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DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 208

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. (21G00231)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2024)
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Testo in vigore dal:  2-5-2024
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Art. 26

Diffusioni di programmi in contemporanea
1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali,
((purché operanti in aree tecniche diverse))
, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da consorzi di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali costituiti secondo le forme previste dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 o da singole emittenti o singoli fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, sulla base di preventive intese.
3. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore al giorno per le emittenti radiofoniche e i fornitori di servizi di media radiofonici e di dodici ore al giorno per i fornitori di servizi di media audiovisivi. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti autorizzati è consentita, previa comunicazione da inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. È fatto salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili
((di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 3))
.
4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.
5. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
6. Le emittenti radiofoniche o i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici
((...))
) che operano ai sensi del presente articolo sono considerati operanti in ambito locale.
7. L'autorizzazione rilasciata a consorzi o intese di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici a trasmettere in contemporanea
((e per il tempo massimo indicato al comma 3))
comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di fornitori di servizi di media esteri operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In caso di interconnessione con canali satellitari o con fornitori di servizi di media esteri questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti analogiche che formano circuiti a prevalente carattere comunitario semprechè le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti analogiche comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.