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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 196

Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-10-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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Testo in vigore dal:  26-3-2011
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Art. 15

(( (Esenzioni). ))
((
1. L'amministrazione può esonerare dall'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 4 e 13 i servizi di linea, qualora risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la compagnia rediga ed aggiorni la lista delle navi impiegate per il servizio di linea e la trasmette alla LCA;
b) per ogni viaggio effettuato, le informazioni previste all'allegato I - a seconda dei casi punto 1 o 3 - siano poste a disposizione dell'autorità competente che ne faccia richiesta;
c) la compagnia istituisca all'interno del proprio sistema di gestione ISM procedure idonee a garantire nell'arco delle 24 ore, la tempestiva trasmissione delle informazioni in formato elettronico, a richiesta dell'Autorità marittima che ne abbia interesse, in conformità all'articolo 4, comma 1, o, se del caso, all'articolo 13, comma 4;
d) ogni variazione dell'orario previsto di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, pari o superiore a tre ore, sia notificato all'autorità del porto di arrivo o alla LCA in conformità all'articolo 4 o, se del caso, all'articolo 13;
e) le navi impiegate, se adibite al trasporto di passeggeri, siano dotate, a prescindere dalla stazza, di AIS di tipo MED.
2. Le esenzioni sono concesse, di volta in volta, per ogni singola nave e per ogni singolo servizio di linea limitatamente ai viaggi di durata prevista fino a dodici ore.
3. L'amministrazione quando il servizio di linea ha carattere internazionale e si svolge verso porti di altro Stato membro può chiedere allo Stato del porto di destinazione di concedere un'esenzione a tale servizio disciplinata secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.
4. L'amministrazione verifica periodicamente l'osservanza delle condizioni cui è subordinato il regime di esenzione, disponendo l'immediata revoca dell'esenzione, qualora si accerti che la compagnia non rispetti le condizioni prescritte.
5. L'amministrazione comunica alla Commissione l'elenco delle compagnie e delle navi a cui è concessa un'esenzione in applicazione del presente articolo, unitamente a tutti gli aggiornamenti di tale elenco.
))