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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 196

Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-10-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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Testo in vigore dal:  11-6-2020
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Art. 6

Impiego dei sistemi di identificazione automatica
1. Le navi nazionali e le navi di bandiera straniera individuate nell'allegato II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate di un sistema di identificazione automatica (AIS) rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO.
1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere individuate le unità soggette all'obbligo di essere dotate del sistema di identificazione automatica (AIS)
((di classe A))
e del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato II.
2. Le navi dotate di un sistema di identificazione automatica lo mantengono sempre in funzione, tranne nei casi in cui accordi, regole o norme internazionali prevedono la protezione delle informazioni sulla navigazione.
3. L'utilizzo del sistema di identificazione automatica, all'interno delle acque portuali, è soggetto alla disciplina del Comandante del porto, in ragione delle preminenti esigenze di sicurezza (security) delle infrastrutture portuali.