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DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2011, n. 18

Attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione. (11G0061)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2011
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 26-3-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2002/59/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio del traffico navale  e  d'informazione  e
che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2009/17/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23  aprile  2009,  recante  modifica  della  direttiva
2002/59/CE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 662; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  196,   come
modificato e integrato dal decreto legislativo 17 novembre  2008,  n.
187; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 novembre 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 gennaio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle
finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 196, l'alinea della lettera a) e' sostituito dalla seguente: 
    «a) "strumenti internazionali  pertinenti"  nella  loro  versione
aggiornata:». 
  2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  19
agosto 2005, n. 196, dopo il numero 13 sono inseriti i seguenti: 
    «13-bis) risoluzione A. 917(22) dell'IMO: la risoluzione  917(22)
dell'Organizzazione marittima internazionale  recante:  «Linee  guida
per l'utilizzo a  bordo  del  sistema  AIS»  quale  modificata  dalla
risoluzione A. 956(23) dell'IMO; 
    13-ter) risoluzione A. 949(23) dell'IMO: la  risoluzione  949(23)
dell'Organizzazione marittima internazionale recante «Linee guida sui
luoghi di rifugio per le navi che necessitano di assistenza»; 
    13-quater)  risoluzione  A.  950(23)  dell'IMO:  la   risoluzione
950(23)  dell'Organizzazione  marittima   internazionale   intitolata
«Servizi di assistenza marittima (MAS)»; 
    13-quinquies) Linee guida dell'IMO  sul  giusto  trattamento  dei
marittimi in caso di incidente marittimo": le  linee  guida  allegate
alla risoluzione LEG. 3(91) del comitato giuridico  dell'IMO  del  27
aprile 2006 come approvate dal Consiglio di amministrazione  dell'OIL
nella sua 296ª sessione del 12-16 giugno 2006;». 
  3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 196, la lettera m) e' sostituita dalla seguente: 
    «m) amministrazione: il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di  porto  -
Guardia costiera;». 
  4. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 196, la lettera n) e' sostituita dalla seguente: 
    «n) autorita' competenti: le autorita' incaricate delle  funzioni
contemplate dal presente decreto  ovvero,  l'amministrazione  di  cui
alla precedente lettera  m)  quale  autorita'  nazionale  competente,
National Competent Authority NCA, ed inoltre, a livello locale, Local
Competent Authority LCA: 
      1) le autorita' marittime ovvero gli uffici  marittimi  di  cui
all'articolo 16 del codice della navigazione; 
      2) i Centri secondari di soccorso marittimo, MRSC,  individuati
nel decreto del Presidente della Repubblica  28  settembre  1994,  n.
662, quali autorita' preposte al coordinamento  delle  operazioni  di
ricerca e di salvataggio; 
      3) le Autorita' VTS, come definite  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture  e  dei  trasporti  in  data  28  gennaio  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, di cui
all'allegato 5 aggiornato con  decreto  dirigenziale  del  Comandante
generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;». 
  5. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 196, la lettera o) e' sostituita dalla seguente: 
    «o) luogo di rifugio: il porto o parte di esso o altro  luogo  di
ancoraggio o ormeggio protetto o altra area riparata individuata  per
accogliere una nave che necessita di assistenza;». 
  6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 196, dopo la lettera t) sono aggiunte le seguenti: 
    «t-bis) SafeSeaNet: il sistema comunitario per lo scambio di dati
marittimi sviluppato dalla Commissione in cooperazione con gli  Stati
membri per garantire l'attuazione della normativa comunitaria; 
    t-ter) servizio di linea: serie  di  collegamenti  effettuati  in
modo da assicurare il traffico fra  gli  stessi  due  o  piu'  porti,
oppure una serie di viaggi da e verso lo  stesso  porto  senza  scali
intermedi, che abbiano le seguenti caratteristiche: 
      1) collegamenti con orario pubblicato oppure tanto  regolari  o
frequenti da costituire una serie sistematica evidente; 
      2)  collegamenti  effettuati  per  un   minimo   di   un   mese
continuativamente; 
    t-quater) unita' da  pesca:  qualsiasi  nave  attrezzata  per  lo
sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive; 
    t-quinquies) nave che necessita di  assistenza:  fatte  salve  le
disposizioni della Convenzione internazionale  sulla  ricerca  ed  il
salvataggio marittimo, una nave che si trova in  una  situazione  che
potrebbe comportarne il naufragio o un pericolo per l'ambiente  o  la
navigazione; 
    t-sexies) LRIT:  sistema  di  identificazione  e  tracciamento  a
grande  distanza  delle  navi  di  cui  alla  regola   V/19-1   della
Convenzione SOLAS; 
    t-septies) direttiva: e' la direttiva 2002/59/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002; 
    t-octies) Bonifacio  traffic:  sistema  di  rapportazione  navale
obbligatorio  di  cui  alla  risoluzione  MSC.73  (69)  adottata  dal
Maritime Safety Committe  dell'IMO  in  data  19  maggio  1998,  come
recepito anche dal decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti in data 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 246 del 20 ottobre 2008; 
    t-nonies)  Adriatic  Traffic:  sistema  di  rapportazione  navale
obbligatorio di  cui  alla  risoluzione  MSC.139  (76)  adottata  dal
Maritime Safety Committe dell'IMO in data 5 dicembre 2002; 
    t-decies) MARES,  Mediterranean  AIS  Regional  Exchange  System:
sistema internazionale di scambio  di  dati  sul  traffico  marittimo
realizzato e gestito dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie
di porto - Guardia Costiera per ottemperare alle disposizioni di  cui
all'articolo 9, comma 1, e che contempla l'invio di  informazioni  al
sistema SafeSeaNet; 
    t-undecies) PMIS, Port  Management  Information  System:  Sistema
informativo per la  gestione  portuale  realizzato  e  gestito  dalle
autorita' competenti di cui alla lettera n); 
    t-duodecies) monitoraggio e  controllo  del  traffico  marittimo:
funzione di raccolta  e  di  scambio  di  informazioni  sul  traffico
marittimo, svolta in via esclusiva dalle autorita'  competenti,  come
regolamentata dal presente decreto e finalizzata ad  incrementare  la
sicurezza e l'efficienza del traffico,  migliorare  la  capacita'  di
risposta nelle attivita' di ricerca e soccorso  alla  vita  umana  in
mare, in  caso  di  eventi,  incidenti  o  situazioni  potenzialmente
pericolose, ed a contribuire  ad  una  piu'  efficace  prevenzione  e
localizzazione degli inquinamenti  causati  dalle  navi,  nonche'  al
monitoraggio e controllo delle  attivita'  legate  allo  sfruttamento
delle risorse ittiche; 
    t-terdecies) VTMIS nazionale: sistema integrato di  monitoraggio,
controllo e gestione del traffico marittimo e delle emergenze in mare
in dotazione alle autorita' competenti, come  definite  alla  lettera
n); 
    t-quaterdecies)  regolamento  VTS:  il   regolamento,   approvato
dall'amministrazione che reca le procedure operative adottate da ogni
Autorita' VTS.». 
  7. L'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Ambito di applicazione).  -  1.  Il  presente  decreto  si
applica alle navi  di  stazza  pari  o  superiore  a  300  GT,  salvo
diversamente specificato. 
  2. Il presente decreto non si applica: 
    a) alle navi da guerra, alle navi da guerra  ausiliarie  ed  alle
altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed
utilizzate per un servizio pubblico non commerciale; 
    b) alle navi tradizionali  e  alle  imbarcazioni  da  diporto  di
lunghezza inferiore a 45 metri; 
    c) ai carburanti delle navi inferiori a 1000 GT ed alle scorte ed
attrezzature da utilizzarsi a bordo di tutte le navi.». 
  8. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 196, dopo le parole: «proprietario» sono inserite le  seguenti  «,
la compagnia,». 
  9. L'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Monitoraggio delle navi che entrano nelle aree coperte  da
sistemi obbligatori di rapportazione navale). - 1. La  NCA  provvede,
attraverso le LCA e secondo  le  modalita'  indicate  nei  successivi
articoli,  alla  gestione  dei   sistemi   di   monitoraggio   e   di
rapportazione navale obbligatori,  denominati  Bonifacio  Traffic  ed
Adriatic  Traffic,  nonche'  dei  sistemi  di  rapportazione   navale
obbligatoria  in  vigore  all'interno  delle   acque   marittime   di
giurisdizione dei Centri VTS, prevedendo che  i  comandi  delle  navi
forniscano le informazioni  secondo  la  risoluzione  IMO  A.851(20).
L'obbligo  di  informazione  deve  riguardare,  in  ogni   caso,   le
informazioni di cui all'allegato I, punto 4. 
  2. L'amministrazione, nel caso in cui intenda introdurre  un  nuovo
sistema obbligatorio di rapportazione navale o modificare  i  sistemi
di rapportazione di cui al comma 1,  da  sottoporre  all'IMO  per  la
preventiva adozione, deve prevedere  l'acquisizione,  attraverso  gli
stessi, almeno delle informazioni di cui all'allegato I, punto 4.». 
  10. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.
196, sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 6-bis (Utilizzo di  sistemi  di  identificazione  automatica,
AIS, da parte delle unita' da pesca). - 1. Ogni unita'  da  pesca  di
lunghezza fuori tutto superiore a 15  metri  e'  dotata,  secondo  il
calendario riportato nell'allegato II, parte I, punto  2-ter,  di  un
sistema di identificazione automatica, AIS, di classe A conforme alle
norme di funzionamento definite dall'IMO. 
  2. Tale obbligo e' esteso ad ogni  unita'  da  pesca  di  qualsiasi
bandiera, di lunghezza fuori tutto superiore a 15  metri,  che  operi
nelle acque interne o nel mare territoriale  oppure  sbarchi  le  sue
catture in un porto nazionale. 
  3. Le unita' da pesca mantengono sempre in funzione il sistema  AIS
durante la navigazione, salvo che, in casi eccezionali, il Comandante
ritenga necessario disattivarlo per la sicurezza dell'unita'. 
  «Art. 6-ter (Utilizzo di sistemi di identificazione e  tracciamento
a lungo raggio delle navi, LRIT). - 1. Le navi soggette  al  rispetto
della  regola  V/19-1  della  Convenzione  SOLAS  e  degli   standard
operativi e dei requisiti  funzionali  adottati  dall'IMO  che  fanno
scalo in un porto nazionale sono dotate di dispositivo LRIT  conforme
alla normativa internazionale in materia. 
  2. La NCA acquisisce le  informazioni  LRIT  trasmesse  dalle  navi
attraverso la partecipazione all'European LRIT Data Center e  coopera
con la Commissione e con gli Stati membri per determinare i requisiti
necessari per  l'installazione  del  sistema  di  trasmissione  delle
informazioni LRIT a bordo delle navi.». 
  11. L'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Impiego dei sistemi di rotte navali). -  1.  Le  autorita'
competenti provvedono al monitoraggio del traffico navale e  adottano
tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che tutte  le
navi che entrano nelle zone in cui esiste un sistema di rapportazione
navale adottato dall'IMO in base alla convenzione SOLAS, capitolo  V,
regola 10, o in quelle individuate per garantire una maggiore  tutela
ambientale  delle  coste  nazionali,  impiegano  detti   sistemi   in
conformita' alle linee guida e ai criteri emanati dall'IMO. 
  2. Le autorita' competenti, nel caso in cui e' operante un  sistema
di rotte navali non adottato  dall'IMO,  si  uniformano,  per  quanto
possibile, alle  linee  guida  e  ai  criteri  elaborati  dall'IMO  e
diffondono tutte le informazioni per un impiego  sicuro  ed  efficace
dei predetti sistemi di rotte navali.». 
  12. L'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Monitoraggio dell'adesione ai  servizi  di  assistenza  al
traffico marittimo da parte delle navi). - 1. L'autorita' VTS  vigila
sull'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte
delle navi e adotta, secondo  le  procedure  operative  previste  nel
locale regolamento  VTS,  le  misure  necessarie  e  appropriate  per
assicurare che: 
    a) le navi soggette al VTS nell'ambito del mare  territoriale  ne
rispettino i relativi obblighi; 
    b) le navi soggette al VTS battenti bandiera di uno Stato  membro
al di fuori del mare territoriale ne rispettino i relativi obblighi; 
    c) le navi soggette al VTS battenti bandiera di un Paese terzo al
di fuori del mare territoriale si attengano ai relativi obblighi, per
quanto ragionevole e prudente, comunicando  allo  Stato  di  bandiera
ogni eventuale violazione. 
  2. L'Amministrazione adotta le misure necessarie e appropriate  per
assicurare che le navi di bandiera Italiana partecipino e  rispettino
le regole esistenti nelle aree VTS di un altro Stato membro.». 
  13. L'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Gestione dei sistemi di monitoraggio ed  informazione  sul
traffico  marittimo  -  VTMIS  nazionale).  -  1.   L'amministrazione
realizza e gestisce in via esclusiva il VTMIS nazionale,  nonche'  lo
scambio  delle  informazioni  acquisite  con   le   altre   autorita'
competenti.   L'amministrazione   provvede   allo    scambio    delle
informazioni acquisite dal sistema di cui al primo  periodo  con  gli
altri  Stati  dell'Unione  europea  e  piu'  in  generale  in  ambito
internazionale. 
  2. L'amministrazione rende disponibili agli  organi  preposti  alla
difesa  nazionale,  alla  sorveglianza  marittima,   alla   sicurezza
pubblica, alla difesa civile ed al soccorso  pubblico  i  dati  e  le
informazioni concernenti il traffico navale, quando abbiano attinenza
con  tali  materie,   secondo   modalita'   tecniche,   esistenti   a
legislazione vigente, fissate in appositi  decreti  interministeriali
adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, di  concerto  con  i  dicasteri  interessati.  Fino
all'entrata  in  vigore  di  tali  decreti  l'amministrazione   rende
comunque disponibili i  predetti  dati  e  informazioni  agli  organi
suddetti. 
  3. Il personale impiegato nel sistema VTMIS o addetto ai sistemi di
rapportazione navale obbligatoria e' qualificato presso il Centro  di
formazione VTMIS dell'amministrazione.». 
  14. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.
196, e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-bis (Rete AIS nazionale). - 1. Nell'ambito del  sistema  di
cui al comma  1  dell'articolo  9,  l'amministrazione  provvede  alla
gestione della rete AIS nazionale per la ricezione e la diffusione di
informazioni sul  traffico  marittimo  per  finalita'  connesse  alla
sicurezza  della  navigazione,  garantendo  la  necessaria  copertura
radioelettrica. 
  2.  L'amministrazione  rende  disponibili   le   informazioni   AIS
acquisite dalla rete nazionale nel quadro delle procedure fissate con
il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 9. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
sono fissate procedure e modalita' per l'erogazione dei  servizi  AIS
tenuto conto dell'esigenza che ogni utilizzazione dell'AIS  per  fini
non legati alla sicurezza della navigazione non interferisca  con  la
gestione del sistema da parte dell'amministrazione. 
  4.  L'autorizzazione  rilasciata  dal  Ministero   dello   sviluppo
economico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, per l'esercizio di  impianti  AIS,  e'  subordinata  al
parere favorevole dell'amministrazione, da  rendersi,  entro  novanta
giorni dalla richiesta,  esclusivamente  in  relazione  agli  aspetti
connessi  alla   sicurezza   della   navigazione   ed   al   corretto
funzionamento della rete AIS nazionale. 
  5. Le stazioni non  facenti  parte  della  rete  istituzionale  AIS
operano anche in trasmissione, qualora l'amministrazione ne riconosca
rilevanza ai fini di tutela  della  sicurezza  della  navigazione,  e
purche' le stesse non costituiscano reti di monitoraggio del traffico
aggregando le informazioni acquisite.». 
  15. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  16,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sono individuate le unita' soggette all'obbligo  di  essere
dotate del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato
II.». 
  16. L'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  196,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 12 (Informazioni concernenti il trasporto di merci pericolose
o inquinanti). - 1. Le merci pericolose o inquinanti sono  consegnate
per il trasporto o accettate a bordo di una  nave,  indipendentemente
dalle dimensioni di  questa,  se  al  comandante  al  proprietario  o
all'armatore, prima che le merci siano accettate  a  bordo,  perviene
una  dichiarazione  contenente  le  seguenti  informazioni   di   cui
all'allegato I, punto 2, nonche': 
    a) per le  sostanze  di  cui  all'allegato  I  della  Convenzione
MARPOL,  la  scheda  dei  dati  di   sicurezza   che   specifica   le
caratteristiche   fisico-chimiche   dei   prodotti,   compresa,   ove
applicabile, la viscosita' espressa in cSt, Centistokes, a 50° C e la
densita' a 15° C, nonche' gli altri dati che  figurano  sulla  scheda
dei dati di sicurezza conformemente alla  risoluzione  dell'IMO  MSC.
150 (77); 
    b) i numeri di chiamata di emergenza  dello  spedizioniere  o  di
ogni altra persona o organismo  in  possesso  di  informazioni  sulle
caratteristiche  fisico-chimiche  dei  prodotti  e  sulle  misure  da
adottare in caso di emergenza. 
  2. Le navi provenienti da un porto di  un  Paese  terzo  che  fanno
scalo  in  un  porto  nazionale  e  che  trasportino  a  bordo  merci
pericolose o inquinanti,  sono  munite  di  una  dichiarazione  dello
spedizioniere contenente le informazioni di cui al comma 1. 
  3. Lo spedizioniere  fornisce  al  Comandante  o  all'esercente  la
dichiarazione di cui al comma 1 e cura che il carico  consegnato  per
il  trasporto  corrisponda  effettivamente  a  quello  di  cui   alla
dichiarazione citata.». 
  17. La rubrica dell'articolo 13 del decreto legislativo  19  agosto
2005, n. 196, e' sostituita dalla seguente: 
  «Obbligo di  comunicazione  delle  merci  pericolose  o  inquinanti
trasportate a bordo». 
  18. All'articolo 13, comma 1, del  decreto  legislativo  19  agosto
2005, n.  196,  dopo  la  parola:  «proprietario»  sono  inserite  le
seguenti: «, la compagnia, ». 
  19. All'articolo 13, comma 2, del  decreto  legislativo  19  agosto
2005, n.  196,  dopo  la  parola:  «proprietario»  sono  inserite  le
seguenti: «, la compagnia,». 
  20. All'articolo 13, comma 4, del  decreto  legislativo  19  agosto
2005, n.  196,  dopo  la  parola:  «proprietario»  sono  inserite  le
seguenti: «, la compagnia, ». 
  21. All'articolo 14, comma 2, lettera c), del  decreto  legislativo
19 agosto 2005, n. 196, le parole: «senza ritardo» sono soppresse. 
  22. All'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. La NCA,  su  richiesta  della  NCA  di  altro  Stato  membro,
trasmette, senza ritardo,  mediante  SafeSeaNet,  informazioni  sulla
nave o sulle merci  pericolose  o  inquinanti  trasportate  a  bordo,
necessarie ai fini della sicurezza della navigazione,  del  trasporto
marittimo, dei lavoratori marittimi,  delle  navi  e  degli  impianti
portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse  biologiche
marine.». 
  23. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
196, e' inserito il seguente: 
  «Art. 14-bis (Portale per lo scambio telematico  di  dati  tra  gli
armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o  comandanti
delle navi e le amministrazioni  -  PMIS).  -  1.  Lo  scambio  delle
informazioni di interesse commerciale previste dal  presente  decreto
tra  armatori,  proprietari,  agenti  raccomandatari,   compagnie   o
comandanti delle navi  e  le  autorita'  marittime,  l'agenzia  delle
dogane e gli altri uffici interessati, finalizzato al  piu'  efficace
esercizio  delle  attivita'  amministrative  correlate  all'ingresso,
all'operativita' portuale ed alla partenza  delle  unita',  si  attua
attraverso il sistema telematico PMIS. 
  2.  L'Amministrazione  assicura  l'integrazione  del  PMIS  con  il
SafeSeaNet.». 
  24. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  196,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  15  (Esenzioni).  -  1.  L'amministrazione  puo'   esonerare
dall'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 4 e 13 i  servizi
di linea, qualora risultino soddisfatte le seguenti condizioni: 
    a) la compagnia rediga ed aggiorni la lista delle navi  impiegate
per il servizio di linea e la trasmette alla LCA; 
    b)  per  ogni  viaggio  effettuato,  le   informazioni   previste
all'allegato I - a seconda dei casi punto 1  o  3  -  siano  poste  a
disposizione dell'autorita' competente che ne faccia richiesta; 
    c) la compagnia istituisca all'interno  del  proprio  sistema  di
gestione ISM procedure idonee a garantire nell'arco delle 24 ore,  la
tempestiva trasmissione delle informazioni in formato elettronico,  a
richiesta  dell'Autorita'  marittima  che  ne  abbia  interesse,   in
conformita' all'articolo 4, comma 1, o, se del caso, all'articolo 13,
comma 4; 
    d) ogni variazione dell'orario previsto di  arrivo  al  porto  di
destinazione o alla stazione di pilotaggio, pari o  superiore  a  tre
ore, sia notificato all'autorita' del porto di arrivo o alla  LCA  in
conformita' all'articolo 4 o, se del caso, all'articolo 13; 
    e) le navi impiegate, se  adibite  al  trasporto  di  passeggeri,
siano dotate, a prescindere dalla stazza, di AIS di tipo MED. 
  2. Le esenzioni sono concesse, di volta in volta, per ogni  singola
nave e per ogni singolo servizio di linea limitatamente ai viaggi  di
durata prevista fino a dodici ore. 
  3. L'amministrazione quando  il  servizio  di  linea  ha  carattere
internazionale e si svolge verso porti di  altro  Stato  membro  puo'
chiedere  allo  Stato  del  porto  di   destinazione   di   concedere
un'esenzione a tale servizio disciplinata secondo i criteri di cui ai
commi 1 e 2. 
  4. L'amministrazione  verifica  periodicamente  l'osservanza  delle
condizioni cui e' subordinato  il  regime  di  esenzione,  disponendo
l'immediata  revoca  dell'esenzione,  qualora  si  accerti   che   la
compagnia non rispetti le condizioni prescritte. 
  5.  L'amministrazione  comunica  alla  Commissione  l'elenco  delle
compagnie e delle navi a cui e' concessa un'esenzione in applicazione
del presente articolo, unitamente a tutti gli aggiornamenti  di  tale
elenco.». 
  25. All'articolo 16, comma 1, del  decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 196, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: 
    «c-bis) le navi  sprovviste  di  certificati  assicurativi  o  di
equivalente garanzia finanziaria ai sensi della normativa comunitaria
e delle norme internazionali; 
    c-ter) le navi che presentano anomalie potenzialmente in grado di
compromettere la sicurezza della navigazione o creare un rischio  per
l'ambiente  anche  sulla  base  delle  segnalazioni   del   personale
ispettivo  PSC,  dei  piloti  o  del  personale  addetto  ai  servizi
tecnico-nautici.». 
  26. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. L'armatore, il  proprietario,  la  compagnia,  il  comandante
della nave e il proprietario  delle  merci  pericolose  o  inquinanti
trasportate a bordo, collaborano pienamente  con  le  autorita'  allo
scopo  di  ridurre  al  minimo  le  conseguenze  di   un   incidente,
trasmettendo  in  ogni  caso  alla  LCA  le   informazioni   di   cui
all'articolo 12.». 
  27. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis.  L'amministrazione,   nell'attuazione   della   normativa
nazionale in materia personale marittimo, in caso di incidente  nelle
acque di giurisdizione, si conforma alle Linee guida dell'IMO in tema
di giusto trattamento dei marittimi.». 
  28. L'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  196,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 20 (Autorita' competente per  l'accoglienza  delle  navi  che
necessitano di assistenza). - 1. Il Capo del Compartimento  marittimo
e' l'autorita' competente deputata, nell'ambito della  pianificazione
operativa locale antinquinamento , di cui all'articolo 11 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni e  integrazioni,
ad assumere le decisioni in ordine  all'accoglienza  delle  navi  che
necessitano di assistenza. 
  2. Tale autorita'  adotta,  qualora  esista  una  minaccia  per  la
sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei  lavoratori
marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino
e costiero e delle risorse biologiche marine, le  misure  necessarie,
anche tra quelle riportate nell'allegato IV, per la tutela delle aree
marine e costiere, tenuto conto  dell'esigenza  di  salvaguardia  dei
siti ad elevata valenza ambientale, socio economica e turistica. 
  3.  Il  Direttore  marittimo  convoca  i  Capi  dei   Compartimenti
ricadenti nell'ambito di propria giurisdizione,  con  cadenza  almeno
annuale,  al  fine  di  uniformare   le   procedure   attuative   per
l'accoglienza delle navi che necessitano di  assistenza  e  scambiare
competenze tecniche ed esperienze al riguardo, anche nel quadro degli
indirizzi impartiti dalla Direzione generale per la protezione  della
natura del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare.». 
  29. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
196, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 20-bis (Piani per l'accoglienza delle navi che necessitano di
assistenza) - 1. Il Capo  del  Compartimento  marittimo,  nell'ambito
della  pianificazione   operativa   di   pronto   intervento   locale
antinquinamento, individua le procedure per fare  fronte  ai  rischi,
ivi compresi quelli alla vita umana ed  all'ambiente,  causati  dalla
presenza di navi che necessitano di assistenza nelle acque di propria
giurisdizione, in aderenza alle linee guida dell'IMO definite con  le
risoluzioni A.949(23) ed e A.950(23). 
  2. In linea con gli  indirizzi  della  Direzione  generale  per  la
protezione della natura del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, il piano per l'accoglienza delle navi  che
necessitano di assistenza contempla i sottonotati aspetti: 
    a) indicazione, recapiti e canali di comunicazione dell'Autorita'
marittima incaricata di ricevere e gestire  gli  allarmi  provenienti
dalle navi che necessitano di assistenza; 
    b) soggetti  ed  enti  di  cui  il  Capo  di  Compartimento  puo'
avvalersi per una valutazione tecnica ed operativa  della  situazione
contingente da cui sorge la richiesta di accoglienza; 
    c) informazioni sul litorale di propria giurisdizione e  su  ogni
utile elemento che possa facilitare una  pronta  valutazione  ed  una
rapida decisione in merito al possibile luogo di rifugio  della  nave
che  richiede  assistenza,  inclusa  una  descrizione   dei   fattori
ambientali, economici e sociali e delle condizioni naturali; 
    d)  criteri  e  procedure  per  adottare  le   misure   correlate
all'accoglienza di una nave che necessita assistenza in un  luogo  di
rifugio o per rifiutarne l'accesso; 
    e) mezzi, materiali ed impianti disponibili per l'assistenza,  il
salvataggio e la lotta all'inquinamento, indicandone tempi  modalita'
di impiego; 
    f) procedure relative alle garanzie finanziarie  ed  assicurative
applicabili alle navi che vengono accolte in un luogo di rifugio. 
  3. I piani per l'accoglienza, in  linea  con  gli  indirizzi  della
Direzione generale per  la  protezione  della  natura  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si uniformano
al piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti
da idrocarburi o da  altre  sostanze  nocive  causati  da  "incidenti
marini" della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento
della protezione civile. 
  4. L'amministrazione: 
    a) pubblica sul proprio sito internet istituzionale  i  punti  di
contatto ed i riferimenti utili dei  piani  per  l'accoglienza  delle
navi adottati dai Compartimenti marittimi; 
    b)  comunica,  su  richiesta,  agli  Stati  membri   interessati,
informazioni pertinenti relative ai citati piani. 
  5. Il  Capo  del  compartimento  assicura  che  informazioni  utili
all'applicazione delle procedure  previste  per  l'accoglienza  delle
navi che  necessitano  assistenza  siano  poste  a  disposizione  dei
soggetti e degli enti coinvolti nelle operazioni, che sono  vincolati
dall'obbligo della riservatezza posto dall'articolo 24. 
  «Art. 20-ter (Decisione relativa all'accoglienza delle navi)  -  1.
Il Capo del Compartimento marittimo: 
    a) decide in merito all'accoglienza di una nave in  un  luogo  di
rifugio, sulla base di una valutazione  preventiva  della  situazione
effettuata secondo le pianificazioni di cui all'articolo 20-bis; 
    b) accoglie le navi in idoneo luogo di rifugio se tale  soluzione
risulta la migliore ai fini della  tutela  della  vita  umana,  della
salvaguardia dell'ambiente  e  degli  interessi  socio-economici  del
territorio. 
  Art. 20-quater (Sicurezza finanziaria e  compensazioni).  -  1.  La
mancanza di copertura assicurativa ai  sensi  dell'articolo  6  della
direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
aprile 2009, non esonera il Capo del Compartimento dalla  valutazione
preliminare  e  dalla   decisione   relativa   all'accoglienza,   ne'
costituisce di per se' motivo sufficiente per rifiutare l'accoglienza
di una nave che necessita di assistenza in un luogo di rifugio. 
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  1,  il   Capo   del
Compartimento che decide di accogliere  una  nave  che  necessiti  di
assistenza  puo'  richiedere  all'armatore,   al   proprietario,   al
comandante della  nave  o  all'agente  marittimo,  la  produzione  di
adeguata  copertura  assicurativa  ai  sensi  dell'articolo  6  della
direttiva 2009/20/CE sull'assicurazione dei proprietari di navi per i
sinistri marittimi,  senza  che  da  tale  richiesta  derivi  ritardo
nell'accoglienza della nave.». 
  30. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
196, e' inserito il seguente: 
  «Art.  22-bis   (Sistema   europeo   per   lo   scambio   di   dati
marittimi,SafeSeaNet). - 1. L'amministrazione, attraverso il  sistema
VTMIS nazionale, provvede alla gestione delle informazioni  marittime
contemplate  dalla  direttiva,  adottando  le  misure  necessarie   a
permettere  il  loro  utilizzo   operativo,   e   soddisfacendo,   in
particolare, le condizioni di cui all'articolo 14. 
  2. Per garantire il corretto scambio delle informazioni contemplate
dal presente decreto, l'amministrazione provvede affinche'  il  VTMIS
nazionale,  nell'ambito  della  raccolta,  del  trattamento  e  della
conservazione delle informazioni di cui al  presente  decreto,  possa
essere interconnesso con il sistema europeo per lo  scambio  di  dati
marittimi SafeSeaNet la cui descrizione  e'  riportata  nell'allegato
III. 
  3. Fatto salvo il contenuto del comma 2, l'amministrazione provvede
affinche' i sistemi o le reti di informazione nazionali, ad eccezione
di  quelli  finalizzati  alla  tutela   della   sicurezza   pubblica,
all'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria, alla
difesa e alla sicurezza  militare,  allorche'  operino  ai  sensi  di
accordi  comunitari  o  nel  quadro  di  progetti   transfrontalieri,
interregionali  o  transnazionali  all'interno  dell'Unione  europea,
rispettino le prescrizioni del presente decreto e siano compatibili e
connessi con SafeSeaNet.». 
  31. All'articolo 23, comma 1, del  decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 196, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c)  estendere  la   copertura   del   sistema   comunitario   di
monitoraggio del traffico navale e d'informazione ovvero  aggiornarlo
allo scopo di migliorare l'identificazione e  il  monitoraggio  delle
navi, tenendo conto  degli  sviluppi  nel  settore  delle  tecnologie
dell'informazione   e   delle    comunicazioni.    A    tale    fine,
l'amministrazione coopera con la Commissione e con le autorita' degli
Stati membri per istituire, all'occorrenza,  sistemi  obbligatori  di
notifica, servizi obbligatori di assistenza al traffico  marittimo  e
adeguati sistemi di navigazione, allo scopo  di  presentarli  all'IMO
per approvazione. L'amministrazione  coopera  unitamente  agli  altri
Stati membri ed  alla  Commissione  anche,  in  seno  agli  organismi
internazionali a carattere regionale interessati, all'elaborazione di
sistemi di identificazione e di controllo a lungo raggio;». 
  32. All'articolo 23, comma 1, del  decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 196, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
    «d-bis) assicurare l'interconnessione e  l'interoperabilita'  dei
sistemi nazionali utilizzati  per  gestire  le  informazioni  di  cui
all'allegato I, sviluppare e aggiornare SafeSeaNet.». 
  33. All'articolo 23 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. L'amministrazione coopera con le  autorita'  degli  Stati
membri  e  con  la  Commissione,  contribuendo  allo  sviluppo  e  al
funzionamento del sistema  di  raccolta  e  di  diffusione  dei  dati
relativi alla sicurezza della navigazione, del  trasporto  marittimo,
dei lavoratori marittimi,  delle  navi  e  degli  impianti  portuali,
dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine.». 
  34. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1.  L'amministrazione,   in   ottemperanza   alla   legislazione
comunitaria e nazionale, adotta le misure necessarie per garantire la
riservatezza delle  informazioni  acquisite  ai  sensi  del  presente
decreto ed utilizza  dette  informazioni  solo  in  conformita'  alle
finalita' del trattamento di cui all'articolo 1. A tae fine collabora
con la Commissione in  merito  a  eventuali  problemi  relativi  alla
sicurezza delle reti e delle informazioni.». 
  35. All'articolo 25, comma 1, del  decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 196, dopo le parole:  «il  proprietario»  sono  inserite  le
seguenti: «, il rappresentante legale della compagnia». 
  36. All'articolo 25, comma 2, del  decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 196, dopo le parole:  «il  proprietario»  sono  inserite  le
seguenti: «, il rappresentante legale della compagnia». 
  37. All'articolo 25, comma 3, del  decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 196,  dopo  le  parole:  «il  comandante  della  nave»  sono
inserite le seguenti: «, il proprietario,  il  rappresentante  legale
della compagnia,». 
  38. All'articolo 25, comma 4, del  decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 196, dopo le parole:  «il  proprietario»  sono  inserite  le
seguenti: «, il rappresentante legale della compagnia,». 
  39. All'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti: 
    «4-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della
nave, l'agente,  il  proprietario,  il  rappresentante  legale  della
compagnia, l'armatore, lo spedizioniere o  il  caricatore  che  viola
l'obbligo di rendere informazioni richieste  dall'amministrazione  in
attuazione  degli  articoli  12  e  15  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro  diecimila
maggiorata, nei confronti dell'armatore, dell'importo di tre euro per
ogni tonnellata di stazza lorda della nave. 
    4-quater. La violazione degli obblighi  di  informazione  di  cui
agli articoli 6, 6-bis, 6-ter,  10,  12,  13,  17  e  19  costituisce
fondato motivo di ispezione dettagliata ai sensi dell'articolo 5  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13  ottobre
2003, n. 305.». 
  40. All'allegato I, punto 4,  del  decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 196, la lettera X e' sostituita dalla seguente: 
    «- X. Informazioni varie: 
      caratteristiche e quantitativo stimato del combustibile bunker,
per le navi di oltre 1000 tonnellate di stazza lorda, 
      status di navigazione,». 
  41. All'allegato II, punto I, del  decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 196, dopo il punto 2-bis e' inserito il seguente: 
  «2-ter  (Pescherecci).  I  pescherecci  di  lunghezza  fuori  tutto
superiore a 15 metri sono soggetti all'obbligo di installare a  bordo
le apparecchiature di cui all'articolo  6  bis  secondo  il  seguente
calendario: 
    pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 24  metri
e inferiore a 45 metri: entro il 31 maggio 2012, 
    pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 18  metri
e inferiore a 24 metri: entro il 31 maggio 2013, 
    pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 15  metri
e inferiore a 18 metri: entro il 31 maggio 2014. 
  I  pescherecci  di  nuova  costruzione  di  lunghezza  fuori  tutto
superiore a 15 metri sono soggetti all'obbligo di installare a  bordo
le apparecchiature di cui all'articolo 6- bis.». 
  42. L'allegato III del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  196,
e' sostituito dall'allegato III, di cui all'allegato  I  al  presente
decreto. 
  43. Dopo l'allegato IV del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
196, e'  aggiunto  l'allegato  IV-bis,  di  cui  all'allegato  II  al
presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 16 febbraio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Matteoli,       Ministro        delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
                                Frattini,   Ministro   degli   affari
                                esteri 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
                                e della tutela del territorio  e  del
                                mare 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2002/59/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          5 agosto 2002, n. L 208. 
              - La direttiva 93/75/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          G.U.C.E. 5 ottobre 1993, n. L 247. 
              - La direttiva 2009/17/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          28 maggio 2009, n. L 131. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          settembre  1994,  n.  662,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° dicembre 1994, n. 281. 
              - Il decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre  2003,  n.
          214, S.O. 
              - Il decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  196,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre  2005,  n.
          222. 
              - Il decreto legislativo 17 novembre 2008, n.  187,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  2  dicembre  2008,  n.
          282. 
              L'art. 1 e l'allegato B della legge 4 giugno  2010,  n.
          96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2010,
          n. 146, S.O., cosi' recitano: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro  il  termine  di  recepimento  indicato  in
          ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e  B,  i
          decreti legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare
          attuazione  alle  medesime  direttive.  Per  le   direttive
          elencate  negli  allegati  A  e  B,  il  cui   termine   di
          recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei  tre  mesi
          successivi alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i  decreti
          legislativi di attuazione entro  tre  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della medesima legge.  Per  le  direttive
          elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
          117, quinto comma, della  Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.». 
                                                          «Allegato B 
                                                (Art. 1, commi 1 e 3) 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
              2008/6/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          20 febbraio 2008, che modifica la  direttiva  97/67/CE  per
          quanto riguarda il pieno completamento del mercato  interno
          dei servizi postali comunitari; 
              2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 ottobre  2008,  concernente  una  procedura  comunitaria
          sulla  trasparenza  dei  prezzi   al   consumatore   finale
          industriale di gas e di energia elettrica (rifusione); 
              2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 ottobre  2008,  sul  ravvicinamento  delle  legislazioni
          degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
          codificata); 
              2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008,  sulla  gestione  della  sicurezza  delle
          infrastrutture stradali; 
              2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 
              2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 novembre 2008, che modifica la direttiva  2003/87/CE  al
          fine di includere  le  attivita'  di  trasporto  aereo  nel
          sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
          gas a effetto serra; 
              2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  novembre  2008,  relativa  al  lavoro  tramite  agenzia
          interinale; 
              2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  dicembre  2008,  relativa  a   standard   di   qualita'
          ambientale nel settore della politica delle acque,  recante
          modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  del
          Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE  e
          86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio; 
              2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2008,  che  modifica  la  direttiva  2004/49/CE
          relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 
              2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2008, che modifica le direttive  del  Consiglio
          76/768/CEE,  88/378/CEE,  1999/13/CE  e  le  direttive  del
          Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
          2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE)  n.
          1272/2008 relativo alla classificazione,  all'etichettatura
          e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
              2008/114/CE  del  Consiglio,  dell'8   dicembre   2008,
          relativa  all'individuazione  e  alla  designazione   delle
          infrastrutture critiche europee e  alla  valutazione  della
          necessita' di migliorarne la protezione; 
              2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 gennaio 2009, sulla tutela dei  consumatori  per  quanto
          riguarda taluni aspetti dei contratti  di  multiproprieta',
          dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di  lungo
          termine e dei contratti di rivendita e di scambio; 
              2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
          contromisure volte a prevenire e rilevare la  manipolazione
          delle  registrazioni  dei  tachigrafi,  che   modifica   la
          direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
          n. 3820/85 e (CEE) n.  3821/85  del  Consiglio  relativi  a
          disposizioni in materia sociale nel settore  dei  trasporti
          su  strada  e  che  abroga  la  direttiva  88/599/CEE   del
          Consiglio; 
              2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio  2009,  che
          modifica l'allegato  III  della  direttiva  2006/22/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme  minime  per
          l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE)  n.
          3821/85 del Consiglio relativi a  disposizioni  in  materia
          sociale nel settore dei trasporti su strada; 
              2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; 
              2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
          attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
          della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione  europea
          dei lavoratori dei trasporti (ETF)  sulla  convenzione  sul
          lavoro  marittimo  del  2006  e  modifica  della  direttiva
          1999/63/CE; 
              2009/14/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  marzo  2009,  recante  modifica  della   direttiva
          94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei  depositi  per
          quanto riguarda il livello di copertura  e  il  termine  di
          rimborso; 
              2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello  Stato
          di approdo (rifusione); 
              2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
          relativa  all'istituzione  di  un  sistema  comunitario  di
          monitoraggio del traffico navale e d'informazione; 
              2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che stabilisce i principi  fondamentali  in
          materia  di  inchieste  sugli  incidenti  nel  settore  del
          trasporto marittimo e che modifica la direttiva  1999/35/CE
          del Consiglio e  la  direttiva  2002/59/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio; 
              2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa al rispetto degli  obblighi  dello
          Stato di bandiera; 
              2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso  dell'energia  da
          fonti   rinnovabili,   recante   modifica   e    successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
              2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che modifica  la  direttiva  2003/87/CE  al
          fine di perfezionare ed estendere  il  sistema  comunitario
          per lo scambio di quote  di  emissione  di  gas  a  effetto
          serra; 
              2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che  modifica  la  direttiva  98/70/CE  per
          quanto  riguarda  le   specifiche   relative   a   benzina,
          combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di  un
          meccanismo inteso a controllare e ridurre le  emissioni  di
          gas a effetto serra, modifica la direttiva  1999/32/CE  del
          Consiglio per quanto concerne  le  specifiche  relative  al
          combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
          interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 
              2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile  2009,  relativa  allo  stoccaggio  geologico  di
          biossido di carbonio e  recante  modifica  della  direttiva
          85/337/CEE del Consiglio, delle  direttive  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
          2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE)  n.  1013/2006
          del Parlamento europeo e del Consiglio; 
              2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli  puliti
          e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 
              2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6  maggio  2009,  che  modifica   la   direttiva   98/26/CE
          concernente il carattere  definitivo  del  regolamento  nei
          sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli  e
          la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti  di  garanzia
          finanziaria per quanto riguarda  i  sistemi  connessi  e  i
          crediti; 
              2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 
              2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  78/660/CEE  e
          83/349/CEE  del  Consiglio  per  quanto   riguarda   taluni
          obblighi di comunicazione a carico delle societa' di  medie
          dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati; 
              2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  2001/82/CE  e
          2001/83/CE per quanto concerne  le  modifiche  dei  termini
          delle  autorizzazioni  all'immissione  in   commercio   dei
          medicinali; 
              2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
          delle acque minerali naturali; 
              2009/69/CE del  Consiglio,  del  25  giugno  2009,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune  d'imposta  sul   valore   aggiunto   in   relazione
          all'evasione fiscale connessa all'importazione; 
              2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009,  che
          istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
          degli impianti nucleari; 
              2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno dell'energia elettrica e che  abroga  la  direttiva
          2003/54/CE; 
              2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno  del  gas  naturale  e  che  abroga  la   direttiva
          2003/55/CE; 
              2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa al coordinamento  delle  procedure
          per  l'aggiudicazione  di  taluni  appalti  di  lavori,  di
          forniture e di servizi nei settori  della  difesa  e  della
          sicurezza     da      parte      delle      amministrazioni
          aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
          delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
              2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio  2009,  che
          stabilisce, conformemente  alla  direttiva  2000/60/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
          l'analisi chimica  e  il  monitoraggio  dello  stato  delle
          acque; 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,
          del trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei
          terzi; 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (Versione codificata); 
              2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  recante  modifica   della   direttiva
          98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato  dei  biocidi,
          per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi  di
          tempo; 
              2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, che modifica  le  direttive  2006/48/CE,
          2006/49/CE  e  2007/64/CE  per  quanto  riguarda  gli  enti
          creditizi collegati a organismi centrali,  taluni  elementi
          dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di  vigilanza
          e la gestione delle crisi; 
              2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre  2009,  che
          stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di  mantenere  un
          livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di
          prodotti petroliferi; 
              2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre  2009,  che  modifica  la  direttiva  2005/35/CE
          relativa   all'inquinamento   provocato   dalle   navi    e
          all'introduzione di sanzioni per violazioni; 
              2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro  per
          l'elaborazione   di   specifiche   per   la   progettazione
          ecocompatibile   dei    prodotti    connessi    all'energia
          (rifusione); 
              2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
          modifica l'allegato  VII  della  direttiva  2008/57/CE  del
          Parlamento    europeo    e    del    Consiglio     relativa
          all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; 
              2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio  delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione); 
              2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro  i
          rischi connessi con un'esposizione all'amianto  durante  il
          lavoro (Versione codificata); 
              2009/149/CE della Commissione, del  27  novembre  2009,
          che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio per quanto riguarda gli  indicatori  comuni
          di sicurezza  e  i  metodi  comuni  di  calcolo  dei  costi
          connessi agli incidenti; 
              2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
          modifica delle direttive 92/79/CEE,  92/80/CEE  e  95/59/CE
          per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
          che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008.». 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'art. 2, del citato decreto legislativo 19
          agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) "strumenti internazionali pertinenti  "nella  loro
          versione aggiornata": i seguenti strumenti  internazionali,
          ed  i  relativi   eventuali   emendamenti,   modifiche   ed
          integrazioni, in vigore al momento dell'applicazione  delle
          norme che rinviano agli strumenti stessi: 
                  1)  "MARPOL":  la  convenzione  internazionale   di
          Londra  del   12   novembre   1973   per   la   prevenzione
          dell'inquinamento causato da navi e il relativo  protocollo
          del 1978; 
                  2) "SOLAS": la convenzione internazionale di Londra
          del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della  vita  umana
          in mare e i relativi protocolli e modifiche; 
                  3) la convenzione internazionale di Londra  del  23
          giugno 1969 sulla stazzatura delle navi; 
                  4) la convenzione internazionale di  Bruxelles  del
          29 novembre 1969 sull'intervento in alto mare  in  caso  di
          sinistri che causino o possano  causare  l'inquinamento  da
          idrocarburi,   e   il   relativo   protocollo   del    1973
          sull'intervento  in  alto  mare  in  caso  di  inquinamento
          causato da sostanze diverse dagli idrocarburi; 
                  5) "SAR": la convenzione internazionale di  Amburgo
          del  27  aprile  1979  sulla  ricerca  e   il   salvataggio
          marittimo; 
                  6) "Codice ISM": il codice  internazionale  per  la
          gestione della sicurezza; 
                  7)   "Codice    IMDG":    il    codice    marittimo
          internazionale per il trasporto di merci pericolose; 
                  8) "Codice IBC": il codice internazionale  dell'IMO
          per la costruzione e le dotazioni  delle  navi  adibite  al
          trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi; 
                  9) "Codice IGC": il codice internazionale  dell'IMO
          per la costruzione e le dotazioni  delle  navi  adibite  al
          trasporto alla rinfusa di gas liquefatti; 
                  10) "Codice BC": il  Codice  dell'IMO  delle  norme
          pratiche per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi; 
                  11) "Codice INF": il Codice dell'IMO relativo  alle
          norme  di  sicurezza  per  il  trasporto  di   combustibile
          nucleare irradiato,  di  plutonio  e  di  scorie  altamente
          radioattive in fusti a bordo di navi; 
                  12) "Risoluzione IMO A851 (20)": la risoluzione 851
          (20) dell'Organizzazione Marittima  Internazionale,  avente
          per titolo «Principi generali dei sistemi di  rapportazione
          navale e prescrizioni per la rapportazione navale, comprese
          le linee guida per la rapportazione  dei  sinistri  in  cui
          sono coinvolte  merci  pericolose  e  sostanze  nocive  e/o
          sostanze inquinanti per l'ambiente marino»; 
                  13) "Risoluzione IMO A.861 (20) dell'Organizzazione
          Marittima Internazionale avente per titolo VDR"; 
                  13-bis)  risoluzione  A.   917(22)   dell'IMO:   la
          risoluzione    917(22)    dell'Organizzazione     marittima
          internazionale recante: "Linee guida per l'utilizzo a bordo
          del sistema AIS"  quale  modificata  dalla  risoluzione  A.
          956(23) dell'IMO; 
                  13-ter)  risoluzione  A.  949(23)  dell'  IMO:   la
          risoluzione    949(23)    dell'Organizzazione     marittima
          internazionale recante "Linee guida sui luoghi  di  rifugio
          per le navi che necessitano di assistenza"; 
                  13-quater)  risoluzione  A.  950(23)  dell'IMO:  la
          risoluzione    950(23)    dell'Organizzazione     marittima
          internazionale intitolata "Servizi di assistenza  marittima
          (MAS)"; 
                  13-quinquies)  Linee  guida  dell'IMO  sul   giusto
          trattamento dei marittimi in caso di incidente  marittimo":
          le linee guida allegate alla  risoluzione  LEG:  3(91)  del
          comitato  giuridico  dell'IMO  del  27  aprile  2006   come
          approvate dal Consiglio di amministrazione  dell'OIL  nella
          sua 296a sessione del 12 - 16 giugno 2006"; 
                b) "armatore": la  persona  fisica  o  giuridica  che
          esercita l'attivita' di gestione della nave; 
                c) "agente": la persona incaricata  o  autorizzata  a
          rilasciare informazioni in nome dell'armatore della nave; 
                d) "spedizioniere ovvero caricatore": la persona  che
          ha stipulato con un vettore un contratto per  il  trasporto
          di merci via mare o la persona nel cui  nome  o  per  conto
          della quale e' stipulato il contratto; 
                e) "compagnia": la compagnia ai sensi della regola 1,
          paragrafo 2 del Capitolo IX della SOLAS; 
                f)  "nave":  qualsiasi   costruzione   destinata   al
          trasporto marittimo; 
                g) "merci pericolose": 
                  1) le merci classificate nel Codice IMDG; 
                  2)  le  sostanze  liquide  pericolose  di  cui   al
          Capitolo 17 del Codice IBC; 
                  3) i gas liquefatti  di  cui  al  capitolo  19  del
          codice IGC; 
                  4) le sostanze solide di cui  all'appendice  B  del
          codice BC; 
                  5)  le  merci  per  il  cui  trasporto  sono  state
          prescritte   condizioni   preliminari   conformemente    al
          paragrafo 1.1.3 del codice IBC o  al  paragrafo  1.1.6  del
          codice IGC; 
                h) "merci inquinanti": 
                  1) gli idrocarburi  secondo  la  definizione  della
          MARPOL, allegato I; 
                  2)  le  sostanze   liquide   nocive,   secondo   la
          definizione della MARPOL, allegato II; 
                  3) le  sostanze  dannose,  secondo  la  definizione
          della MARPOL, allegato III; 
                i) "unita' di carico": un veicolo stradale adibito al
          trasporto di  merci,  un  veicolo  ferroviario  adibito  al
          trasporto di merci, un  contenitore,  un  veicolo  cisterna
          stradale, un veicolo cisterna ferroviario  o  una  cisterna
          mobile; 
                l) "indirizzo": il nome e i canali  di  comunicazione
          che consentono di stabilire,  in  caso  di  necessita',  un
          contatto  con  l'armatore,   l'agente,   l'amministrazione,
          l'autorita' marittima, qualsiasi altra persona o  organismo
          abilitato   in   possesso   di   informazioni   dettagliate
          riguardanti il carico della nave; 
                m) amministrazione: il Ministero delle infrastrutture
          e  dei  trasporti  -  Comando  generale  del  Corpo   delle
          capitanerie di porto - Guardia costiera; 
                n)  autorita'  competenti:  le  autorita'  incaricate
          delle funzioni contemplate  dal  presente  decreto  ovvero,
          l'amministrazione di cui alla precedente lettera  m)  quale
          autorita'   nazionale   competente,   National    Competent
          Authority  NCA,  ed  inoltre,  a  livello   locale,   Local
          Competent Authority LCA: 
                  1)  le  autorita'  marittime  ovvero   gli   uffici
          marittimi di cui all'art. 16 del codice della navigazione 
                  2) i Centri secondari di soccorso marittimo,  MRSC,
          individuati nel decreto del Presidente della Repubblica  28
          settembre  1994,  n.  662,  quali  autorita'  preposte   al
          coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio; 
                  3) le Autorita' VTS, come definite con decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  in  data  28
          gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del
          6 febbraio 2004,  di  cui  all'allegato  5  aggiornato  con
          decreto dirigenziale  del  Comandante  generale  del  Corpo
          delle capitanerie di porto - Guardia costiera; 
                o) luogo di rifugio: il porto o parte di esso o altro
          luogo di  ancoraggio  o  ormeggio  protetto  o  altra  area
          riparata individuata per accogliere una nave che  necessita
          di assistenza; 
                p) "servizio  di  assistenza  al  traffico  marittimo
          (VTS)": il servizio finalizzato a migliorare  la  sicurezza
          della navigazione e l'efficienza del traffico marittimo e a
          tutelare l'ambiente, in grado di interagire con le navi che
          transitano nell'area coperta dal VTS; 
                q) "sistema di identificazione automatica (AIS)":  il
          sistema di  identificazione  delle  navi  rispondente  alle
          norme di funzionamento definite dall'IMO; 
                r) "sistema di rotte navali": qualsiasi  sistema  che
          organizza uno o piu' corsie di traffico o prevede misure di
          organizzazione del traffico al fine di ridurre  il  rischio
          di sinistri;  esso  comprende  schemi  di  separazione  del
          traffico,  corsie  di  traffico  a  doppio   senso,   rotte
          raccomandate, zone da evitare, zone di  traffico  costiero,
          rotatorie, zone di prudenza e corsie di traffico  in  acque
          profonde; 
                s)  "nave  tradizionale":  qualsiasi  tipo  di   nave
          storica   e   relative   ricostruzioni,   comprese   quelle
          finalizzate a  incoraggiare  e  promuovere  le  tecniche  e
          l'arte   marinaresca   tradizionali    e    nel    contempo
          identificabili come monumenti viventi di  cultura,  il  cui
          esercizio rispetta  i  principi  tradizionali  dell'arte  e
          della tecnica marinaresche; 
                t) "sinistro": il sinistro quale definito dal  Codice
          dell'IMO in materia  di  inchieste  sui  sinistri  e  sugli
          incidenti marittimi. 
                t-bis) SafeSeaNet:  il  sistema  comunitario  per  lo
          scambio di dati marittimi sviluppato dalla  Commissione  in
          cooperazione   con   gli   Stati   membri   per   garantire
          l'attuazione della normativa comunitaria; 
                t-ter)  servizio  di  linea:  serie  di  collegamenti
          effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi
          due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso  lo
          stesso porto senza scali intermedi, che abbiano le seguenti
          caratteristiche: 
                  1) collegamenti con orario pubblicato oppure  tanto
          regolari o frequenti da costituire  una  serie  sistematica
          evidente; 
                  2) collegamenti effettuati per un minimo di un mese
          continuativamente; 
                t-quater) unita' da pesca: qualsiasi nave  attrezzata
          per lo sfruttamento commerciale  delle  risorse  acquatiche
          vive; 
                t-quinquies) nave che necessita di assistenza:  fatte
          salve  le  disposizioni  della  Convenzione  internazionale
          sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, una nave che  si
          trova  in  una  situazione  che  potrebbe   comportare   il
          naufragio o un pericolo per l'ambiente o la navigazione; 
                t-sexies)  LRIT:   sistema   di   identificazione   e
          tracciamento a grande  distanza  delle  navi  di  cui  alla
          regola V/19-1 della Convenzione SOLAS; 
                t-septies) direttiva: e' la direttiva 2002/59/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002; 
                t-octies) Bonifacio traffic: sistema di rapportazione
          navale obbligatorio di cui  alla  risoluzione  MSC.  73(69)
          adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO in  data  19
          maggio 1998, come recepito anche dal decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  in  data  2  ottobre
          2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  246  del  20
          ottobre 2008; 
                t-nonies) Adriatic Traffic: sistema di  rapportazione
          navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC.  139  (76)
          adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO  in  data  5
          dicembre 2002; 
                t-decies) MARES, Mediterranen AIS  Regional  Exchange
          System: sistema  internazionale  di  scambio  di  dati  sul
          traffico  marittimo  realizzato  e  gestito   dal   Comando
          generale del Corpo delle Capitanerie  di  porto  -  Guardia
          Costiera per ottemperare alle disposizioni di cui  all'art.
          9, comma 1, e che  contempla  l'invio  di  informazioni  al
          sistema SafeSeaNet; 
                t-undecies) PMIS, Port Management Information System:
          Sistema informativo per la gestione portuale  realizzato  e
          gestito dalle autorita' competenti di cui alla lettera n); 
                t-duodecies) monitoraggio e  controllo  del  traffico
          marittimo:  funzione  di   raccolta   e   di   scambio   di
          informazioni  sul  traffico  marittimo,   svolta   in   via
          esclusiva dalle autorita'  competenti,  come  regolamentata
          dal presente  decreto  e  finalizzata  ad  incrementare  la
          sicurezza  e  l'efficienza  del  traffico,  migliorare   la
          capacita' di risposta nelle attivita' di ricerca e soccorso
          alla vita umana in mare, in caso  di  eventi,  incidenti  o
          situazioni potenzialmente pericolose, ed a  contribuire  ad
          una  piu'  efficace  prevenzione  e  localizzazione   degli
          inquinamenti causati dalle navi, nonche' al monitoraggio  e
          controllo delle attivita' legate  allo  sfruttamento  delle
          risorse ittiche; 
                t-terdecies) VTMIS nazionale:  sistema  integrato  di
          monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo e
          delle  emergenze  in  mare  in  dotazione  alle   autorita'
          competenti, come definite alla lettera n); 
                t-quaterdecies)  regolamento  VTS:   il   regolamento
          approvato  dall'amministrazione  che  reca   le   procedure
          operative adottate da ogni Autorita' VTS.». 
              - Il testo dell'art. 4, comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  196,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 4  (Comunicazione  preventiva  dell'ingresso  nei
          porti italiani).  -  1.  L'armatore,  il  proprietario,  la
          compagnia, l'agente o  il  comandante  della  nave  diretta
          verso un porto nazionale comunica alla competente autorita'
          marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 1: 
                a) con almeno 24 ore d'anticipo rispetto al  previsto
          arrivo, se la durata del viaggio e' pari o superiore  a  24
          ore; 
                b) non oltre il momento in cui la nave esce dal porto
          di provenienza, se la durata del viaggio e' inferiore a  24
          ore; 
                c) se lo scalo di destinazione non e' noto  o  se  lo
          stesso e' aggiornato nel corso del viaggio, nel momento  in
          cui   e'   acquisita   l'informazione   di   cambio   della
          destinazione. 
              2. Le navi dirette a un porto nazionale, provenienti da
          un porto extracomunitario che trasportano merci  pericolose
          o inquinanti, sono soggette all'obbligo di comunicazione di
          cui all'art. 13.». 
              - Il testo dell'art.  10  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 196, citato nelle premesse, come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 10 (Registratori dei dati di viaggio).  -  1.  Le
          navi nazionali e straniere, individuate  nell'allegato  II,
          parte II, che fanno  scalo  in  un  porto  nazionale,  sono
          dotate del registratore dei dati di  viaggio  (Voyage  Data
          Recorder - VDR) entro le date rispettivamente stabilite dal
          citato   allegato.   Con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  possono  essere  emanate
          ulteriori   disposizioni   sulle   modalita'   d'uso    dei
          registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori
          che per  i  comandanti  delle  navi,  in  conformita'  alle
          disposizioni emanate in sede internazionale. 
              2.  Sono  esentate  dall'obbligo   di   installare   il
          registratore  dei  dati  di  viaggio  (VDR)  le   navi   da
          passeggeri adibite esclusivamente  a  viaggi  nazionali  in
          tratti di mare  delle  classi  B,  C  e  D,  come  definite
          all'art. 3, comma 1, del  decreto  legislativo  4  febbraio
          2000, n. 45. 
              3. I dati rilevati con un  sistema  VDR  sono  messi  a
          disposizione della richiedente amministrazione dello  Stato
          interessato in caso di un'indagine effettuata a seguito  di
          un  sinistro   avvenuto   nelle   acque   sottoposte   alla
          giurisdizione  nazionale.  L'amministrazione  provvede  nel
          corso  dell'indagine  ad   utilizzare   e   a   debitamente
          analizzare detti dati  nonche'  a  pubblicare  i  risultati
          dell'indagine  al  piu'  presto  possibile  dopo   la   sua
          conclusione. 
              3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei  trasporti  sono   individuate   le   unita'   soggette
          all'obbligo di essere dotate del registratore dei  dati  di
          viaggio (VDR) di cui all'allegato II.». 
              - Il testo dell'art. 13 del citato decreto  legislativo
          19 agosto  2005,  n.  196,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  13  (Obbligo  di   comunicazione   delle   merci
          pericolose  o  inquinanti  trasportate  a  bordo).   -   1.
          L'armatore, il proprietario, la compagnia,  l'agente  o  il
          comandante di una nave, di qualsiasi stazza, che  trasporta
          merci pericolose o inquinanti, comunica, al  momento  della
          partenza, all'autorita' marittima le  informazioni  di  cui
          all'allegato I, punto 3. 
              2. L'armatore, il proprietario, la compagnia,  l'agente
          o il comandante di una nave che trasporta merci  pericolose
          o inquinanti proveniente da  un  porto  extracomunitario  e
          diretta verso un porto nazionale ovvero un luogo d'ormeggio
          situato nelle  acque  territoriali  italiane,  comunica  le
          informazioni  di  cui  all'allegato  I,  punto   3,   anche
          all'autorita' marittima del primo porto di  destinazione  o
          del luogo d'ormeggio, se questa informazione e' disponibile
          al momento della partenza. Se tali  informazioni  non  sono
          disponibili al momento della partenza, esse sono comunicate
          non appena e' noto il porto di destinazione o il  luogo  di
          ormeggio. 
              3. L'autorita' marittima conserva  le  informazioni  di
          cui all'allegato I, punto 3, per un periodo  sufficiente  a
          consentire la loro utilizzazione in caso  di  incidente  in
          mare  e  adotta  i  provvedimenti  necessari  per   fornire
          immediatamente tali informazioni a richiesta dell'autorita'
          interessata. 
              4. L'armatore, il proprietario, la compagnia,  l'agente
          o  il  comandante  della  nave  comunica  le   informazioni
          relative  al  carico  di  cui  all'allegato  I,  punto   3,
          all'autorita' marittima competente.  Le  informazioni  sono
          trasmesse, per quanto possibile per  via  elettronica,  nel
          rispetto  della  sintassi  e  delle  procedure  specificate
          nell'allegato III.». 
              - Il testo dell'art. 14, del citato decreto legislativo
          19 agosto  2005,  n.  196,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 14 (Scambio telematico di dati fra Stati membri).
          - 1. L'amministrazione coopera con le autorita' degli altri
          Stati   membri   per   garantire    l'interconnessione    e
          l'interoperabilita' dei sistemi nazionali utilizzati per la
          gestione delle informazioni di cui all'allegato I. 
              2. I sistemi di cui al comma 1 consentono: 
                a) lo scambio dei  dati  per  via  elettronica  e  la
          ricezione e il trattamento dei messaggi comunicati ai sensi
          dell'art. 13; 
                b) la trasmissione delle informazioni 24 ore su 24; 
                c) la trasmissione  all'autorita'  competente  di  un
          altro Stato membro, che fa  richiesta,  delle  informazioni
          che riguardano la nave e le merci pericolose  o  inquinanti
          che si trovano a bordo. 
              3. La NCA,  su  richiesta  della  NCA  di  altro  Stato
          membro,  trasmette,  senza  ritardo,  mediante  SafeSeaNet,
          informazioni  sulla  nave  o  sulle  merci   pericolose   o
          inquinanti trasportate a bordo, necessarie  ai  fini  della
          sicurezza della navigazione, del trasporto  marittimo,  dei
          lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali,
          dell'ambiente marino e costiero e delle risorse  biologiche
          marine». 
              - Il testo dell'art. 16, del citato decreto legislativo
          19 agosto  2005,  n.  196,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 16 (Trasmissione delle  informazioni  relative  a
          determinate  navi).  -  1.  Sono  considerate   a   rischio
          potenziale per la navigazione ovvero una  minaccia  per  la
          sicurezza della navigazione, delle persone e dell'ambiente: 
                a) le navi che, nel corso del viaggio, si trovino  in
          una delle seguenti condizioni: 
                  1) sono rimaste coinvolte in incidenti in  mare  ai
          sensi dell'art. 17; 
                  2) hanno violato gli obblighi di comunicazione e di
          rapportazione previsti dal  presente  decreto  o  da  altre
          disposizioni di legge; 
                  3) hanno violato le norme  applicabili  nell'ambito
          dei sistemi di rotte  navali  e  dei  VTS  posti  sotto  la
          responsabilita' dell'amministrazione di  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea; 
                b)  le  navi  nei  cui  confronti  esistono  prove  o
          presunzioni di scarichi volontari di  idrocarburi  o  altre
          violazioni della MARPOL nelle acque di giurisdizione di uno
          Stato membro; 
                c) le navi alle quali e' stato rifiutato l'accesso ai
          porti dell'Unione europea o che sono state  oggetto  di  un
          rapporto o di una comunicazione  dell'autorita'  competente
          di uno Stato membro. 
                c-bis) le navi sprovviste di certificati assicurativi
          o  di  equivalente  garanzia  finanziaria  ai  sensi  della
          normativa comunitaria e delle norme internazionali; 
                c-ter) le navi che presentano anomalie potenzialmente
          in grado di compromettere la sicurezza della navigazione  o
          creare un rischio per l'ambiente  anche  sulla  base  delle
          segnalazioni del personale ispettivo PSC, dei piloti o  del
          personale addetto ai servizi tecnico-nautici. 
              2. L'autorita' marittima comunica  le  informazioni  di
          cui al comma 1 alle competenti autorita' degli Stati membri
          interessati dalla rotta seguita dalla nave. 
              3. L'amministrazione che riceve dette  informazioni  le
          trasmette all'autorita' marittima competente, la quale,  di
          iniziativa o su  richiesta,  puo'  effettuare  ispezioni  o
          verifiche, le cui risultanze sono messe a  disposizione  di
          tutti gli Stati membri dell'Unione europea.». 
              Il testo dell'art. 19, del citato  decreto  legislativo
          19 agosto  2005,  n.  196,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 19 (Misure relative agli incidenti in mare). - 1.
          Quando si verifica un incidente in mare, ai sensi dell'art.
          17,  l'autorita'  marittima  competente  adotta  le  misure
          appropriate, comprese quelle di  cui  all'allegato  IV,  in
          conformita'   alle   vigenti   disposizioni   nazionali   e
          internazionali per garantire la sicurezza delle  persone  e
          la protezione dell'ambiente marino e costiero. 
              2.  L'armatore,  il  proprietario,  la  compagnia,   il
          comandante  della  nave  e  il  proprietario  delle   merci
          pericolose o inquinanti trasportate  a  bordo,  collaborano
          pienamente con le autorita' allo scopo di ridurre al minimo
          le conseguenze di un incidente, trasmettendo in  ogni  caso
          alla LCA le informazioni di cui all'art. 12. 
              3. Il comandante di una nave, alla quale  si  applicano
          le disposizioni del Codice ISM,  informa  la  compagnia  di
          ogni  incidente,  di  cui  all'art.  17,  che  si  mette  a
          disposizione  delle  autorita'  competenti  e  fornisce  la
          massima collaborazione. 
              3-bis.   L'amministrazione,    nell'attuazione    della
          normativa nazionale in materia personale marittimo, in caso
          di incidente nelle acque di giurisdizione, si conforma alle
          Linee guida dell'IMO in  tema  di  giusto  trattamento  dei
          marittimi.». 
              - Il testo dell'art. 23, del citato decreto legislativo
          19 agosto  2005,  n.  196,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 23 (Cooperazione tra  gli  Stati  membri).  -  1.
          L'amministrazione  ottimizza   l'uso   delle   informazioni
          comunicate ai sensi del presente decreto cooperando,  anche
          attraverso  l'utilizzo  di  sistemi  telematici,   con   le
          corrispondenti autorita'  di  altri  Stati  membri  per  il
          conseguimento dei seguenti obiettivi: 
                a) promuovere ogni forma  di  collaborazione  per  lo
          scambio di dati che riguardano i movimenti,  le  previsioni
          d'arrivo delle navi nei porti  e  le  notizie  relative  al
          carico; 
                b)   sviluppare   e   rafforzare   l'efficacia    dei
          collegamenti telematici  tra  le  stazioni  costiere  degli
          Stati  membri  ai  fini  di  una  migliore  conoscenza  del
          traffico marittimo, di un migliore monitoraggio delle  navi
          in transito e di un'armonizzazione  e  semplificazione  dei
          rapporti prescritti alle navi durante il viaggio; 
                c) estendere la copertura del sistema comunitario  di
          monitoraggio del traffico navale  e  d'informazione  ovvero
          aggiornarlo allo scopo di migliorare l'identificazione e il
          monitoraggio delle navi, tenendo conto degli  sviluppi  nel
          settore  delle   tecnologie   dell'informazione   e   delle
          comunicazioni. A tale fine, l'amministrazione  coopera  con
          la Commissione e con le autorita' degli  Stati  membri  per
          istituire, all'occorrenza, sistemi obbligatori di notifica,
          servizi obbligatori di assistenza al traffico  marittimo  e
          adeguati sistemi di navigazione, allo scopo di  presentarli
          all'IMO   per   approvazione.   L'amministrazione   coopera
          unitamente agli altri  Stati  membri  ed  alla  Commissione
          anche, in seno agli organismi  internazionali  a  carattere
          regionale  interessati,  all'elaborazione  di  sistemi   di
          identificazione e di controllo a lungo raggio; 
                d) stabilire piani concertati per l'accoglienza delle
          navi in pericolo ai sensi dell'art. 20. 
                d-bis)      assicurare      l'interconnessione      e
          l'interoperabilita' dei sistemi  nazionali  utilizzati  per
          gestire le informazioni i cui all'allegato I, sviluppare  e
          aggiornare SafeSeaNet. 
              1-bis. L'amministrazione coopera con le autorita' degli
          Stati  membri  e  con  la  Commissione,  contribuendo  allo
          sviluppo e al funzionamento del sistema di  raccolta  e  di
          diffusione  dei  dati   relativi   alla   sicurezza   della
          navigazione,  del  trasporto  marittimo,   dei   lavoratori
          marittimi,  delle   navi   e   degli   impianti   portuali,
          dell'ambiente marino e costiero e delle risorse  biologiche
          marine.». 
              - Il testo dell'art. 24, del citato decreto legislativo
          19 agosto  2005,  n.  196,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.   24   (Riservatezza   delle   informazioni    ed
          ispezioni). - 1. L'amministrazione,  in  ottemperanza  alla
          legislazione comunitaria  e  nazionale,  adotta  le  misure
          necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni
          acquisite ai sensi del presente decreto ed  utilizza  dette
          informazioni  solo  in  conformita'  alle   finalita'   del
          trattamento di cui all'art. 1. A tale fine collabora con la
          Commissione in merito a eventuali  problemi  relativi  alla
          sicurezza delle reti e delle informazioni. 
              2. L'amministrazione puo' emanare ulteriori  specifiche
          direttive  alle  autorita'  marittime  per   garantire   la
          riservatezza delle  informazioni  trasmesse  ai  sensi  del
          presente decreto. 
              3. Con le medesime direttive  sono  altresi'  impartite
          disposizioni per la visita periodica del funzionamento  dei
          sistemi telematici a terra e la loro idoneita' a soddisfare
          i requisiti per la ricezione e la trasmissione, 24  ore  su
          24, delle informazioni comunicate ai sensi  degli  articoli
          13 e 15.». 
              - Il testo dell'art. 25, del citato decreto legislativo
          19 agosto  2005,  n.  196,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  25  (Sanzioni).  -  1.  Salvo   che   il   fatto
          costituisca reato, il comandante della nave,  l'agente,  il
          proprietario, il rappresentante legale  della  compagnia  o
          l'armatore che viola gli  obblighi  previsti  dall'art.  4,
          comma  1,  e'  punito  con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro cinquanta a euro trecento. 
              2.  Il  comandante  della  nave,  il  proprietario,  il
          rappresentante legale  della  compagnia  o  l'armatore  che
          viola l'obbligo previsto  dall'art.  6  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro milletrentatre a
          euro seimilacentonovantasette,  maggiorata,  nei  confronti
          dell'armatore,  dell'importo  di   2,58   euro   per   ogni
          tonnellata di stazza lorda della nave. 
              3.  Il  comandante  della  nave,  il  proprietario,  il
          rappresentate legale  della  compagnia,  o  l'armatore  che
          viola gli obblighi di cui all'art. 10, comma 1,  e'  punito
          con l'arresto da un mese ad un anno ovvero con l'ammenda da
          euro cinquecentosedici a euro milletrentadue. 
              4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  il
          comandante della nave, il proprietario,  il  rappresentante
          legale della compagnia, l'armatore o un suo  rappresentante
          che  non  osserva  gli  obblighi  rispettivamente  previsti
          dall'art. 13, commi 1, 2 e 4,  dall'art.  17,  comma  1,  e
          dall'art. 19 ovvero fornisca  false  informazioni  relative
          alle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo o  a
          elementi che, se  non  tempestivamente  conosciuti  possono
          creare situazioni  di  pericolo,  e'  punito  con  la  pena
          dell'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda  da  euro
          duemilacinquecentottantadue             a              euro
          quindicimilaquattrocentonovantatre. 
              4-bis. Quando uno Stato membro comunica l'esistenza  di
          un grave vizio di conformita' nel funzionamento del sistema
          di   gestione   della   sicurezza   di    una    compagnia,
          l'amministrazione procede  alla  revoca  del  documento  di
          conformita' e dell'associato certificato di gestione  della
          sicurezza da essa rilasciati. 
              4-ter.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,   il
          comandante  della  nave,  l'agente,  il  proprietario,   il
          rappresentante  legale  della  compagnia,  l'armatore,   lo
          spedizioniere  o  il  caricatore  che  viola  l'obbligo  di
          rendere  informazioni  richieste  dall'amministrazione   in
          attuazione degli articoli 12 e 15 e' punito con la sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad  euro
          diecimila   maggiorata,   nei   confronti    dell'armatore,
          dell'importo di tre euro  per  ogni  tonnellata  di  stazza
          lorda della nave. 
              4-quater. La violazione degli obblighi di  informazione
          di cui agli articoli 6, 6-bis, 6-ter, 10, 12, 13, 17  e  19
          costituisce fondato  motivo  di  ispezione  dettagliata  ai
          sensi  dell'art.  5  del   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305." 
              -  Il  testo  dell'allegato  I,  del   citato   decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  196,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                                                          «Allegato I 
                    Elenco delle informazioni da comunicare 
              1. Informazioni da comunicare a  norma  dell'art.  4  -
          Informazioni generali. 
                a)  Identificazione  della  nave  (nome,   nominativo
          internazionale, numero  di  identificazione  IMO  o  numero
          MMSI). 
                b) Porto di destinazione. 
                c) Orario stimato di arrivo al porto di  destinazione
          o alla stazione di  pilotaggio,  secondo  quanto  richiesto
          dall'autorita' marittima, e orario stimato di  partenza  da
          tale porto. 
                d) Numero totale di persone a bordo. 
              2. Informazioni da comunicare a norma  dell'art.  12  -
          Informazioni sul carico. 
                a)   Denominazione   tecnica   esatta   delle   merci
          pericolose o inquinanti, numero ONU, ove  esistano,  classi
          IMO di rischio o di conformita' dei codici IMDG, IBC e  IGC
          e, se del caso, classe della nave per i carichi soggetti al
          codice INF secondo la definizione  della  regola  VII/14.2,
          quantitativi delle merci in  questione  e  se  queste  sono
          state  trasportate  in  unita'  di  carico  diverse   dalle
          cisterne, relativo numero di identificazione. 
                b) Indirizzo dove e' possibile ottenere  informazioni
          dettagliate sul carico. 
              3. Informazioni da comunicare a norma dell'art. 13. 
          A. Informazioni generali. 
              a)  Identificazione  della   nave   (nome,   nominativo
          internazionale, numero  di  identificazione  IMO  o  numero
          MMSI). 
              b) Porto di destinazione. 
              c) Per la nave che lascia un  porto  nazionale:  orario
          stimato di partenza dal porto di partenza o dalla  stazione
          di  pilotaggio,  secondo  quanto  richiesto  dall'autorita'
          marittima competente, e orario stimato di arrivo nel  porto
          di destinazione. 
              d) Per la nave proveniente da un porto extracomunitario
          e diretta verso  un  porto  nazionale:  orario  stimato  di
          arrivo  al  porto  di  destinazione  o  alla  stazione   di
          pilotaggio,   secondo   quanto   richiesto   dall'autorita'
          marittima competente. 
              e) Numero totale delle persone a bordo. 
          B. Informazioni sul carico. 
              a) Denominazione tecnica esatta delle merci  pericolose
          o inquinanti, numero  ONU,  ove  esistano,  classi  IMO  di
          rischio in conformita' dei codici IMDG, IBC, e  IGC  e,  se
          del caso, classe della  nave  secondo  la  definizione  del
          codice  INF,  quantitativi  delle  merci  in  questione   e
          relativa ubicazione a bordo e, se queste  sono  trasportate
          in unita' di carico diverse dalle cisterne, relativo numero
          di identificazione. 
              b) Conferma della presenza  a  bordo  di  un  elenco  o
          manifesto di carico o piano di carico  adeguato  contenente
          una  descrizione  dettagliata  delle  merci  pericolose   o
          inquinanti trasportate e della  relativa  ubicazione  sulla
          nave. 
              c) Indirizzo dove e'  possibile  ottenere  informazioni
          dettagliate sul carico. 
              4. Informazioni di cui all'art. 5. 
              A  -  Identificazione  della  nave  (nome,   nominativo
          internazionale, numero  di  identificazione  IMO  o  numero
          MMSI). 
              B - Data e ora. 
              C o D  -  Posizione  con  coordinate  di  latitudine  e
          longitudine o rilevamento effettivo e  distanza  in  miglia
          nautiche   da   un   punto   di   riferimento   chiaramente
          identificato. 
              E - Rotta. 
              F - Velocita'. 
              I - Porto di destinazione e orario stimato di arrivo. 
              P  -  Carico  e,  se  a  bordo  sono   presenti   merci
          pericolose, quantita' e classe IMO. 
              T - Indirizzo  per  la  comunicazione  di  informazioni
          relative al carico. 
              W - Numero totale di persone a bordo. 
              X. Informazioni varie: 
              -   caratteristiche   e   quantitativo   stimato    del
          combustibile bunker, per le navi di oltre  1000  tonnellate
          di stazza lorda, 
              - status di navigazione. 
              5. Il  comandante  della  nave  informa  immediatamente
          l'autorita' marittima  interessata  di  qualsiasi  modifica
          delle  informazioni  comunicate  ai  sensi   del   presente
          allegato.». 
              -  Il  testo  dell'allegato  II,  del  citato   decreto
          legislativo 19 agosto 2005,  n.  96,  come  modificato  dal
          presente articolo, cosi' recita: 
                                                         «Allegato II 
            Prescrizioni applicabili alle apparecchiature di bordo 
              I. Sistemi di identificazione automatica (AIS). 
              1. Navi costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data. 
              Le navi da  passeggeri,  indipendentemente  dalle  loro
          dimensioni,  e  tutte  le  navi  di  stazza  lorda  pari  o
          superiore a 300 tonnellate, costruite dal 1° luglio 2002 in
          poi, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro  della
          Comunita' europea, sono soggette all'obbligo di  installare
          a bordo le apparecchiature di cui all'art. 6. 
              2. Navi costruite prima del 1° luglio 2002. 
              Le navi da  passeggeri,  indipendentemente  dalle  loro
          dimensioni,  e  tutte  le  navi  di  stazza  lorda  pari  o
          superiore a 300, costruite prima del 1°  luglio  2002,  che
          fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunita'
          sono  soggette  all'obbligo  di  installare  a   bordo   le
          apparecchiature di cui all'art.  6  secondo  il  calendario
          seguente: 
                a) navi da passeggeri: entro il 1° luglio 2003; 
                b) navi cisterna: al  piu'  tardi  al  momento  della
          prima visita del materiale di sicurezza effettuata dopo  il
          1° luglio 2003; 
                c) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi
          cisterna,  di  stazza  lorda  pari  o  superiore  a   50000
          tonnellate: entro il 1° luglio 2004; 
                d) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi
          cisterna,  di  stazza  lorda  pari  o  superiore  a   10000
          tonnellate ma inferiore a 50000  tonnellate:  entro  il  1°
          luglio 2005 ovvero, per quanto riguarda le navi  adibite  a
          viaggi internazionali, non oltre la prima  visita  relativa
          al certificato di sicurezza dotazioni  nave  da  carico  da
          effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il
          31 dicembre 2004; 
                e) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi
          cisterna,  di  stazza  lorda  pari  o  superiore   a   3000
          tonnellate ma inferiore a 10000  tonnellate:  entro  il  1°
          luglio 2006 ovvero, per quanto riguarda le navi  adibite  a
          viaggi internazionali, non oltre la prima  visita  relativa
          al certificato di sicurezza dotazioni  nave  da  carico  da
          effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il
          31 dicembre 2004; 
                f) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi
          cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate
          ma inferiore a 3000 tonnellate: entro  il  1°  luglio  2007
          ovvero, per  quanto  riguarda  le  navi  adibite  a  viaggi
          internazionali, non  oltre  la  prima  visita  relativa  al
          certificato  di  sicurezza  dotazioni  nave  da  carico  da
          effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il
          31 dicembre 2004. 
              2-bis. Sono esentate dall'obbligo di installare a bordo
          le apparecchiature di cui all'art. 6, le navi da passeggeri
          di  stazza  lorda  inferiore  a  150  T.,  abilitate   alla
          navigazione: 
                a) nazionale litoranea limitata alle acque tranquille
          (periodo estivo, ore diurne, visibilita' buona,  un  miglio
          dalla costa entro i limiti del Circondario marittimo); 
                b) nazionale locale, limitata ad una  distanza  di  1
          miglio dalla linea di costa, esclusivamente in ore diurne. 
              II. Registratori dei dati di viaggio (sistemi VDR). 
              1. Le navi delle seguenti classi che fanno scalo in  un
          porto nazionale sono dotate di un sistema di  registrazione
          dei dati di viaggio conforme agli standard  di  prestazione
          della risoluzione A.861(20) dell'IMO  e  agli  standard  di
          prova definiti  dalla  norma  n.  61996  della  Commissione
          elettronica internazionale (IEC): 
                a) le navi da passeggeri costruite il 1° luglio  2002
          o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002; 
                b) le navi da passeggeri ro/ro costruite prima del 1°
          luglio 2002: al piu' tardi al momento  della  prima  visita
          effettuata a partire dal 1° luglio 2002 compreso; 
                c)  le  navi  da  passeggeri  diverse   dalle   ro/ro
          costruite prime del 1° luglio 2002:  entro  il  1°  gennaio
          2004; 
                d) le navi diverse dalle navi da passeggeri di stazza
          lorda pari o superiore a 3000 tonnellate, costruite  il  1°
          luglio 2002 o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002. 
              2. Le navi delle seguenti classi, costruite  prima  del
          1° luglio 2002, che fanno scalo in un porto nazionale  sono
          dotate di un sistema di registrazione dei dati  di  viaggio
          conforme ai pertinenti standard dell'IMO: 
              a) navi da carico di stazza lorda pari  o  superiore  a
          20000 tonnellate: non oltre la data fissata dall'IMO o,  in
          assenza di decisione dell'IMO, entro il 1° gennaio 2007; 
              b) navi da carico di stazza lorda pari  o  superiore  a
          3000 tonnellate ma inferiore a 20000 tonnellate: non  oltre
          la  data  fissata  dall'IMO  o,  in  assenza  di  decisione
          dell'IMO, entro il 1° gennaio 2008. 
              2-ter. Pescherecci 
              I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore  a  15
          metri sono soggetti all'obbligo di installare  a  bordo  le
          apparecchiature di cui all'art. 6 bis secondo  il  seguente
          calendario: 
                - pescherecci di lunghezza fuori  tutto  superiore  o
          pari a 24 metri e inferiore a 45 metri: entro il 31  maggio
          2012, 
                - pescherecci di lunghezza fuori  tutto  superiore  o
          pari a 18 metri e inferiore a 24 metri: entro il 31  maggio
          2013, 
                - pescherecci di lunghezza fuori  tutto  superiore  o
          pari a 15 metri e inferiore a 8 metri: entro il  31  maggio
          2014. 
              I pescherecci di nuova costruzione di  lunghezza  fuori
          tutto superiore a 15 metri  sono  soggetti  all'obbligo  di
          installare a  bordo  le  apparecchiature  di  cui  all'art.
          6-bis.».