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DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 208

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. (21G00231)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2024)
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Testo in vigore dal:  2-5-2024
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Art. 29

Disposizioni generali
1. Allo scopo di assicurare il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l'effettività dell'informazione per la più ampia utenza possibile, è garantito adeguato rilievo ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale forniti mediante qualsiasi strumento di ricezione o accesso a tali servizi impiegato dagli utenti, qualunque sia la piattaforma utilizzata per la prestazione dei medesimi servizi.
2. L'Autorità, mediante linee guida, definisce i criteri di qualificazione di un servizio di media audiovisivo o radiofonico quale servizio di interesse generale. Mediante le medesime linee guida, l'Autorità definisce, altresì, le modalità e i criteri cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici, i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori o i prestatori che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce degli utenti, dovranno attenersi allo scopo di assicurare l'osservanza di quanto previsto al comma 1.
3. I fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana offrono ai destinatari un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:
a) il nome del fornitore;
b) l'indirizzo geografico di stabilimento;
c) le informazioni del fornitore, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente;
d) lo Stato membro dotato di giurisdizione e l'Autorità titolari dei poteri di regolazione e vigilanza.
4. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento dei canali, l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:
a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;
b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento alla programmazione nazionale
((prima))
analogica e alle emittenti locali;
c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione alla natura generalista o tematica della programmazione.
Nel primo arco di numeri devono prevedersi spazi adeguati a valorizzare la programmazione dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali di qualità e legati al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata una serie di numeri a disposizione per i nuovi soggetti entranti;
d) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione all'Autorità;
e) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.
5. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorità ai sensi
((del comma 4 e stabilisce, con apposito decreto, sentita l'Autorità, le condizioni e le modalità di utilizzo del numero assegnato))
. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.
6. In caso di mancato rispetto della disciplina regolamentare adottata dall'Autorità o delle condizioni di utilizzo del numero assegnato ai sensi del comma 5, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provvede entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.
7. Tutti gli apparecchi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, anche se abilitati alla connessione internet, devono avere installato il sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui ai commi
((4 e 5))
. Tale sistema deve essere agevolmente accessibile.
L'Autorità emana le prescrizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente comma, ed emette, nei confronti dei soggetti che producono od importano gli apparecchi, i provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza. In caso di mancata ottemperanza
((agli ordini e alle diffide,))
l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.