parole: «di tenere la» sono sostituite dalle seguenti: «è tenuto alla».
6. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 208 del 2021, al comma 2, le parole: «, comunque» sono soppresse.
7. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 208 del 2021, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Presso il Ministero è istituito un comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, di esprimere parere nella fase di adozione dei codici di autoregolamentazione e co-regolamentazione dei fornitori di servizi media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, a tutela dei minori. Le modalità di funzionamento e partecipazione al comitato sono definite con successivo decreto ministeriale. Ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.».
8. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 208 del 2021, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività degli operatori di rete per la radiodiffusione in tecnica digitale.».
9. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 208 del 2021 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Autorizzazione per operatore di rete su frequenze terrestri). - 1. L'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, televisiva o radiofonica, in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito sia nazionale che locale è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall'Autorità.
2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per gli operatori di rete dal regolamento adottato dall'Autorità.».
10. La rubrica del titolo III, capo II, del decreto legislativo n. 208 del 2021, è sostituita dalla seguente: «Disciplina del fornitore di servizi di media su frequenze terrestri».
12. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 208 del 2021 è sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri). - 1. L'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall'Autorità.
2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di servizi di media audiovisivi e di dati dal regolamento adottato dall'Autorità.
3. Per i fornitori di servizi media audiovisivi e di dati in ambito locale, il Ministero procede secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 1033 e 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».
13. La rubrica del titolo III, capo III, del decreto legislativo n. 208 del 2021, è sostituita dalla seguente: «Disciplina dell'emittente e del fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite e via cavo e della fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta».
14. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «assegnate, dal Ministero,» sono inserite le seguenti: «all'operatore di rete radiofonico in onde medie»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'Autorità adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2024.».
15. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) dopo la parola: «concessioni» sono inserite le seguenti: «e delle autorizzazioni alla prosecuzione dell'attività rilasciate ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,»;
2) le parole da: «da parte di società di capitali» fino a: «responsabilità limitata» sono sostituite dalle seguenti: «da parte delle società che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 21 del presente testo unico»;
3) il secondo periodo e soppresso;
b) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare.»;
c) al comma 6, dopo le parole: «cessione di ramo d'azienda» sono inserite le seguenti: «e deve essere comunicata al Ministero a mezzo posta elettronica certificata (pec) entro 48 ore dalla relativa sottoscrizione».
16. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «periferici» è sostituita dalla seguente: «territoriali»;
b) al comma 2, la parola: «anche» è soppressa e la parola: «periferici» è sostituita dalla seguente: «territoriali»;
c) al comma 3, la parola: «periferici» è sostituita dalla seguente: «territoriali» e le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;
d) al comma 4, dopo le parole: «comunicazioni elettroniche» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «con provvedimento entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Non si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
e) il comma 5 è abrogato.
17. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «anche operanti nello stesso bacino di utenza» sono sostituite dalle seguenti: «purché operanti in aree tecniche diverse»;
b) al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), numero 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 3»;
c) al comma 7, le parole: «per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «e per il tempo massimo indicato al comma 3».
18. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, attraverso i propri organi territoriali»;
2) le parole: «articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5»;
3) dopo il quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «I programmi televisivi diffusi sono limitati all'area tecnica in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi hanno acquisito capacità trasmissiva.».
19. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b) la parola: «ex» è sostituita dalla seguente: «prima»;
b) al comma 5, le parole: «del comma 2 e stabilisce le condizioni di utilizzo del numero assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 4 e stabilisce, con apposito decreto, sentita l'Autorità, le condizioni e le modalità di utilizzo del numero assegnato».
c) al comma 7:
1. le parole: «da 4 a 6» sono sostituite dalle seguenti: «4 e 5»;
2. le parole: «a tali provvedimenti,» sono sostituite dalle seguenti: «agli ordini e alle diffide,»;
20. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
«1. La programmazione predisposta dai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana non deve contenere alcuna istigazione a commettere reati oppure apologia degli stessi, in particolare:»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con apposito regolamento dell'Autorità sono definiti criteri vincolanti idonei a prevenire nella programmazione la violazione dei divieti di cui al comma 1.»;
c) al comma 3, le parole: «delle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei divieti» e le parole «e di quelle stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «e dei criteri stabiliti».
21. All'articolo 31 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accessibilità alle persone con disabilità»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di cui al comma 1, i fornitori sviluppano, con periodicità almeno triennale, idonei piani d'azione e riferiscono periodicamente all'Autorità in ordine all'attuazione delle misure assunte.»;
c) al comma 3, le parole: «entro il 19 dicembre 2022 e, successivamente, almeno ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale»;
d) al comma 4, le parole: «diversamente abili» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità»;
e) al comma 5, le parole: «In caso di inosservanza delle disposizioni attuative di cui al comma 1 e delle disposizioni del presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo e delle disposizioni attuative dell'Autorità, la medesima»;
f) al comma 6, le parole: «diversamente abili» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità».
22. All'articolo 33 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «L'operatore predispone» sono sostituite dalle seguenti:
«L'operatore e il fornitore di servizi di media audiovisivi predispongono» e le parole: «di cui alla prima parte del presente comma» sono soppresse;
b) al comma 5, le parole: «di cui ai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo,».
23. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico, ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, la diffusione di contenuti in rettifica, purché questi ultimi non diano luogo a responsabilità penali.»;
b) al comma 4, le parole: «ai sensi del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 2».
24. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del 2021, le parole: «televisive e» sono soppresse.
25. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: «audiovisiva» sono aggiunte le seguenti: «e radiofonica»;
b) al comma 5, le parole: «e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori» sono sostituite dalle seguenti: «, il Comitato consultivo di cui all'articolo 8, comma 2, e l'Autorità politica con delega alla famiglia,» e le parole: «i programmi di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti «i programmi di cui al comma 1 nei casi di cui al comma 3»;
c) al comma 6, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Il Codice di autoregolamentazione è adottato entro il 31 dicembre 2024, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e del comitato consultivo di cui all'articolo 8, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nelle more dell'adozione del codice di autoregolamentazione continua ad applicarsi il codice attualmente vigente.»;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I fornitori di servizi di media audiovisivi sono altresì obbligati a garantire l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.»;
e) al comma 10, le parole da: «Il Ministro dello sviluppo economico» fino a: «l'Autorità delegata all'editoria» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro, d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'Autorità delegata per le politiche per la disabilità e il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, l'Autorità delegata all'editoria»;
f) al comma 11, le parole: «delle emittenti radiotelevisive» sono sostituite dalle seguenti: «dai fornitori di servizi media audiovisivi»;
g) al comma 12 le parole: «e radiofonici» sono soppresse.
26. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 208 del 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «sentito il Comitato di applicazione» fino alle parole: «effettuate dal medesimo Comitato», sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Comitato consultivo interistituzionale di cui all'articolo 8, comma 2, che si esprime entro quindici giorni»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, in caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 37, si applica la sanzione amministrativa della disattivazione dell'impianto di trasmissione.»;
d) al comma 4, le parole: «Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale» e le parole: «Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689» sono soppresse;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Comitato consultivo interistituzionale di cui all'articolo 8, comma 2 e l'Autorità politica con delega alla famiglia, che si esprimono entro quindici giorni, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sulle misure adottate, sui procedimenti per la violazione dei codici di autoregolamentazione e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ed il Comitato consultivo interistituzionale di cui all'articolo 8, comma 2, invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sulle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni.».
27. All'articolo 39 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «televisive e» sono soppresse e le parole: «e con il Ministro della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno».
28. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi di media radiofonici, alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.».
29. L'articolo 41 del decreto legislativo n. 208 del 2021 è sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Disposizioni generali). - 1. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video stabiliti sul territorio nazionale sono soggetti alla giurisdizione italiana.
2. Un fornitore di piattaforme per la condivisione di video che non è stabilito sul territorio nazionale a norma del comma 1 si considera stabilito sul territorio italiano se:
a) l'impresa che lo controlla o un'impresa controllata sia stabilita sul territorio italiano;
b) oppure fa parte di un gruppo e un'altra impresa di detto gruppo è stabilita sul territorio italiano.
3. Ai fini del presente articolo, il «gruppo» comprende l'impresa controllante, tutte le imprese da questa controllate e tutte le altre imprese aventi legami organizzativi, economici e giuridici con esse.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, nel caso in cui l'impresa controllante o la controllata o le altre imprese del gruppo sono stabilite in Stati membri diversi, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito in Italia, se qui è stabilita l'impresa controllante o, in assenza di tale stabilimento, se è ivi stabilita una sua impresa controllata o, in assenza di tale stabilimento, se è ivi stabilita un'impresa del gruppo.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, nel caso in cui vi siano varie imprese controllate da un'impresa e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito in Italia se una delle imprese controllate ha avviato per prima la propria attività in Italia, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia italiana.
6. Ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia a norma dei commi da 1 a 5 si applicano gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
7. Fermo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano può essere limitata, con provvedimento dell'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per i seguenti fini:
a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 37;
b) la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana;
c) la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico.
8. Al fine di stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti al pubblico italiano valgono criteri quali la lingua utilizzata, il raggiungimento di un numero significativo di contatti presenti sul territorio italiano o il conseguimento di ricavi in Italia.
9. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7 è definita dall'Autorità con proprio regolamento.
10. L'Autorità compila e mantiene aggiornato un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia, curando la comunicazione alla Commissione europea dell'elenco e degli eventuali aggiornamenti, o che si considerano operanti sul territorio nazionale, indicando su quale dei criteri di cui al comma 8 si fonda l'intervento di cui al comma 7. A tal fine i suddetti fornitori sono tenuti a comunicare all'Autorità l'inizio delle attività o, qualora già esistenti, la loro operatività sul territorio nazionale.
11. Nell'ipotesi in cui non concordi con l'affermazione della propria giurisdizione ad opera di un altro Stato membro, l'Autorità sottopone senza indugio la questione alla Commissione europea.
12. In caso di violazioni degli articoli 41 e 42, poste in essere da un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito in un altro Stato membro, l'Autorità può inviare opportuna segnalazione all'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in questione.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, per quanto compatibili.».
30. L'articolo 42 del decreto legislativo n. 208 del 2021 è sostituito dal seguente:
«Art. 42 (Misure di tutela). - 1. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare misure adeguate volte a tutelare:
a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma degli articoli 37 e 43;
b) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
c) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, con particolare riferimento alla pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ai reati di pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, e ai reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008.
2. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana sono tenuti a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive promosse commercialmente, vendute o organizzate. L'Autorità vigila affinchè i fornitori di piattaforme per la condivisione di video adottino misure adeguate a tale scopo relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dagli stessi. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana informano chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano dichiarate a norma del comma 7, lettera c), o il fornitore sia comunque a conoscenza di tale fatto.
3. L'Autorità promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4-bis e 28-ter della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/1808/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018. I codici sono comunicati senza indugio all'Autorità, che ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e attribuisce loro efficacia con propria delibera di approvazione, vigilando altresì sulla loro attuazione.
4. I codici di condotta di cui al comma 3 individuano altresì misure finalizzate a ridurre in maniera efficace l'esposizione dei minori di anni dodici alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, quali in particolare i grassi, gli acidi grassi trans (TFA), gli zuccheri, il sodio e il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. I codici garantiscono inoltre che le comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.
5. L'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Ministero, con proprio provvedimento, adotta apposite linee guida con cui indica i criteri specifici informatori dei codici di condotta di cui al comma 3, alla luce della natura e del contenuto del servizio offerto, del danno che questo può causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell'interesse pubblico generale. Le misure non mirano al controllo preventivo e al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati, sono praticabili e proporzionate e tengono conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. L'Autorità stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformità, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
6. Ai fini della tutela dei minori di cui al comma 1, lettera a), i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle più rigorose misure di controllo di accesso.
7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a:
a) includere i requisiti di cui al comma 1, nei termini e alle condizioni dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, la cui accettazione da parte degli utenti costituisce condizione di accesso al servizio;
b) includere e applicare, nei termini e alle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, per le comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;
c) avere una funzionalità che consenta agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengono comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o di cui si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza;
d) predisporre meccanismi trasparenti e di facile uso affinchè gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme interessato i contenuti di cui al comma 1 caricati sulla sua piattaforma;
e) predisporre sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d);
f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
g) predisporre sistemi di facile uso che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisone di video di valutare i contenuti di cui al comma 1;
h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
i) predisporre procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h);
l) predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.
8. I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma del comma 7, lettere f) ed h), non sono trattati a fini commerciali.
9. Ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo, è ammesso il ricorso alle procedure alternative e stragiudiziali di risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video dettate, nel rispetto del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, da un apposito regolamento adottato dall'Autorità.
10. In caso di violazione, ad opera del fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video, delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, comma 9, salvo quanto previsto dall'articolo 74 del regolamento (UE) 2022/2065 per le violazioni delle disposizioni recate dal medesimo regolamento europeo.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, per quanto compatibili.».
31. All'articolo 43, del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «con l'Autorità politica con delega alla famiglia»;
b) al comma 5, dopo le parole: «emittenti radiofoniche» sono inserite le seguenti: «, ai fornitori di servizi di media radiofonici e».
32. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, dopo le parole: «emittenti radiofoniche» sono inserite le seguenti: «e dai fornitori di servizi di media radiofonici».
33. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il 7 per cento, e dal 1° gennaio 2023» sono soppresse;
b) al comma 6, dopo le parole: «radiofonici da parte» sono inserite le seguenti: «dei fornitori di servizi di media radiofonici e» e le parole: «emittente radiofonica analogica a carattere comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «di fornitori di servizi di media radiofonici o emittente radiofonica a carattere comunitario.»;
c) al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 6,» sono inserite le seguenti: «per i fornitori di servizi di media radiofonici e per»;
d) al comma 8, le parole: «delle emittenti, anche analogiche,» sono sostituite dalle seguenti: «dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e delle emittenti radiofoniche,»;
e) al comma 9, le parole: «alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia analogiche che digitali,» sono sostituite dalle seguenti: «ai fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici e alle emittenti radiofoniche,»;
f) al comma 10, le parole: «televisive pubbliche e private» sono sostituite dalle seguenti: «dai fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici pubblici e privati».
34. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «di emittenti, anche analogiche,» sono sostituite dalle seguenti: «dei fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici e delle emittenti radiofoniche»;
b) al comma 7, dopo la parola: «altresì» sono inserite le seguenti: «per quanto compatibili in relazione alla specificità del mezzo utilizzato ai fornitori di servizi di media radiofonici,».
35. All'articolo 50 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) al comma 5, dopo le parole: «è adottato il criterio delle aree tecniche.» è aggiunto il seguente periodo: «Ai procedimenti di adozione e aggiornamento dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze di cui al presente comma si applica il meccanismo di consultazione e trasparenza di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. L'Autorità adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando, per la pianificazione in ambito locale, in ciascuna area tecnica, più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.»;
d) al comma 11, primo periodo, le parole: «L'Autorità definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero, sentita l'Autorità, definisce»;
e) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. I contributi per l'utilizzo dello spettro radio da parte dei titolari di diritti d'uso delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non sono dovuti per un periodo di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'Autorità n. 286/22/CONS.
11-ter. I diritti amministrativi per i soggetti autorizzati alla fornitura di reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e per i soggetti titolari di diritti d'uso delle frequenze pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non sono dovuti per il medesimo periodo di cui al comma 11-bis. Successivamente, essi sono dovuti con le stesse modalità fissate per il servizio televisivo digitale terrestre all'articolo 1-bis dell'Allegato 12 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per la quarta parte degli importi corrispondenti previsti.».
36. All'articolo 51 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola: «sponsorizzazioni» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ss),» e le parole: «e radiofonici» sono sostituite dalle seguenti: «radiofonici e di piattaforma di condivisione di video».
37. Gli articoli da 52 a 57 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 52 (Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il diritto dell'Unione europea e le disposizioni di cui al presente titolo.
Art. 53 (Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.
2. Alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, è riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura:
a) della metà, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
b) di un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
3. Nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle 23:00, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Almeno un quarto di tale quota è riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.
Le quote e le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua.
Art. 54 (Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee, prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri introiti netti annui in Italia non inferiore al 12,5 per cento. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute nel regolamento dell'Autorità. Con il medesimo regolamento l'Autorità indica le voci di costo eleggibili ai fini dell'adempimento degli obblighi di investimento.
2. Una sotto quota pari alla metà della quota di cui al comma 1 è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
3. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari al 3 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1.
Una percentuale pari al 75 per cento di tale quota è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che programmano opere cinematografiche in maniera non significativa e residuale, secondo criteri di soglia annuali contenuti nel regolamento dell'Autorità.
4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al 17 per cento. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in un regolamento dell'Autorità.
5. Una sotto quota pari alla metà delle quote di cui al comma 4 è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
6. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, pari ad almeno il 4,2 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 4.
7. L'85 per cento delle quote di cui al comma 6 è riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti
8. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, di cui almeno il 65 per cento è riservato a opere d'animazione.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, secondo criteri di soglia contenuti in un regolamento dell'Autorità.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.
Art. 55 (Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta). - 1. L'insieme dei cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana deve contenere almeno il 30 per cento di opere europee poste in rilievo.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente:
a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al 30 per cento dei titoli del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;
b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 16 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Con il medesimo regolamento l'Autorità indica le voci di costo eleggibili ai fini dell'adempimento degli obblighi di investimento.
3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera b), si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in un altro Stato membro.
4. L'Autorità predispone periodicamente una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2 e 3 da presentarsi alla Commissione europea ogni due anni.
5. La prescrizione relativa ai fornitori di servizi di media che si rivolgono ai consumatori in Italia di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, secondo criteri di soglia contenuti in regolamento dell'Autorità. La deroga a tali prescrizioni opera anche nei casi in cui gli adempimenti siano impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi.
6. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo prevede, tra l'altro, le modalità con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti.
7. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo è adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 52, 53, 54 e 56, nonché del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel definire le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, anche l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o di una specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.
8. Una quota pari al 70 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti, di cui il 27% è riservato a opere cinematografiche aventi le medesime caratteristiche.
9. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, che conseguono non meno dell'80 per cento dei propri introiti netti annui da tale attività e che svolgono anche l'attività di fornitura di servizi media a richiesta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54.
Art. 56 (Attribuzioni dell'Autorità). - 1. Con uno o più regolamenti dell'Autorità, adottati nella sua funzione di autorità di regolazione indipendente, sono altresì stabilite:
a) le specifiche relative alla definizione di produttore indipendente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t);
b) le ulteriori definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, con particolare riferimento alle modalità di calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono al contempo fornitori di servizi di media audiovisivi e piattaforme commerciali, fermo restando il rispetto del principio della responsabilità editoriale;
c) le modalità tecniche di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 53, 54 e 55, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della disponibilità delle opere, nonché delle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e delle tipologie e caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento, nel caso di palinsesti che includono opere cinematografiche, alle opere cinematografiche europee;
d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l'adozione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralità di linee editoriali;
e) le procedure dirette ad assicurare sia l'adozione di meccanismi semplici e trasparenti nei rapporti tra fornitori di servizi media audiovisivi e Autorità, anche mediante la predisposizione e la pubblicazione online dell'apposita modulistica, sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli;
f) le modalità della procedura istruttoria e la graduazione dei richiami formali da comunicare prima dell'irrogazione delle sanzioni, nonché i criteri di determinazione delle sanzioni medesime sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi possono chiedere all'Autorità deroghe agli obblighi di cui al presente titolo, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano una o più delle seguenti circostanze:
a) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo non consente di rispettare le quote di cui al presente titolo;
b) il fornitore di servizi media audiovisivi ha una quota di mercato o di fatturato inferiore ad una determinata soglia stabilita dall'Autorità con regolamento;
c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non ha realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio;
d) gli obblighi risultano comunque impraticabili o ingiustificati alla luce della natura o dell'oggetto del servizio di media audiovisivi erogato da determinati fornitori.
3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati su base annua dall'Autorità, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'Autorità medesima con proprio regolamento. In ogni caso, qualora un fornitore di servizi di media audiovisivi non abbia interamente assolto gli obblighi previsti nel corso dell'anno considerato, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.
5. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 67, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.
6. L'Autorità presenta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a pagamento, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Nella relazione si dà conto, inoltre, dei dati relativi alle verifiche degli obblighi d'investimento in opere di espressione originale da parte dei fornitori di servizi media e audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro. La relazione fornisce, altresì, i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi di media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonché le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali degli obblighi di investimento assolti dai diversi fornitori che offrono servizi al pubblico italiano, con le relative opere europee e di espressione originale italiana.
Art. 57 (Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana). - 1. Con regolamento dei Ministri delle imprese e del made in Italy e della cultura, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorità, è stabilita, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia, la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, l'identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi.
2. Il regolamento di cui al presente articolo è adottato entro il 30 giugno 2024 ed è aggiornato a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorità ai sensi dell'articolo 56, comma 6, e dalla direzione generale cinema e audiovisivo, del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.».
38. All'articolo 59 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6»;
b) al comma 2, le parole: «articolo 8, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6, comma 4»;
c) al comma 2, lettera q), le parole: «articolo 32, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 31»;
d) al comma 7, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6».
39. All'articolo 67 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «fornitori di servizi di media»;
b) al comma 1, lettera r), le parole: «in materia di eventi di interesse sociale e di grande interesse pubblico ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 33» sono sostituite dalle seguenti: «per la disciplina degli eventi di cui all'articolo 33.»;
c) al comma 4, le parole: «nei confronti dell'emittente televisiva o dell'emittente radiofonica, anche analogica» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dell'emittente radiofonica»;
d) al comma 11, le parole: «o dell'emittente radiofonica, anche digitale» sono sostituite dalle seguenti: «o radiofonici o dell'emittente radiofonica».
40. All'articolo 68 del decreto legislativo n. 208 del 2021, il comma 2 è sostituito dal seguente:
a) «2. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché degli operatori di rete televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono ridotte a un decimo.».
41. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 208 del 2021, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per gli anni 2024-2025, per l'attività di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale, il Ministero utilizza le risorse previste, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui all'articolo 1, comma 360, della legge 29 dicembre 2022, n. 197