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DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 2024, n. 50

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE. (24G00067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/05/2024
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Testo in vigore dal: 2-5-2024
art. 1
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  208,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri,
concernente il testo unico per  la  fornitura  di  servizi  di  media
audiovisivi  in  considerazione  dell'evoluzione  delle  realta'  del
mercato»; 
  Vista  la  direttiva  2002/20/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti
e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); 
  Vista  la  direttiva  2002/21/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 7 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  normativo
comune  per  le  reti  ed  i  servizi  di  comunicazione  elettronica
(direttiva quadro); 
  Vista  la  direttiva  2002/22/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al  servizio  universale  e  ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica (direttiva servizio universale); 
  Vista  la  direttiva  2010/13/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  10  marzo  2010,  relativa   al   coordinamento   di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e  amministrative
degli Stati membri concernenti  la  fornitura  di  servizi  di  media
audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'articolo 31, comma 5; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/1808  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 novembre 2018,  recante  modifica  della  direttiva
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
concernenti la fornitura di servizi di media  audiovisivi  (direttiva
sui servizi di media audiovisivi), in considerazione  dell'evoluzione
delle realta' del mercato; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/1972  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce  il  codice  europeo
delle comunicazioni elettroniche; 
  Visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 19 ottobre  2022,  relativo  a  un  mercato  unico  dei
servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020» e,
in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante  «Misure
urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa  e
alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza  dei  minori  in
ambito digitale»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 19 dicembre 2023; 
  Acquisito  il  parere  dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2024; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 25 gennaio 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Effettuata la notifica alla Commissione europea n.  2023/0554/IT  -
SERV30, ai  sensi  della  direttiva  (UE)  2015/1535  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  del  9  settembre  2015,  che  prevede  una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche
e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 marzo 2024; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle  imprese  e  del
made  in  Italy,  di  concerto  con  i  Ministri   della   giustizia,
dell'economia  e  delle  finanze,  degli  affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale, dell'interno,  della  cultura,  per  gli
affari regionali e le autonomie; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 208 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  208,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera a), dopo le  parole:  «condivisione  di  video»
sono inserite le seguenti: «o anche solo audio o entrambi»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b)  le  disposizioni  in  materia  di   servizi   di   media
audiovisivi e radiofonici  e  di  programmi-dati,  anche  ad  accesso
condizionato, nonche' in materia di fornitura di servizi  interattivi
associati  e  di  servizi  di  accesso  condizionato   su   qualsiasi
piattaforma di  diffusione,  comprese  le  comunicazioni  commerciali
audiovisive  e  radiofoniche  e  i  servizi  di  piattaforma  per  la
condivisione di video o anche solo audio.»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  2. All'articolo 2 del decreto legislativo n.  208  del  2021,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «i  concessionari  radiofonici»  sono
sostituite dalle seguenti: «le emittenti radiofoniche»; 
    b) al comma 2: 
      1)  le  parole:  «i  concessionari  radiofonici   opera»   sono
sostituite dalle seguenti: «l'emittente radiofonica operano»; 
      2) alle lettere a), b) e c), dopo la parola: «audiovisivo» sono
inserite le seguenti: «o radiofonico»; 
      3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d) quando hanno la sede principale in  Italia  e  una  parte
significativa  degli  addetti  allo  svolgimento  dell'attivita'   di
servizio di media audiovisivo o radiofonico  collegata  ai  programmi
opera sia in Italia sia in un altro Stato membro;». 
    c) al comma 3 dopo le  parole  «I  fornitori»  sono  inserite  le
seguenti: «e le emittenti». 
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo  n.  208  del  2021  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera a),  le  parole:  «ai  sensi  dell'articolo  2,
numero 1), della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018» sono soppresse e  dopo  la  parola:
«elettroniche» sono aggiunte le seguenti: «, in radiodiffusione  o  a
richiesta;»; 
      2) alla lettera c), le  parole:  «la  fornitura  di  programmi,
video generati dagli utenti o  entrambi  destinati  al  grande»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «la  fornitura  di  programmi  o  video
generati dagli utenti destinati al grande»; 
      3) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
        «c-bis) "servizio  di  piattaforma  per  la  condivisione  di
contenuti solo audio": un servizio con le caratteristiche di cui alla
lettera c) in cui il contenuto condiviso e' costituito  da  programmi
sonori o da audio generati  dall'utente,  o  entrambi,  destinati  al
grande pubblico;»; 
      4)  alla  lettera  d),  dopo  la  parola:  «audiovisivo»,  sono
inserite le seguenti: «o radiofonico»; 
      5) alla lettera f), dopo  le  parole:  «via  satellite,»,  sono
inserite  le  seguenti:  «per   trasmissione   sia   televisive   che
radiofoniche»; 
      6) alla lettera i), la parola: «audiovisivo» e' soppressa; 
      7) alla lettera  n),  le  parole:  «un'emittente  televisiva  o
radiofonica, analogica o digitale» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«un fornitore di servizi di media audiovisivi  o  radiofonici,  o  da
un'emittente radiofonica» e la parola: «serie»  e'  sostituita  dalla
seguente: «pluralita'»; 
      8) alla lettera p), le parole: «o  radiodiffusione  televisiva»
sono soppresse; 
      9)  alla  lettera  s),  le   parole:   «dall'emittente,   anche
analogica» sono sostituite dalle seguenti: «dal fornitore di  servizi
di media audiovisivi o radiofonici o dall'emittente radiofonica» e le
parole: «, anche analogica» sono sostituite dalle seguenti: «o  altro
fornitore»; 
      10) alla lettera z), dopo la parola:  «sponsorizzazioni»,  sono
inserite le seguenti: «di cui alla lettera ss)»; 
      11) alla lettera dd) le parole: «corrispondenti alle reti di  I
livello» sono sostituite dalle seguenti: «, su reti di I livello o su
reti di II livello»; 
      12) alla lettera hh), dopo la  parola:  «autorizzazione»,  sono
inserite le seguenti: «alla  prosecuzione  dell'attivita',  ai  sensi
della legge 20 marzo 2001, n. 66, che opera» e al numero 3), dopo  la
parola: «obblighi», sono inserite le seguenti: «di palinsesto»; 
      13) dopo la lettera ii) e' inserita la seguente: 
        «ii-bis)  "fornitore  di  servizi  di  media  radiofonici   a
carattere comunitario su  base  nazionale  o  locale":  il  fornitore
caratterizzato dall'assenza  dello  scopo  di  lucro,  che  trasmette
programmi originali autoprodotti che  fanno  riferimento  ad  istanze
culturali, etniche, politiche e religiose per almeno il 30 per  cento
dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore  7  e  le
ore 21, che puo' avvalersi di sponsorizzazioni e  che  non  trasmette
piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione;»; 
      14) alla lettera ss), dopo le parole: «condivisione di  video»,
sono inserite le seguenti: «o anche solo audio o entrambi»; 
      15) dopo la lettera tt) e' inserita la seguente: «tt-bis) "spot
di televendita": televendita di durata minima ininterrotta  inferiore
a 15 minuti nei servizi di media audiovisivi e a 3 minuti nei servizi
di media radiofonici;»; 
      16) alla  lettera  vv),  dopo  la  parola  «audiovisivi»,  sono
inserite le seguenti: «o radiofonici o dall'emittente radiofonica»  e
le parole: «o dall'emittente di  radiodiffusione  nell'ambito  di  un
programma» sono soppresse; 
      17)  la  lettera  eee)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «eee)
"autopromozione": gli annunci effettuati da emittenti radiofoniche  e
fornitori di servizi di media in relazione ai propri programmi  e  ai
prodotti  collaterali  da  questi  direttamente  derivati  ovvero  in
relazione a programmi audiovisivi o radiofonici e servizi di media di
altre entita' appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi dell'articolo
51 e dell'articolo 2359 del codice civile. Sono inclusi  gli  annunci
promozionali dell'emittente televisiva relativi a  servizi  di  media
audiovisivi  effettuati  per  una  stazione  radio  appartenente   al
medesimo  gruppo  sempre  che  non  siano  scindibili  dall'attivita'
principale della stazione  radio  e  che  l'emittente  televisiva  ne
assuma la responsabilita' editoriale.»; 
      18) Al comma 2, dopo  le  parole  «servizi  radiofonici»,  sono
inserite le seguenti: «in difetto  di  previsione  espressa,  ove  ne
ricorrano i presupposti». 
  4. All'articolo 4 del decreto legislativo  n.  208  del  2021  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il  sistema  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  della
radiofonia, si  conforma  ai  seguenti  principi,  a  garanzia  degli
utenti: 
        a)  liberta'  e  pluralismo  dei   mezzi   di   comunicazione
radiotelevisiva; 
        b) liberta' di espressione  di  ogni  individuo,  inclusa  la
liberta'  di  opinione  e  quella  di  ricevere   o   di   comunicare
informazioni o idee senza limiti di  frontiere,  nel  rispetto  della
dignita' umana, del principio di non discriminazione e  di  contrasto
ai discorsi d'odio; 
        c)  obiettivita',  completezza,   lealta'   e   imparzialita'
dell'informazione; 
        d) contrasto alle strategie di disinformazione; 
        e) tutela dei diritti d'autore e di proprieta' intellettuale; 
        f) apertura  alle  diverse  opinioni  e  tendenze  politiche,
sociali, culturali e religiose; 
        g) salvaguardia delle diversita'  etniche  e  del  patrimonio
culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale,  nel
rispetto delle liberta' e dei diritti, in particolare della  dignita'
della persona e della protezione dei dati personali, della promozione
e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico,
psichico e morale  del  minore,  garantiti  dalla  Costituzione,  dal
diritto  dell'Unione  europea,  dalle  norme  internazionali  vigenti
nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali; 
        h) fermo restando quanto previsto dalla lettera b), contrasto
alla tendenza contemporanea di distruggere o comunque  ridimensionare
gli elementi o simboli della storia e della tradizione della  Nazione
(cancel culture).»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  Il  Ministero,  d'intesa  con  l'Autorita',   sentito   il
Ministero  della  cultura,  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito,  l'Autorita'
politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorita'  politica
con delega alla famiglia,  promuove  l'alfabetizzazione  mediatica  e
digitale, attraverso i fornitori di servizi di media e i fornitori di
piattaforme di condivisione di contenuti video o anche solo  audio  o
entrambi, e ferme restando le attivita'  di  sostegno  all'educazione
all'immagine e di promozione dell'alfabetizzazione alle tecniche e ai
media di produzione e diffusione delle immagini di cui agli  articoli
3 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220.»; 
    c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: 
      «Ogni tre anni il Ministero presenta alla  Commissione  europea
una  relazione  sull'attivita'  di  promozione  dell'alfabetizzazione
sulla base delle relazioni annuali predisposte dall'Autorita'.»; 
    d) il comma 8 e' abrogato. 
  5. All'articolo 5 del decreto legislativo n.  208  del  2021,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera d), le parole da: «, stabilendo, comunque»
fino a: «ambito locale» sono soppresse; 
    b) al comma 1, lettera e): 
      1) il numero 1) e' sostituito con il seguente: 
        «1)  di  rendere  disponibili   le   stesse   piattaforme   e
informazioni tecniche nei confronti delle emittenti radiofoniche, dei
fornitori di servizi di media radiofonici o dei fornitori di  servizi
di media audiovisivi, senza  effettuare  discriminazioni  in  ragione
della riconducibilita' o meno a societa' collegate o controllate;»; 
      2) al numero 3), le parole: «dalle emittenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dai fornitori di  servizi  di  media  radiofonici  o
audiovisivi anche a richiesta, che non siano riconducibili a societa'
collegate o controllate»; 
      3) al numero 5.2), le parole: «il fornitore di servizi di media
audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici» sono sostituite  dalle
seguenti:  «il  fornitore  di  servizi   di   media   audiovisivi   o
radiofonici, o di servizi di media  audiovisivi  a  richiesta»  e  le
parole: «di tenere la» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e'  tenuto
alla». 
  6. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 208 del 2021, al comma
2, le parole: «, comunque» sono soppresse. 
  7. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 208 del 2021, il comma
2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Presso il  Ministero  e'  istituito  un  comitato  consultivo
interistituzionale con compiti di promozione e ricerca  sui  temi  di
alfabetizzazione mediatica e digitale, di esprimere parere nella fase
di adozione dei codici di autoregolamentazione e  co-regolamentazione
dei fornitori di servizi media diffusi  tramite  qualsiasi  canale  o
piattaforma, a tutela dei minori. Le  modalita'  di  funzionamento  e
partecipazione al  comitato  sono  definite  con  successivo  decreto
ministeriale. Ai  partecipanti  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.». 
  8. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 208 del 2021, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente: 
    «1-bis Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche  alle
attivita' degli operatori di rete per la radiodiffusione  in  tecnica
digitale.». 
  9. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 208  del  2021  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 13-bis (Autorizzazione per operatore di rete  su  frequenze
terrestri). - 1. L'autorizzazione per  l'attivita'  di  operatore  di
rete, televisiva o radiofonica,  in  tecnica  digitale  su  frequenze
terrestri in ambito  sia  nazionale  che  locale  e'  rilasciata  dal
Ministero, sulla base delle norme previste con  regolamento  adottato
dall'Autorita'. 
    2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata  ai  sensi
del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti  per  gli
operatori di rete dal regolamento adottato dall'Autorita'.». 
  10. La rubrica del titolo III, capo II, del decreto legislativo  n.
208 del 2021, e' sostituita dalla seguente: «Disciplina del fornitore
di servizi di media su frequenze terrestri». 
  11. L'articolo 14 del  decreto  legislativo  n.  208  del  2021  e'
abrogato. 
  12. L'articolo 15 del  decreto  legislativo  n.  208  del  2021  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 15 (Autorizzazione per la fornitura  di  servizi  di  media
audiovisivi su frequenze terrestri). -  1.  L'autorizzazione  per  la
fornitura di servizi di media audiovisivi e di  dati  destinati  alla
diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri  e'  rilasciata
dal Ministero,  sulla  base  delle  norme  previste  con  regolamento
adottato dall'Autorita'. 
    2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata  ai  sensi
del comma 1 sono tenuti al rispetto degli  obblighi  previsti  per  i
fornitori di servizi di media audiovisivi e di dati  dal  regolamento
adottato dall'Autorita'. 
    3. Per i fornitori di servizi media  audiovisivi  e  di  dati  in
ambito  locale,  il  Ministero  procede   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 1, commi 1033 e 1034, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205.». 
  13. La rubrica del titolo III, capo III, del decreto legislativo n.
208   del   2021,   e'   sostituita   dalla   seguente:   «Disciplina
dell'emittente e del fornitore di  servizi  di  media  audiovisivi  e
radiofonici via satellite e via cavo e della fornitura di servizi  di
media audiovisivi a richiesta». 
  14. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 208  del  2021  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «assegnate, dal  Ministero,»  sono
inserite le seguenti: «all'operatore  di  rete  radiofonico  in  onde
medie»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. L'Autorita' adotta il regolamento di cui al comma  1  entro
il 30 giugno 2024.». 
  15. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 208  del  2021  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) dopo la parola: «concessioni» sono inserite le seguenti:  «e
delle autorizzazioni alla prosecuzione dell'attivita'  rilasciate  ai
sensi del decreto-legge  23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,»; 
      2) le parole da: «da parte di societa'  di  capitali»  fino  a:
«responsabilita' limitata» sono sostituite dalle seguenti: «da  parte
delle societa' che rispettano i requisiti previsti  dall'articolo  21
del presente testo unico»; 
      3) il secondo periodo e soppresso; 
    b) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In
caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione
sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione  della  forma
giuridica del titolare, la concessione e' convertita in concessione a
carattere comunitario o commerciale secondo  i  requisiti  del  nuovo
titolare.»; 
    c) al comma 6, dopo le parole: «cessione di ramo d'azienda»  sono
inserite le seguenti: «e deve essere comunicata al Ministero a  mezzo
posta elettronica certificata  (pec)  entro  48  ore  dalla  relativa
sottoscrizione». 
  16. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 208  del  2021  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  la  parola:  «periferici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «territoriali»; 
    b) al comma 2, la parola:  «anche»  e'  soppressa  e  la  parola:
«periferici» e' sostituita dalla seguente: «territoriali»; 
    c) al comma  3,  la  parola:  «periferici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «territoriali» e le parole: «commi 2 e 3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 1 e 2»; 
    d) al comma 4, dopo le parole: «comunicazioni elettroniche»  sono
aggiunte, in fine, le  seguenti:  «con  provvedimento  entro  novanta
giorni dalla presentazione dell'istanza. Non si applica l'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
    e) il comma 5 e' abrogato. 
  17. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 208  del  2021  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «anche operanti nello stesso bacino  di
utenza» sono sostituite dalle seguenti:  «purche'  operanti  in  aree
tecniche diverse»; 
    b) al comma 3, le  parole:  «di  cui  all'articolo  7,  comma  1,
lettera i),  numero  3»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 3»; 
    c) al comma 7, le parole: «per un tempo massimo di dodici ore  al
giorno sul territorio nazionale» sono sostituite dalle  seguenti:  «e
per il tempo massimo indicato al comma 3». 
  18. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 208  del  2021  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo la parola: «Ministero» sono inserite  le  seguenti:  «,
attraverso i propri organi territoriali»; 
      2) le parole: «articolo  7»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«articolo 5»; 
      3) dopo il quarto periodo, e' aggiunto, in fine,  il  seguente:
«I programmi televisivi diffusi sono limitati all'area tecnica in cui
i fornitori di servizi di media audiovisivi hanno acquisito capacita'
trasmissiva.». 
  19. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 208  del  2021  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, lettera b) la parola:  «ex»  e'  sostituita  dalla
seguente: «prima»; 
    b) al comma 5, le parole: «del comma 2 e stabilisce le condizioni
di utilizzo del numero assegnato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«del comma 4 e stabilisce, con apposito decreto, sentita l'Autorita',
le condizioni e le modalita' di utilizzo del numero assegnato». 
    c) al comma 7: 
      1. le parole: «da 4 a 6» sono sostituite dalle seguenti:  «4  e
5»; 
      2. le parole: «a tali  provvedimenti,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «agli ordini e alle diffide,»; 
  20. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 208  del  2021  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: 
      «1. La programmazione predisposta dai fornitori di  servizi  di
media audiovisivi o radiofonici soggetti alla giurisdizione  italiana
non deve contenere  alcuna  istigazione  a  commettere  reati  oppure
apologia degli stessi, in particolare:»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2.  Con  apposito  regolamento  dell'Autorita'  sono  definiti
criteri  vincolanti  idonei  a  prevenire  nella  programmazione   la
violazione dei divieti di cui al comma 1.»; 
    c) al comma 3, le parole: «delle  disposizioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dei divieti» e le parole  «e  di  quelle  stabilite»
sono sostituite dalle seguenti: «e dei criteri stabiliti». 
  21. All'articolo 31 del decreto legislativo n. 208  del  2021  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accessibilita'  alle
persone con disabilita'»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Al fine di cui al comma  1,  i  fornitori  sviluppano,  con
periodicita' almeno triennale, idonei piani  d'azione  e  riferiscono
periodicamente all'Autorita' in ordine  all'attuazione  delle  misure
assunte.»; 
    c) al  comma  3,  le  parole:  «entro  il  19  dicembre  2022  e,
successivamente,  almeno  ogni  tre  anni»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «con cadenza triennale»; 
    d) al comma 4, le parole: «diversamente  abili»  sono  sostituite
dalle seguenti: «con disabilita'»; 
    e) al  comma  5,  le  parole:  «In  caso  di  inosservanza  delle
disposizioni attuative di cui al comma 1  e  delle  disposizioni  del
presente articolo,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «In  caso  di
inosservanza  delle  disposizioni  del  presente  articolo  e   delle
disposizioni attuative dell'Autorita', la medesima»; 
    f) al comma 6, le parole: «diversamente  abili»  sono  sostituite
dalle seguenti: «persone con disabilita'». 
  22. All'articolo 33 del decreto legislativo n. 208  del  2021  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  4,  le  parole:  «L'operatore   predispone»   sono
sostituite dalle seguenti: 
      «L'operatore e il fornitore di  servizi  di  media  audiovisivi
predispongono» e le parole: «di cui alla  prima  parte  del  presente
comma» sono soppresse; 
    b) al comma 5, le parole: «di cui ai commi 3 e 4» sono sostituite
dalle seguenti: «del presente articolo,». 
  23. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 208  del  2021  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Ogni persona fisica o ente  giuridico  i  cui  diritti,  in
particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a  seguito
di un'affermazione di fatti non conformi  al  vero  contenuta  in  un
programma  televisivo  o  radiofonico,  ha  diritto  di  chiedere  al
fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ivi  inclusa
la concessionaria del servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo  e
multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone  da  loro
delegate al controllo della trasmissione, la diffusione di  contenuti
in rettifica, purche' questi ultimi non diano luogo a responsabilita'
penali.»; 
    b) al comma 4, le parole: «ai sensi del comma 3» sono  sostituite
dalle seguenti: «ai sensi del comma 2». 
  24. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo  n.  208  del
2021, le parole: «televisive e» sono soppresse. 
  25. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 208  del  2021  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, dopo la parola: «audiovisiva» sono  aggiunte  le
seguenti: «e radiofonica»; 
    b) al comma 5, le parole: «e  il  Comitato  di  applicazione  del
Codice di autoregolamentazione media e minori» sono sostituite  dalle
seguenti: «, il Comitato consultivo di cui all'articolo 8, comma 2, e
l'Autorita' politica con delega  alla  famiglia,»  e  le  parole:  «i
programmi di cui al  comma  3»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «i
programmi di cui al comma 1 nei casi di cui al comma 3»; 
    c) al comma 6, il secondo periodo e' sostituito con il  seguente:
«Il Codice di autoregolamentazione e' adottato entro il  31  dicembre
2024, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla  legge
23  dicembre  1997,  n.  451  e  del  comitato  consultivo   di   cui
all'articolo 8, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nelle more dell'adozione
del codice di autoregolamentazione continua ad applicarsi  il  codice
attualmente vigente.»; 
    d) il comma 7 e' sostituito dal  seguente:  «7.  I  fornitori  di
servizi di media audiovisivi  sono  altresi'  obbligati  a  garantire
l'applicazione di specifiche misure a tutela dei  minori  all'interno
dei  programmi  direttamente  rivolti  ai  minori,  con   particolare
riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma
di comunicazione commerciale audiovisiva.»; 
    e) al comma  10,  le  parole  da:  «Il  Ministro  dello  sviluppo
economico»  fino  a:   «l'Autorita'   delegata   all'editoria»   sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministro,  d'intesa  con  il  Ministro
dell'istruzione  e  del  merito,  sentiti  l'Autorita'  garante   per
l'infanzia e l'adolescenza, l'Autorita' delegata per le politiche per
la disabilita' e il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero,  se
nominata, l'Autorita' delegata all'editoria»; 
    f) al comma 11, le parole: «delle emittenti radiotelevisive» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dai   fornitori   di   servizi   media
audiovisivi»; 
    g) al comma 12 le parole: «e radiofonici» sono soppresse. 
  26. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 208 del  2021,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole  da:  «sentito   il   Comitato   di
applicazione» fino alle parole: «effettuate dal  medesimo  Comitato»,
sono soppresse; 
    b) al comma 2, le parole: «sentito il  Comitato  di  applicazione
del Codice di autoregolamentazione media e  minori»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sentito il Comitato consultivo interistituzionale di
cui all'articolo 8, comma 2, che si esprime entro quindici giorni»; 
    c) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  In  aggiunta  a
quanto previsto dal comma 2, in caso di violazione del divieto di cui
al comma 3 dell'articolo 37, si applica  la  sanzione  amministrativa
della disattivazione dell'impianto di trasmissione.»; 
    d) al comma 4, le parole: «Le  sanzioni  amministrative  previste
dal presente articolo si applicano  anche  se  il  fatto  costituisce
reato e  indipendentemente  dall'avvio  di  un'azione  penale»  e  le
parole: «Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689» sono soppresse; 
    e) il comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  L'Autorita',
sentiti  l'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza,  il
Comitato consultivo interistituzionale di cui all'articolo 8, comma 2
e l'Autorita' politica con delega alla  famiglia,  che  si  esprimono
entro quindici giorni, presenta al Parlamento, entro il 31  marzo  di
ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei  minori,  sulle
misure adottate, sui procedimenti per la  violazione  dei  codici  di
autoregolamentazione  e  sulle  sanzioni  irrogate.  Ogni  sei  mesi,
l'Autorita',   sentiti   l'Autorita'   garante   per   l'infanzia   e
l'adolescenza ed il Comitato  consultivo  interistituzionale  di  cui
all'articolo 8, comma 2,  invia  alla  Commissione  parlamentare  per
l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge  23  dicembre  1997,  n.
451, una relazione informativa sulle attivita' di sua  competenza  in
materia di tutela dei diritti  dei  minori,  corredata  da  eventuali
segnalazioni, suggerimenti od osservazioni.». 
  27. All'articolo 39 del decreto legislativo n. 208  del  2021  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «televisive  e»  sono  soppresse  e  le
parole: «e con il Ministro della  giustizia»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, con il  Ministro  della  giustizia  e  con  il  Ministro
dell'interno». 
  28. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 208  del  2021  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
      «5-bis Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai  fornitori  di  servizi  di  media  radiofonici,  alle   emittenti
radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.». 
  29. L'articolo 41 del  decreto  legislativo  n.  208  del  2021  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 41 (Disposizioni generali). - 1. I fornitori di servizi  di
piattaforma per la condivisione di  video  stabiliti  sul  territorio
nazionale sono soggetti alla giurisdizione italiana. 
    2. Un fornitore di piattaforme per la condivisione di  video  che
non e' stabilito sul territorio nazionale a  norma  del  comma  1  si
considera stabilito sul territorio italiano se: 
      a) l'impresa che lo  controlla  o  un'impresa  controllata  sia
stabilita sul territorio italiano; 
      b) oppure fa parte di un gruppo e  un'altra  impresa  di  detto
gruppo e' stabilita sul territorio italiano. 
    3. Ai fini del presente articolo, il «gruppo» comprende l'impresa
controllante, tutte le imprese da questa controllate e tutte le altre
imprese aventi legami organizzativi, economici e giuridici con esse. 
    4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3,  nel  caso  in  cui
l'impresa controllante o la controllata o le altre imprese del gruppo
sono stabilite in Stati membri diversi, il fornitore  di  piattaforme
per la condivisione di video e' considerato stabilito in  Italia,  se
qui e'  stabilita  l'impresa  controllante  o,  in  assenza  di  tale
stabilimento, se e' ivi stabilita una sua impresa controllata  o,  in
assenza di tale stabilimento, se  e'  ivi  stabilita  un'impresa  del
gruppo. 
    5. Ai fini dell'applicazione del comma 4,  nel  caso  in  cui  vi
siano varie imprese controllate da un'impresa e ciascuna di esse  sia
stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme
per la condivisione di video e' considerato stabilito  in  Italia  se
una delle  imprese  controllate  ha  avviato  per  prima  la  propria
attivita' in  Italia,  a  condizione  che  mantenga  un  collegamento
effettivo e stabile con l'economia italiana. 
    6. Ai fornitori di  piattaforme  per  la  condivisione  di  video
stabiliti in Italia a norma dei commi da  1  a  5  si  applicano  gli
articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
    7. Fermo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e  6,  la  libera
circolazione  di   programmi,   video   generati   dagli   utenti   e
comunicazioni commerciali audiovisive veicolati  da  una  piattaforma
per la condivisione di video il cui  fornitore  e'  stabilito  in  un
altro Stato  membro  e  diretti  al  pubblico  italiano  puo'  essere
limitata, con provvedimento dell'Autorita', secondo la  procedura  di
cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo  9  aprile
2003, n. 70, per i seguenti fini: 
      a) la tutela dei minori da contenuti  che  possono  nuocere  al
loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 37; 
      b) la lotta contro l'incitamento all'odio  razziale,  sessuale,
religioso o etnico,  nonche'  contro  la  violazione  della  dignita'
umana; 
      c) la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori,  ai
sensi del presente testo unico. 
    8. Al fine di stabilire se un programma, un video generato  dagli
utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti
al pubblico italiano valgono criteri quali la lingua  utilizzata,  il
raggiungimento di un numero significativo di  contatti  presenti  sul
territorio italiano o il conseguimento di ricavi in Italia. 
    9. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui al  comma
7 e' definita dall'Autorita' con proprio regolamento. 
    10. L'Autorita' compila  e  mantiene  aggiornato  un  elenco  dei
fornitori di piattaforme per la condivisione di  video  stabiliti  in
Italia, curando la comunicazione alla Commissione europea dell'elenco
e degli eventuali aggiornamenti, o che si  considerano  operanti  sul
territorio nazionale, indicando su quale dei criteri di cui al  comma
8 si fonda l'intervento di cui al comma 7.  A  tal  fine  i  suddetti
fornitori sono  tenuti  a  comunicare  all'Autorita'  l'inizio  delle
attivita'  o,  qualora  gia'  esistenti,  la  loro  operativita'  sul
territorio nazionale. 
    11. Nell'ipotesi in cui non  concordi  con  l'affermazione  della
propria giurisdizione ad opera di un altro Stato membro,  l'Autorita'
sottopone senza indugio la questione alla Commissione europea. 
    12. In caso di violazioni degli articoli 41 e 42, poste in essere
da un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito
in  un  altro  Stato  membro,  l'Autorita'  puo'  inviare   opportuna
segnalazione  all'autorita'  nazionale  di  regolazione  dello  Stato
membro in questione. 
    13. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano
anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di  contenuti  di
solo audio o audio generati  dagli  utenti  o  entrambi,  per  quanto
compatibili.». 
  30. L'articolo 42 del  decreto  legislativo  n.  208  del  2021  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 42 (Misure di tutela). - 1. I fornitori di piattaforme  per
la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana  devono
adottare misure adeguate volte a tutelare: 
      a) i  minori  da  programmi,  video  generati  dagli  utenti  e
comunicazioni commerciali audiovisive che  possano  nuocere  al  loro
sviluppo fisico, mentale o morale a norma degli articoli 37 e 43; 
      b) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti
e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o
all'odio nei confronti di un gruppo di persone  o  un  membro  di  un
gruppo sulla base di uno dei motivi  di  cui  all'articolo  21  della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; 
      c) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti
e comunicazioni commerciali audiovisive che  includano  contenuti  la
cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto  vigente  negli
Stati membri dell'Unione europea, con  particolare  riferimento  alla
pubblica provocazione a  commettere  reati  di  terrorismo  ai  sensi
dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ai reati  di  pedopornografia  ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della  direttiva  2011/93/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, e  ai  reati
di  stampo  razzista  o  xenofobo  ai  sensi  dell'articolo  1  della
decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008. 
    2. I fornitori  di  piattaforme  per  la  condivisione  di  video
soggetti alla giurisdizione italiana sono  tenuti  a  conformarsi  ai
requisiti di cui all'articolo 43,  relativamente  alle  comunicazioni
commerciali   audiovisive   promosse   commercialmente,   vendute   o
organizzate. L'Autorita' vigila affinche' i fornitori di  piattaforme
per la condivisione di video adottino misure adeguate  a  tale  scopo
relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse
commercialmente, vendute o organizzate dagli stessi. I  fornitori  di
piattaforme per la condivisione di video soggetti alla  giurisdizione
italiana informano chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi
e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni  commerciali
audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano  dichiarate  a
norma del comma  7,  lettera  c),  o  il  fornitore  sia  comunque  a
conoscenza di tale fatto. 
    3.  L'Autorita'  promuove  forme  di  co-regolamentazione  e   di
autoregolamentazione tramite codici  di  condotta,  nel  rispetto  di
quanto  previsto  dagli  articoli  4-bis  e  28-ter  della  direttiva
2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo  2010,
come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/1808/UE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  14  novembre  2018.  I  codici  sono
comunicati  senza  indugio  all'Autorita',   che   ne   verifica   la
conformita' alla legge e ai propri atti regolatori e attribuisce loro
efficacia con propria delibera di  approvazione,  vigilando  altresi'
sulla loro attuazione. 
    4. I codici di condotta di cui al comma  3  individuano  altresi'
misure finalizzate a ridurre in maniera  efficace  l'esposizione  dei
minori di anni  dodici  alle  comunicazioni  commerciali  audiovisive
relative a prodotti alimentari, inclusi gli  integratori,  o  bevande
che  contengono  sostanze  nutritive  e  sostanze  con   un   effetto
nutrizionale o fisiologico, quali in particolare i grassi, gli  acidi
grassi trans (TFA),  gli  zuccheri,  il  sodio  e  il  sale,  la  cui
assunzione eccessiva nella dieta  generale  non  e'  raccomandata.  I
codici  garantiscono  inoltre  che   le   comunicazioni   audiovisive
commerciali  non  accentuino  la  qualita'  positiva  degli   aspetti
nutrizionali di tali alimenti e bevande. 
    5. L'Autorita', sentiti  l'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e
l'adolescenza e  il  Ministero,  con  proprio  provvedimento,  adotta
apposite linee guida con cui indica i criteri  specifici  informatori
dei codici di condotta di cui al comma 3, alla luce  della  natura  e
del contenuto  del  servizio  offerto,  del  danno  che  questo  puo'
causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare
nonche' di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli
dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e  degli
utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonche'  dell'interesse
pubblico generale. Le misure non mirano al controllo preventivo e  al
filtraggio dei contenuti nel momento in cui  vengono  caricati,  sono
praticabili e proporzionate e tengono conto  delle  dimensioni  della
piattaforma per la condivisione di video e della natura del  servizio
offerto. L'Autorita' stabilisce, inoltre, la procedura  di  vigilanza
concernente  il  monitoraggio   e   la   valutazione   periodica   di
conformita',  nel  rispetto  dei   principi   di   trasparenza,   non
discriminazione e proporzionalita'. 
    6. Ai fini della tutela dei minori di cui al comma 1, lettera a),
i contenuti maggiormente nocivi  sono  soggetti  alle  piu'  rigorose
misure di controllo di accesso. 
    7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di  video  sono
in ogni caso tenuti a: 
      a) includere i requisiti di cui al comma 1, nei termini e  alle
condizioni dei servizi di piattaforma per la condivisione  di  video,
la cui accettazione da parte degli utenti costituisce  condizione  di
accesso al servizio; 
      b) includere e applicare, nei termini  e  alle  condizioni  dei
servizi di piattaforme per la condivisione di video, i  requisiti  di
cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE)  2018/1808  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  14  novembre  2018,  per  le
comunicazioni commerciali audiovisive non  promosse  commercialmente,
vendute  o  organizzate  dai  fornitori   di   piattaforme   per   la
condivisione di video; 
      c)  avere  una  funzionalita'  che  consenta  agli  utenti  che
caricano video generati dagli utenti  di  dichiarare  se  tali  video
contengono  comunicazioni  commerciali  audiovisive  di  cui  sono  a
conoscenza o di cui si possa ragionevolmente presumere  che  siano  a
conoscenza; 
      d) predisporre meccanismi trasparenti e di facile uso affinche'
gli utenti delle piattaforme per la  condivisione  di  video  possano
segnalare o  indicare  al  fornitore  di  piattaforme  interessato  i
contenuti di cui al comma 1 caricati sulla sua piattaforma; 
      e)  predisporre  sistemi  mediante  i  quali  i  fornitori   di
piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali
piattaforme  quale  seguito  sia  stato  dato  alla  segnalazione   e
all'indicazione di cui alla lettera d); 
      f) predisporre  sistemi  per  verificare,  nel  rispetto  della
normativa in materia di protezione dei dati personali,  l'eta'  degli
utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto  attiene
ai contenuti che possono nuocere  allo  sviluppo  fisico,  mentale  o
morale dei minori; 
      g) predisporre sistemi di facile uso che consentano agli utenti
delle piattaforme per la condivisone di video di valutare i contenuti
di cui al comma 1; 
      h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza
dell'utente finale  per  quanto  attiene  ai  contenuti  che  possano
nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori; 
      i) predisporre procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci
per la gestione  e  la  risoluzione  dei  reclami  degli  utenti  nei
confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione  di  video
in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d)  a
h); 
      l) predisporre misure e strumenti efficaci di  alfabetizzazione
mediatica e sensibilizzare gli utenti  in  merito  a  tali  misure  e
strumenti. 
    8. I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai
fornitori di piattaforme per la condivisione di  video  a  norma  del
comma 7, lettere f) ed h), non sono trattati a fini commerciali. 
    9. Ferma restando  la  possibilita'  di  ricorrere  all'Autorita'
giudiziaria,  per  la  risoluzione   delle   controversie   derivanti
dall'applicazione del presente articolo, e' ammesso il  ricorso  alle
procedure  alternative  e   stragiudiziali   di   risoluzione   delle
controversie  fra  utenti  e  fornitori   di   piattaforme   per   la
condivisione di video dettate, nel rispetto del decreto legislativo 4
marzo  2010,   n.   28,   da   un   apposito   regolamento   adottato
dall'Autorita'. 
    10. In caso di violazione, ad opera del fornitore di  servizi  di
piattaforma  per  la  condivisione  di  video,   delle   disposizioni
contenute  nel  presente   articolo,   si   applicano   le   sanzioni
amministrative di cui all'articolo 67, comma 9, salvo quanto previsto
dall'articolo 74 del regolamento (UE)  2022/2065  per  le  violazioni
delle disposizioni recate dal medesimo regolamento europeo. 
    11. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano
anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di  contenuti  di
solo audio o audio generati  dagli  utenti  o  entrambi,  per  quanto
compatibili.». 
  31. All'articolo 43, del decreto legislativo n. 208 del  2021  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2,  le  parole:  «con  il  Ministro  per  le  pari
opportunita' e la famiglia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con
l'Autorita' politica con delega alla famiglia»; 
    b) al comma 5, dopo  le  parole:  «emittenti  radiofoniche»  sono
inserite le seguenti: «, ai fornitori di servizi di media radiofonici
e». 
  32. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 208  del  2021  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11, dopo le  parole:  «emittenti  radiofoniche»  sono
inserite  le  seguenti:  «e  dai  fornitori  di  servizi   di   media
radiofonici». 
  33. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 208  del  2021  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «il 7 per cento, e dal 1° gennaio 2023»
sono soppresse; 
    b) al comma 6,  dopo  le  parole:  «radiofonici  da  parte»  sono
inserite le seguenti: «dei fornitori di servizi di media  radiofonici
e»  e  le  parole:  «emittente  radiofonica  analogica  a   carattere
comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «di fornitori di servizi
di  media   radiofonici   o   emittente   radiofonica   a   carattere
comunitario.»; 
    c) al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 6,» sono inserite
le seguenti: «per i fornitori di servizi di media radiofonici e per»; 
    d) al comma 8, le parole: «delle  emittenti,  anche  analogiche,»
sono sostituite dalle seguenti: «dei fornitori di  servizi  di  media
audiovisivi e radiofonici e delle emittenti radiofoniche,»; 
    e)  al  comma  9,  le  parole:  «alle  emittenti,  televisive   o
radiofoniche, sia analogiche che  digitali,»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «ai  fornitori  di  servizi  di   media,   audiovisivi   e
radiofonici e alle emittenti radiofoniche,»; 
    f) al comma 10, le parole: «televisive pubbliche e private»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «dai  fornitori  di  servizi  di  media,
audiovisivi e radiofonici pubblici e privati». 
  34. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 208  del  2021  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole: «di emittenti, anche analogiche,»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «dei  fornitori  di  servizi  di  media,
audiovisivi e radiofonici e delle emittenti radiofoniche»; 
    b) al comma 7,  dopo  la  parola:  «altresi'»  sono  inserite  le
seguenti: «per quanto compatibili in relazione alla specificita'  del
mezzo utilizzato ai fornitori di servizi di media radiofonici,». 
  35. All'articolo 50 del decreto legislativo n. 208  del  2021  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture  e
dei trasporti»; 
    b) al comma 5, dopo le parole: «e'  adottato  il  criterio  delle
aree tecniche.» e' aggiunto il seguente periodo: «Ai procedimenti  di
adozione e aggiornamento dei piani nazionali  di  assegnazione  delle
frequenze di cui al  presente  comma  si  applica  il  meccanismo  di
consultazione e trasparenza di cui  all'articolo  23,  comma  1,  del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»; 
    c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      «5-bis. L'Autorita' adotta il Piano nazionale  di  assegnazione
delle  frequenze  da  destinare  al  servizio   televisivo   digitale
terrestre, individuando, per la pianificazione in ambito  locale,  in
ciascuna  area  tecnica,  piu'  frequenze  in  banda   UHF   per   la
realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non  inferiore
al 90 per cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a
disposizione di capacita' trasmissiva  ai  fornitori  di  servizi  di
media audiovisivi in ambito locale.»; 
    d) al comma 11, primo periodo, le parole: «L'Autorita' definisce»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero,  sentita  l'Autorita',
definisce»; 
    e) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: 
      «11-bis. I contributi per l'utilizzo  dello  spettro  radio  da
parte dei titolari di diritti d'uso delle frequenze utilizzate per il
servizio di radiodiffusione  sonora  in  tecnica  digitale  non  sono
dovuti per un periodo di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione
della delibera dell'Autorita' n. 286/22/CONS. 
      11-ter. I diritti amministrativi  per  i  soggetti  autorizzati
alla fornitura di reti di radiodiffusione sonora in tecnica  digitale
e  per  i  soggetti  titolari  di  diritti  d'uso   delle   frequenze
pianificate per il servizio  di  radiodiffusione  sonora  in  tecnica
digitale non sono dovuti per il medesimo  periodo  di  cui  al  comma
11-bis. Successivamente, essi sono dovuti  con  le  stesse  modalita'
fissate per il servizio televisivo  digitale  terrestre  all'articolo
1-bis dell'Allegato 12 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
e per la quarta parte degli importi corrispondenti previsti.». 
  36. All'articolo 51 del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo la parola: «sponsorizzazioni»  sono  inserite
le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  ss),»  e  le
parole: «e radiofonici» sono sostituite dalle seguenti:  «radiofonici
e di piattaforma di condivisione di video». 
  37. Gli articoli da 52 a 57 del decreto legislativo n. 208 del 2021
sono sostituiti dai seguenti: 
    «Art. 52 (Principi generali a tutela della produzione audiovisiva
europea e indipendente).  -  1.  I  fornitori  di  servizi  di  media
audiovisivi, lineari e a richiesta,  favoriscono  lo  sviluppo  e  la
diffusione  della  produzione  audiovisiva  europea  e   indipendente
secondo il diritto dell'Unione europea e le disposizioni  di  cui  al
presente titolo. 
    Art. 53 (Obblighi di programmazione delle opere europee da  parte
dei fornitori di servizi  di  media  audiovisivi  lineari).  -  1.  I
fornitori di servizi di  media  audiovisivi  lineari  riservano  alle
opere europee la maggior  parte  del  proprio  tempo  di  diffusione,
escluso il tempo  destinato  a  notiziari,  manifestazioni  sportive,
giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite. 
    2.  Alle  opere  di  espressione  originale   italiana,   ovunque
prodotte, e' riservata una sotto quota della quota  prevista  per  le
opere europee di cui al comma 1 nella misura: 
      a) della meta', per la  concessionaria  del  servizio  pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale; 
      b) di un terzo, per gli altri fornitori  di  servizi  di  media
audiovisivi lineari. 
    3.  Nella  fascia  oraria  dalle  ore  18:00   alle   23:00,   la
concessionaria  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e
multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di  diffusione,
escluso il tempo  destinato  a  notiziari,  manifestazioni  sportive,
giochi televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite,  a
opere cinematografiche e  audiovisive  di  finzione,  di  animazione,
documentari originali  di  espressione  originale  italiana,  ovunque
prodotte. Almeno un  quarto  di  tale  quota  e'  riservato  a  opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. 
    Le quote e le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere
rispettate su base annua. 
    Art. 54 (Obblighi di investimento in opere europee dei  fornitori
di servizi di media audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi
di  media  audiovisivi  lineari,  diversi  dalla  concessionaria  del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e  multimediale,  riservano
al preacquisto o all'acquisto o alla  produzione  di  opere  europee,
prodotte da produttori indipendenti una  quota  dei  propri  introiti
netti annui in Italia non inferiore al 12,5 per cento. Tali  introiti
sono quelli che il  soggetto  obbligato  ricava  da  pubblicita',  da
televendite, da sponsorizzazioni,  da  contratti  e  convenzioni  con
soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche  e  da  offerte
televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di  cui
esso  ha  la  responsabilita'  editoriale,   secondo   le   ulteriori
specifiche contenute nel regolamento dell'Autorita'. Con il  medesimo
regolamento l'Autorita' indica le voci di costo  eleggibili  ai  fini
dell'adempimento degli obblighi di investimento. 
    2. Una sotto quota pari alla meta' della quota di cui al comma  1
e' riservata  a  opere  di  espressione  originale  italiana  ovunque
prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. 
    3. I fornitori di servizi di media  audiovisivi  lineari  diversi
dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo  e
multimediale, tenuto conto del palinsesto,  riservano  altresi'  alle
opere cinematografiche di  espressione  originale  italiana,  ovunque
prodotte da produttori indipendenti,  una  sotto  quota  della  quota
prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari al 3  per  cento
dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma  1.
Una percentuale pari al 75 per cento di tale  quota  e'  riservata  a
opere  di  espressione  originale  italiana   ovunque   prodotte   da
produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Le disposizioni  di
cui al presente comma non si applicano ai  soggetti  che  programmano
opere cinematografiche in  maniera  non  significativa  e  residuale,
secondo  criteri  di  soglia  annuali   contenuti   nel   regolamento
dell'Autorita'. 
    4.  La  concessionaria   del   servizio   pubblico   radiofonico,
televisivo e multimediale riserva al  preacquisto  o  all'acquisto  o
alla produzione di opere europee prodotte da produttori  indipendenti
una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al 17 per
cento.  Tali  ricavi  sono  quelli  derivanti  dal  canone   relativo
all'offerta radiotelevisiva, nonche' i ricavi  pubblicitari  connessi
alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con  la
pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo
le ulteriori specifiche contenute in un regolamento dell'Autorita'. 
    5. Una sotto quota pari alla meta' delle quote di cui al comma  4
e' riservata  a  opere  di  espressione  originale  italiana  ovunque
prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. 
    6.  La  concessionaria   del   servizio   pubblico   radiofonico,
televisivo e  multimediale,  tenuto  conto  del  palinsesto,  riserva
altresi'  alle  opere  cinematografiche  di   espressione   originale
italiana, ovunque prodotte  da  produttori  indipendenti,  una  sotto
quota della quota prevista per le opere europee di cui  al  comma  4,
pari ad almeno il 4,2 per cento dei propri ricavi complessivi  netti,
come definiti ai sensi del comma 4. 
    7. L'85 per cento delle quote di cui al comma 6 e' riservato alla
coproduzione ovvero  al  preacquisto  di  opere  cinematografiche  di
espressione  originale  italiana  ovunque  prodotte   da   produttori
indipendenti 
    8.  La  concessionaria   del   servizio   pubblico   radiofonico,
televisivo e multimediale riserva  a  opere  prodotte  da  produttori
indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto
quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le  opere
europee di cui al comma 4, di cui almeno il 65 per cento e' riservato
a opere d'animazione. 
    9. Le disposizioni di cui al presente articolo non  si  applicano
ai soggetti aventi un fatturato o un  pubblico  di  modesta  entita',
secondo criteri di soglia contenuti in un regolamento dell'Autorita'. 
    10. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano
anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari che  hanno
la responsabilita' editoriale di offerte rivolte  ai  consumatori  in
Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro. 
    Art. 55 (Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a
richiesta). - 1. L'insieme dei cataloghi dei fornitori di servizi  di
media audiovisivi a richiesta soggetti  alla  giurisdizione  italiana
deve contenere almeno il 30 per  cento  di  opere  europee  poste  in
rilievo. 
    2. I fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  a  richiesta
soggetti alla giurisdizione  italiana  promuovono  la  produzione  di
opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente: 
      a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive  europee
realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non  inferiore  al
30 per cento dei titoli del proprio catalogo, secondo quanto previsto
con regolamento dell'Autorita'. Per i fornitori di servizi  di  media
audiovisivi  a  richiesta  che   prevedono   il   pagamento   di   un
corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi non  si
applica l'obbligo di  programmazione  di  opere  audiovisive  europee
realizzate negli ultimi cinque anni; 
      b) gli obblighi di investimento in  opere  audiovisive  europee
prodotte da produttori indipendenti in misura pari al  16  per  cento
dei propri introiti netti annui in Italia,  secondo  quanto  previsto
con  regolamento  dell'Autorita'.   Con   il   medesimo   regolamento
l'Autorita'  indica   le   voci   di   costo   eleggibili   ai   fini
dell'adempimento degli obblighi di investimento. 
    3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera b), si applicano anche
ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la
responsabilita' editoriale  di  offerte  rivolte  ai  consumatori  in
Italia, anche se operanti in un altro Stato membro. 
    4.   L'Autorita'   predispone   periodicamente   una    relazione
sull'attuazione dei commi 1, 2 e 3 da  presentarsi  alla  Commissione
europea ogni due anni. 
    5. La prescrizione relativa ai fornitori di servizi di media  che
si rivolgono ai consumatori in Italia di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applica ai fornitori di servizi di media aventi  un  fatturato  o  un
pubblico di modesta entita', secondo criteri di soglia  contenuti  in
regolamento dell'Autorita'. La deroga a tali prescrizioni opera anche
nei casi in cui gli adempimenti siano impraticabili o  ingiustificati
a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi. 
    6. Il regolamento dell'Autorita'  di  cui  al  presente  articolo
prevede, tra l'altro, le modalita' con cui il fornitore  di  servizio
di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei
cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione  degli
obblighi con riferimento alle opere europee  prodotte  da  produttori
indipendenti. 
    7. Il regolamento dell'Autorita' di cui al presente  articolo  e'
adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto  compatibili,  di
cui agli  articoli  52,  53,  54  e  56,  nonche'  del  principio  di
promozione  delle  opere  audiovisive  europee.  In  particolare,  il
regolamento, nel definire le modalita' di assolvimento degli obblighi
di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi,
procedimenti  o  algoritmi  usati  dai  fornitori  di  servizi  media
audiovisivi a richiesta per la personalizzazione  dei  profili  degli
utenti, anche l'adozione di strumenti  quali  la  previsione  di  una
sezione  dedicata  nella  pagina  principale  di  accesso  o  di  una
specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di
una  quota  di  opere  europee  nelle  campagne  pubblicitarie  o  di
promozione dei servizi forniti. Per i fornitori di servizi  di  media
audiovisivi  a  richiesta  che   prevedono   il   pagamento   di   un
corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le
modalita' di assolvimento  degli  obblighi  sono  compresi  anche  il
riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata  al
successo  commerciale  dell'opera  e  i  costi   sostenuti   per   la
distribuzione  digitale   dell'opera   medesima   sulla   piattaforma
digitale. 
    8. Una quota pari al 70 per cento della percentuale prevista  per
le opere europee rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 e' riservata  alle
opere di  espressione  originale  italiana,  ovunque  prodotte  negli
ultimi cinque anni, da produttori indipendenti,  di  cui  il  27%  e'
riservato   a   opere    cinematografiche    aventi    le    medesime
caratteristiche. 
    9. Ai fornitori di servizi  di  media  audiovisivi  lineari,  che
conseguono non meno dell'80 per cento dei propri introiti netti annui
da tale attivita' e che svolgono anche l'attivita'  di  fornitura  di
servizi media a richiesta, si applicano le disposizioni di  cui  agli
articoli 53 e 54. 
    Art. 56 (Attribuzioni  dell'Autorita').  -  1.  Con  uno  o  piu'
regolamenti dell'Autorita', adottati nella sua funzione di  autorita'
di regolazione indipendente, sono altresi' stabilite: 
      a)  le  specifiche  relative  alla  definizione  di  produttore
indipendente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t); 
      b) le ulteriori definizioni e  specificazioni  delle  voci  che
rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di  cui
all'articolo 54, commi  1  e  4,  con  particolare  riferimento  alle
modalita' di calcolo nel caso di offerte  aggregate  di  contenuti  a
pagamento riconducibili a soggetti che sono al contempo fornitori  di
servizi  di  media  audiovisivi  e  piattaforme  commerciali,   fermo
restando il rispetto del principio della responsabilita' editoriale; 
      c) le modalita' tecniche di assolvimento degli obblighi di  cui
agli articoli 53, 54 e 55, tenuto conto dello sviluppo  del  mercato,
della  disponibilita'  delle  opere,  nonche'   delle   tipologie   e
caratteristiche  delle  opere  audiovisive  e   delle   tipologie   e
caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori
di servizi di media audiovisivi,  con  particolare  riferimento,  nel
caso di palinsesti che includono opere cinematografiche,  alle  opere
cinematografiche europee; 
      d) le misure finalizzate a  rafforzare  meccanismi  di  mercato
funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante  l'adozione  di
specifiche regole  dirette  a  evitare  situazioni  di  conflitto  di
interessi tra produttori e  agenti  che  rappresentino  artisti  e  a
incentivare la pluralita' di linee editoriali; 
      e)  le  procedure  dirette  ad  assicurare  sia  l'adozione  di
meccanismi semplici e  trasparenti  nei  rapporti  tra  fornitori  di
servizi  media   audiovisivi   e   Autorita',   anche   mediante   la
predisposizione e la pubblicazione online dell'apposita  modulistica,
sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli; 
      f) le modalita' della procedura istruttoria  e  la  graduazione
dei richiami  formali  da  comunicare  prima  dell'irrogazione  delle
sanzioni, nonche' i criteri di determinazione delle sanzioni medesime
sulla  base  dei  principi  di  ragionevolezza,  proporzionalita'   e
adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione  tra  obblighi
di programmazione e obblighi di investimento. 
    2. I fornitori di servizi di media audiovisivi  possono  chiedere
all'Autorita' deroghe  agli  obblighi  di  cui  al  presente  titolo,
illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto  nel
caso in cui ricorrano una o piu' delle seguenti circostanze: 
      a) il carattere tematico del  palinsesto  o  del  catalogo  non
consente di rispettare le quote di cui al presente titolo; 
      b) il fornitore di servizi media audiovisivi ha  una  quota  di
mercato o di fatturato inferiore ad una determinata soglia  stabilita
dall'Autorita' con regolamento; 
      c)  il  fornitore  di  servizi  di  media  audiovisivi  non  ha
realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio; 
      d)   gli   obblighi   risultano   comunque   impraticabili    o
ingiustificati alla luce della natura o dell'oggetto del servizio  di
media audiovisivi erogato da determinati fornitori. 
    3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati su base
annua dall'Autorita', secondo le  modalita'  e  i  criteri  stabiliti
dall'Autorita'  medesima  con  proprio  regolamento.  In  ogni  caso,
qualora un fornitore  di  servizi  di  media  audiovisivi  non  abbia
interamente  assolto  gli  obblighi  previsti  nel  corso   dell'anno
considerato, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo
del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono
essere recuperate nell'anno  successivo  in  aggiunta  agli  obblighi
dovuti per tale anno. Nel caso in cui  il  fornitore  di  servizi  di
media audiovisivi abbia superato  la  quota  dovuta  annualmente,  la
quota eccedente puo' essere conteggiata ai  fini  del  raggiungimento
della quota dovuta nell'anno successivo. 
    4. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorita' comunica annualmente  a
ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi  il  raggiungimento
della quota annuale ovvero l'eventuale  oscillazione  in  difetto  da
recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento  della
quota stessa da conteggiare nell'anno successivo. 
    5. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 67, in  caso  di
mancato recupero della quota in difetto  nell'anno  successivo  o  di
scostamento annuale superiore al 15  per  cento  della  quota  dovuta
nell'anno di riferimento. 
    6. L'Autorita' presenta alle Camere, entro il 31  marzo  di  ogni
anno, una relazione sull'assolvimento degli  obblighi  di  promozione
delle opere audiovisive europee e italiane da parte dei fornitori  di
servizi  di  media  audiovisivi,   lineari   e   a   pagamento,   sui
provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Nella relazione  si
da' conto, inoltre, dei dati relativi alle verifiche  degli  obblighi
d'investimento  in  opere  di  espressione  originale  da  parte  dei
fornitori di servizi media e audiovisivi a  richiesta  che  hanno  la
responsabilita' editoriale  di  offerte  rivolte  ai  consumatori  in
Italia, anche  se  operanti  in  altro  Stato  membro.  La  relazione
fornisce, altresi', i dati e gli indicatori  micro  e  macroeconomici
del settore rilevanti ai fini della promozione delle  opere  europee,
quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse,  il  fatturato
delle  imprese  di  produzione,  i  ricavi  dei  servizi   di   media
audiovisivi, la quota  e  l'indicazione  delle  opere  europee  e  di
espressione  originale  italiana  presenti  nei  palinsesti   e   nei
cataloghi, il numero di occupati nel  settore  della  produzione  dei
servizi di  media  audiovisivi,  la  circolazione  internazionale  di
opere, il numero di deroghe richieste, accolte e  rigettate,  con  le
relative motivazioni, nonche' le  tabelle  di  sintesi  in  cui  sono
indicate le percentuali degli obblighi di  investimento  assolti  dai
diversi fornitori che offrono servizi al pubblico  italiano,  con  le
relative opere europee e di espressione originale italiana. 
    Art. 57 (Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive
di espressione originale italiana). - 1. Con regolamento dei Ministri
delle imprese e del made in Italy e della cultura, adottato ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
sentita  l'Autorita',  e'  stabilita,  sulla  base  di  principi   di
proporzionalita',   adeguatezza,   trasparenza   ed   efficacia,   la
definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione
originale italiana, con particolare riferimento a uno o piu' elementi
quali la cultura, la storia, l'identita', la creativita',  la  lingua
ovvero i luoghi. 
    2. Il regolamento di cui al presente articolo e'  adottato  entro
il 30 giugno 2024 ed e' aggiornato a cadenza almeno triennale,  anche
sulla  base  delle  relazioni  annuali  predisposte   rispettivamente
dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 56, comma 6, e dalla  direzione
generale cinema e audiovisivo, del Ministero della cultura, ai  sensi
dell'articolo 12, comma 6, della legge  14  novembre  2016,  n.  220,
nonche'  dei  risultati  raggiunti  dalle  opere  promosse   mediante
l'assolvimento degli obblighi di investimento e  all'efficacia  delle
condizioni contrattuali impiegate.». 
  38. All'articolo 59 del decreto legislativo n. 208  del  2021  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «articolo  7»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 6»; 
    b) al comma 2, le parole: «articolo 8, comma 4»  sono  sostituite
dalle seguenti: «articolo 6, comma 4»; 
    c) al comma 2, lettera q), le parole: «articolo 32, comma 7» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 31»; 
    d) al comma  7,  le  parole:  «comma  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 6». 
  39. All'articolo 67 del decreto legislativo n. 208  del  2021  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), le parole:  «fornitori  di  contenuti»
sono sostituite dalle seguenti: «fornitori di servizi di media»; 
    b) al comma 1, lettera r), le parole: «in materia  di  eventi  di
interesse sociale e di grande interesse pubblico ai sensi dei commi 2
e 4  dell'articolo  33»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  la
disciplina degli eventi di cui all'articolo 33.»; 
    c)  al  comma  4,  le  parole:  «nei   confronti   dell'emittente
televisiva  o  dell'emittente  radiofonica,  anche  analogica»   sono
sostituite dalle seguenti: «nei confronti del fornitore di servizi di
media audiovisivi o radiofonici o dell'emittente radiofonica»; 
    d) al comma 11, le parole: «o dell'emittente  radiofonica,  anche
digitale»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «o   radiofonici   o
dell'emittente radiofonica». 
  40. All'articolo 68 del decreto legislativo n.  208  del  2021,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    a) «2. Nei confronti dei soggetti  esercenti  la  radiodiffusione
sonora, nonche' degli operatori di rete televisiva in ambito  locale,
le sanzioni amministrative previste dall'articolo 30 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, sono ridotte a un decimo.». 
  41. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 208 del  2021,  dopo
il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. Per gli anni 2024-2025,  per  l'attivita'  di  promozione
dell'alfabetizzazione mediatica e digitale, il Ministero utilizza  le
risorse previste, per  ciascuno  degli  anni  2024  e  2025,  di  cui
all'articolo 1, comma 360, della legge 29 dicembre 2022, n. 197