stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 196

Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-10-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-10-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

Informazioni concernenti il trasporto di merci pericolose o inquinanti).
1. Le merci pericolose o inquinanti sono consegnate per il trasporto o accettate a bordo di una nave, indipendentemente dalle dimensioni di questa, se al comandante al proprietario o all'armatore, prima che le merci siano accettate a bordo, perviene una dichiarazione contenente le seguenti informazioni di cui all'allegato I, punto 2, nonché:
((a) per le sostanze di cui all'allegato I della convenzione MARPOL, la scheda dei dati di sicurezza che specifica le caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti, compresa, ove applicabile, la viscosità espressa in cSt a 50°C e la densità a 15°C, nonché gli altri dati che figurano sulla scheda dei dati di sicurezza conformemente alla risoluzione dell'IMO MSC.286(86).))
;
b) i numeri di chiamata di emergenza dello spedizioniere o di ogni altra persona o organismo in possesso di informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti e sulle misure da adottare in caso di emergenza.
2. Le navi provenienti da un porto di un Paese terzo che fanno scalo in un porto nazionale e che trasportino a bordo merci pericolose o inquinanti, sono munite di una dichiarazione dello spedizioniere contenente le informazioni di cui al comma 1.
3. Lo spedizioniere fornisce al Comandante o all'esercente la dichiarazione di cui al comma 1 e cura che il carico consegnato per il trasporto corrisponda effettivamente a quello di cui alla dichiarazione citata.