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DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 208

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. (21G00231)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2024)
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Testo in vigore dal:  2-5-2024
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Art. 67

Sanzioni di competenza dell'Autorità
1. L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:
a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorità con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;
b) dal regolamento dell'Autorità relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, relativamente ai
((fornitori di servizi di media))
;
c) dalle disposizioni sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti, ivi comprese le disposizioni sul livello sonoro della pubblicità di cui ai regolamenti dell'Autorità e ai codici di autoregolamentazione;
d) dall'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi;
e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'articolo 36;
f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, dal titolo VII e dai regolamenti dell'Autorità, nonché dai decreti ministeriali;
h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'articolo 35;
i) in materia dei divieti di cui all'articolo 29, comma 4;
l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);
m) dalle disposizioni in materia di diffusione di programmi in contemporanea di cui all'articolo 26;
n) in materia di obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell'Autorità;
o) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 49;
p) in materia di violazioni delle norme sul diritto d'autore di cui all'articolo 32, comma 2;
q) dalle disposizioni in materia di tutela dei diritti fondamentali di cui all'articolo 30, dalle norme a salvaguardia di una maggiore accessibilità da parte degli utenti con disabilità di cui all'articolo 31 e dalle disposizioni di cui al codice di autoregolamentazione adottato a salvaguardia dei valori dello sport ai sensi dell'articolo 39;
r) dai regolamenti dell'Autorità adottati
((per la disciplina degli eventi di cui all'articolo 33.))
.
2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a),
b) c) e p);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
d) da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g) e lettera r);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media;
g) da 30.000 euro a 600.000 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera q).
3. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l'Autorità dispone altresì,
((nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dell'emittente radiofonica))
, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni.
5. In attesa che il Governo adotti uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall'articolo 38, comma 2, sono ridotte ad un quinto.
6. La riduzione ad un decimo di cui al comma 5 si applica anche alle sanzioni irrogate alle emittenti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nonché ai sensi dell'articolo 1, commi 10, 11 e 12, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
7. L'Autorità applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori ai sensi dell'articolo 38.
8. L'Autorità è altresì competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo di cui all'articolo 51, nonché quelle di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
9. Fermo restando il potere dell'Autorità di cui all'articolo 41, comma 7, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 42 da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video l'Autorità applica, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 600.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 600.000 euro del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorità tiene conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni.
10. L'Autorità verifica l'adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall'articolo 62.
11. Se la violazione è di particolare gravità o reiterata, l'Autorità può disporre nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi,
((o radiofonici o dell'emittente radiofonica))
, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell'autorizzazione.
12. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
13. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.