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DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2002, n. 302

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2003)
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Testo in vigore dal: 6-2-2003
al: 27-7-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
326; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327; 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed il decreto  legislativo
20 agosto 2002, n. 190; 
  Visto l'articolo 5, comma 4, della legge 10 agosto 2002, n. 166; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2002; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 dicembre 2002; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  espropriazione  per  pubblica  utilita',  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 1, il comma 3 e' soppresso; 
  b) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 3 (L) (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico: 
  a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico  o  privato,
titolare del diritto espropriato; 
  b)  per   "autorita'   espropriante",   si   intende,   l'autorita'
amministrativa titolare del potere  di  espropriare  e  che  cura  il
relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato
attribuito tale potere, in base ad una norma; 
  c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il  soggetto,
pubblico o privato, in cui favore e' emesso il decreto di esproprio; 
  d) per "promotore dell'espropriazione",  si  intende  il  soggetto,
pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L) 
  2. Tutti gli atti della procedura  espropriativa,  ivi  incluse  le
comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti
del soggetto che risulti proprietario secondo i  registri  catastali,
salvo che  l'autorita'  espropriante  non  abbia  tempestiva  notizia
dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui  abbia
avuto notizia della pendenza della procedura  espropriativa  dopo  la
comunicazione dell'indennita' provvisoria  al  soggetto  che  risulti
proprietario secondo i registri catastali, il proprietario  effettivo
puo', nei trenta giorni successivi, concordare l'indennita' ai  sensi
dell'articolo 45, comma 2. (L) 
  3. Colui che risulta proprietario secondo i  registri  catastali  e
riceva la notificazione o  comunicazione  di  atti  del  procedimento
espropriativo, ove non sia piu' proprietario e' tenuto di comunicarlo
all'amministrazione  procedente  entro  trenta  giorni  dalla   prima
notificazione, indicando altresi', ove ne sia a conoscenza, il  nuovo
proprietario, o comunque fornendo copia degli atti  in  suo  possesso
utili a ricostruire le vicende dell'immobile. (L)"; 
  c) all'articolo 4: 
  1) al comma 3, dopo  le  parole:  "27  maggio  1929,  n.  810,"  e'
inserita la seguente: "non"; dopo le parole: "essere espropriati  se"
e' inserita la seguente: "non"; 
  2) al comma 4, dopo le parole: "aperti al  culto"  e'  inserita  la
seguente: "non" dopo le parole: "essere espropriati" sono inserite le
seguenti: "se non"; 
  d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 5 (L) (Ambito di applicazione nei confronti delle  Regioni  e
delle Province autonome di Trento e  Bolzano).  -  1.  Le  Regioni  a
statuto ordinario esercitano la potesta' legislativa concorrente,  in
ordine  alle  espropriazioni  strumentali  alle  materie  di  propria
competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione
statale nonche'  dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico
desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L) 
  2. Le Regioni a statuto speciale, nonche' le Province  autonome  di
Trento e di Bolzano esercitano la  propria  potesta'  legislativa  in
materia di espropriazione per  pubblica  utilita'  nel  rispetto  dei
rispettivi statuti e delle relative norme di  attuazione,  anche  con
riferimento alle disposizioni del  titolo  V,  parte  seconda,  della
Costituzione per le parti in cui prevedono forme  di  autonomia  piu'
ampie rispetto a quelle gia' attribuite. (L) 
  3.  Le  disposizioni  del  testo  unico  operano  direttamente  nei
riguardi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e  Bolzano
fino a quando esse non esercitano la propria potesta' legislativa  in
materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1  e  2.  La
Regione Trentino-Alto Adige  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4  e
8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2  del  decreto  legislativo  16
marzo 1992, n. 266. (L) 
  4. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite dallo  Stato
alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti
di espropriazione per  pubblica  utilita'  e  quelli  concernenti  la
materiale acquisizione delle aree. (L)"; 
  e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 6 (L) (Regole generali sulla competenza).  -  1.  L'autorita'
competente alla realizzazione di  un'opera  pubblica  o  di  pubblica
utilita'  e'  anche  competente   all'emanazione   degli   atti   del
procedimento espropriativo che si renda necessario. (L) 
  2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni  e
gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio  per  le
espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un  ufficio
gia' esistente. (L) 
  3. Le Regioni a  statuto  speciale  o  a  statuto  ordinario  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli  atti  dei
procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli  interessi  da
esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L) 
  4. Gli enti locali possono  istituire  un  ufficio  comune  per  le
espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma
associativa prevista dalla legge. (L) 
  5. All'ufficio per le espropriazioni e' preposto un dirigente o, in
sua mancanza, il dipendente con la qualifica piu' elevata. (L) 
  6. Per ciascun  procedimento,  e'  designato  un  responsabile  che
dirige,  coordina  e  cura  tutte  le  operazioni  e  gli  atti   del
procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (L) 
  7. Il dirigente  dell'ufficio  per  le  espropriazioni  emana  ogni
provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di  esso,
anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L) 
  8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' va realizzata  da  un
concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare  del
potere espropriativo puo' delegare, in tutto o in parte,  l'esercizio
dei propri poteri espropriativi,  determinando  chiaramente  l'ambito
della delega nella concessione o  nell'atto  di  affidamento,  i  cui
estremi   vanno   specificati   in   ogni   atto   del   procedimento
espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono  attribuiti
per legge o per delega poteri  espropriativi,  possono  avvalersi  di
societa' controllata. I soggetti privati possono  altresi'  avvalersi
di societa' di servizi ai fini delle attivita' preparatorie. (L) 
  9. Per le espropriazioni finalizzate alla  realizzazione  di  opere
private,  l'autorita'   espropriante   e'   l'Ente   che   emana   il
provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilita'.
(L)"; 
  f) all'articolo 9: 
  1) al comma  3,  dopo  la  parola:  "approvato",  le  parole:  "dal
Consiglio dei Ministri  nella  riunione  del  24  maggio  2001"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"; 
  2) al comma 5 dopo la parola: "disporre" sono inserite le seguenti:
"o autorizzare"; 
  3) al comma 6 le parole: "comma 6" sono sostituite dalle  seguenti:
"comma 5"; 
  g) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  10  (L)  (Vincoli  derivanti  da  atti  diversi  dai   piani
urbanistici generali). - 1. Se la realizzazione di un'opera  pubblica
o  di  pubblica  utilita'  non  e'  prevista  dal  piano  urbanistico
generale, il vincolo preordinato all'esproprio puo' essere  disposto,
ove espressamente se ne dia atto, su  richiesta  dell'interessato  ai
sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione
del progetto, mediante una  conferenza  di  servizi,  un  accordo  di
programma,  una  intesa  ovvero  un  altro  atto,  anche  di   natura
territoriale, che in  base  alla  legislazione  vigente  comporti  la
variante al piano urbanistico. (L) 
  2.  Il   vincolo   puo'   essere   altresi'   disposto,   dandosene
espressamente atto, con il  ricorso  alla  variante  semplificata  al
piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato,
con le modalita' e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi
2 e seguenti. (L) 
  3. Per le opere per le quali sia gia' intervenuto,  in  conformita'
alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1  e  2
prima della data di entrata in vigore del presente  testo  unico,  il
vincolo si intende apposto, anche  qualora  non  ne  sia  stato  dato
esplicitamente atto. (L)"; 
  h) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 11  (L)  (La  partecipazione  degli  interessati).  -  1.  Al
proprietario, del bene  sul  quale  si  intende  apporre  il  vincolo
preordinato  all'esproprio,  va  inviato  l'avviso   dell'avvio   del
procedimento: 
  a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per  la
realizzazione di una singola  opera  pubblica,  almeno  venti  giorni
prima della delibera del consiglio comunale; 
  b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni
prima dell'emanazione dell'atto se cio' risulti  compatibile  con  le
esigenze di celerita' del procedimento. (L) 
  2. L'avviso di avvio del procedimento e'  comunicato  personalmente
agli  interessati  alle  singole  opere  previste  dal  piano  o  dal
progetto. Allorche' il numero dei destinatari sia superiore a 50,  la
comunicazione e' effettuata mediante pubblico  avviso,  da  affiggere
all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili
da assoggettare al vincolo,  nonche'  su  uno  o  piu'  quotidiani  a
diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito  informatico
della Regione o Provincia autonoma nel cui  territorio  ricadono  gli
immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare  dove  e
con quali modalita' puo' essere consultato il piano  o  il  progetto.
Gli interessati possono formulare entro i  successivi  trenta  giorni
osservazioni che vengono valutate dall'autorita' espropriante ai fini
delle definitive determinazioni. (L) 
  3. La disposizione di cui  al  comma  2  non  si  applica  ai  fini
dell'approvazione del progetto  preliminare  delle  infrastrutture  e
degli insediamenti  produttivi  ricompresi  nei  programmi  attuativi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (L) 
  4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze
di servizi in materia di  lavori  pubblici,  si  osservano  le  forme
previste dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  dicembre
1999, n. 554. (L) 
  5. Salvo  quanto  previsto  dal  comma  2,  restano  in  vigore  le
disposizioni vigenti che regolano le modalita' di partecipazione  del
proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di  adozione
e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L); 
  i) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 12 (L) (Gli atti che comportano la dichiarazione di  pubblica
utilita). - 1. La  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  si  intende
disposta: 
  a) quando l'autorita' espropriante approva a tale fine il  progetto
definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita', ovvero  quando
sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione,
il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle  aree
da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando e' approvato il
piano di zona; 
  b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente  equivale  a
dichiarazione di pubblica utilita' l'approvazione  di  uno  strumento
urbanistico, anche di settore o  attuativo,  la  definizione  di  una
conferenza  di  servizi  o  il  perfezionamento  di  un  accordo   di
programma,  ovvero  il  rilascio   di   una   concessione,   di   una
autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. (L) 
  2. Le varianti derivanti dalle  prescrizioni  della  conferenza  di
servizi,  dell'accordo  di  programma  o  di  altro   atto   di   cui
all'articolo 10, nonche' le successive  varianti  in  corso  d'opera,
qualora queste ultime non comportino variazioni di  tracciato  al  di
fuori delle zone di  rispetto  previste  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonche' ai  sensi
del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorita'
espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'  e  non
richiedono nuova apposizione del vincolo  preordinato  all'esproprio.
(L) 
  3.  Qualora  non  sia  stato   apposto   il   vincolo   preordinato
all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilita' diventa  efficace
al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L)"; 
  l) all'articolo 13: 
  1) al comma 3 la parola: "eseguito" e' sostituita  dalla  seguente:
"emanato"; 
  2) al comma 4 la parola: "eseguito" e' sostituita  dalla  seguente:
"emanato"; 
  m) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 14 (L) (Istituzione degli elenchi degli atti  che  dichiarano
la pubblica utilita). - 1.  L'autorita'  che  emana  uno  degli  atti
previsti dall'articolo 12, comma  1,  ovvero  esegue  un  decreto  di
espropriazione,  ne  trasmette   una   copia   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e
al presidente della Regione, per le opere  di  competenza  regionale.
(L) 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere  di
competenza statale o regionale, sono indicati gli  uffici  competenti
all'aggiornamento  degli  elenchi  degli  atti  da  cui   deriva   la
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  ovvero  con  cui  e'  disposta
l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse  amministrazioni
che li hanno adottati; nello stesso decreto  puo'  prevedersi  che  i
medesimi o altri  uffici  possano  dare  indicazioni  operative  alle
autorita' esproprianti per  la  corretta  applicazione  del  presente
testo unico. (L) 
  3. L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2: 
  a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi
e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della
dichiarazione di pubblica utilita'; 
  b) se sia stato eseguito entro il  prescritto  termine  il  decreto
d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto; 
  c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di  approvazione
del piano urbanistico  generale,  l'atto  che  dichiara  la  pubblica
utilita' dell'opera o il decreto di esproprio. (L)"; 
  n) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 15 (L) (Disposizioni sulla redazione del progetto). - 1.  Per
le  operazioni  planimetriche  e  le  altre  operazioni  preparatorie
necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale,  di
una sua variante o di un atto avente  efficacia  equivalente  nonche'
per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione
di opere pubbliche e di  pubblica  utilita',  i  tecnici  incaricati,
anche privati, possono essere  autorizzati  ad  introdursi  nell'area
interessata. (L) 
  2. Chiunque chieda il  rilascio  della  autorizzazione  deve  darne
notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali
civili  o  lettera  raccomandata  con  avviso  di   ricevimento,   al
proprietario  del  bene,  nonche'  al  suo  possessore,  se   risulti
conosciuto. L'autorita'  espropriante  tiene  conto  delle  eventuali
osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette
giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e puo' accogliere  la
richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori  dieci  giorni
dalla data in cui e' stata notificata o comunicata  la  richiesta  di
introdursi nella altrui proprieta'. (L) 
  3.  L'autorizzazione  indica  i  nomi  delle  persone  che  possono
introdursi nell'altrui  proprieta'  ed  e'  notificata  o  comunicata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno  sette
giorni prima dell'inizio delle operazioni. (L) 
  4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere  alle
operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L) 
  5. L'autorizzazione di cui al comma  1  si  estende  alle  ricerche
archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla  bonifica  dei
siti inquinati. Le ricerche  archeologiche  sono  compiute  sotto  la
vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano  la  tempestiva
programmazione delle ricerche ed il  rispetto  della  medesima,  allo
scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere (L)"; 
  o) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  16  (L)  (Le  modalita'  che  precedono  l'approvazione  del
progetto definitivo). - 1. Il soggetto,  anche  privato,  diverso  da
quello titolare del potere di approvazione del progetto  di  un'opera
pubblica o di pubblica utilita', puo' promuovere l'adozione dell'atto
che dichiara la pubblica  utilita'  dell'opera.  A  tale  fine,  egli
deposita  pressa  l'ufficio  per  le   espropriazioni   il   progetto
dell'opera, unitamente ai  documenti  ritenuti  rilevanti  e  ad  una
relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere
da eseguire, nonche' agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o
agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L) 
  2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione  del  progetto
deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e
degli edifici di cui e' prevista l'espropriazione, con  l'indicazione
dell'estensione e  dei  confini,  nonche',  possibilmente,  dei  dati
identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei  proprietari
iscritti nei registri catastali. (L) 
  3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo  15  consente
anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (L) 
  4. Al proprietario  dell'area  ove  e'  prevista  la  realizzazione
dell'opera e' inviato l'avviso  dell'avvio  del  procedimento  e  del
deposito degli  atti  di  cui  al  comma  1,  con  l'indicazione  del
nominativo del responsabile del procedimento. (L) 
  5. Allorche' il numero  dei  destinatari  sia  superiore  a  50  si
osservano le forme di cui all'articolo 11, comma 2. (L) 
  6.  Ai  fini  dell'approvazione  del  progetto   definitivo   degli
interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.  443,  l'avviso  di
avvio del procedimento  di  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e'
comunicato con le modalita' di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. (L) 
  7. Se la comunicazione prevista  dal  comma  4  non  ha  luogo  per
irreperibilita' o assenza del proprietario  risultante  dai  registri
catastali, il progetto puo' essere ugualmente approvato. (L) 
  8. Se risulta la  morte  del  proprietario  iscritto  nei  registri
catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione  di
cui al comma 4 e' sostituita da un avviso, affisso per  venti  giorni
consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da  un  avviso
pubblicato su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e  locale.
(L) 
  9.  L'autorita'  espropriante  non  e'   tenuta   a   dare   alcuna
comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (L) 
  10. Il proprietario e  ogni  altro  interessato  possono  formulare
osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio
di  trenta  giorni  dalla   comunicazione   o   dalla   pubblicazione
dell'avviso. (L) 
  11. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma  1,  il  proprietario
dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, puo'  chiedere  che
l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che
non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una
disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli  lavori
per disporne una agevole utilizzazione. (L) 
  12. L'autorita' espropriante si pronuncia sulle  osservazioni,  con
atto  motivato.  Se  l'accoglimento  in  tutto  o  in   parte   delle
osservazioni comporta la  modifica  dello  schema  del  progetto  con
pregiudizio  di  un  altro  proprietario  che  non  abbia  presentato
osservazioni, sono  ripetute  nei  suoi  confronti  le  comunicazioni
previste dal comma 4. (L) 
  13. Se  le  osservazioni  riguardano  solo  una  parte  agevolmente
separabile dell'opera, l'autorita' espropriante puo' approvare per la
restante parte il progetto,  in  attesa  delle  determinazioni  sulle
osservazioni. (L) 
  14. Qualora nel corso dei  lavori  si  manifesti  la  necessita'  o
l'opportunita' di espropriare altri terreni o altri edifici,  attigui
a quelli gia' espropriati, con atto motivato  autorita'  espropriante
integra il provvedimento con cui e' stato approvato  il  progetto  ai
fini della  dichiarazione  di  pubblica  utilita'.  Si  applicano  le
disposizioni dei precedenti commi. (L)"; 
  p) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 17 (L) (L'approvazione del  progetto  definitivo).  -  1.  Il
provvedimento che approva  il  progetto  definitivo,  ai  fini  della
dichiarazione di pubblica utilita', indica gli estremi degli atti  da
cui e' sorto il vincolo preordinato all'esproprio. (L) 
  2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di
comunicazione equipollente al proprietario e' data notizia della data
in cui e' diventato efficace l'atto  che  ha  approvato  il  progetto
definitivo e  della  facolta'  di  prendere  visione  della  relativa
documentazione. Al proprietario  e'  contestualmente  comunicato  che
puo' fornire  ogni  utile  elemento  per  determinare  il  valore  da
attribuire all'area ai fini della liquidazione  della  indennita'  di
esproprio. (L)"; 
  q) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 19 (L) (L'approvazione del progetto). - 1. Quando l'opera  da
realizzare non risulta  conforme  alle  previsioni  urbanistiche,  la
variante al piano regolatore puo' essere disposta con le forme di cui
all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalita'  di  cui  ai  commi
seguenti. (L) 
  2. L'approvazione del progetto preliminare o  definitivo  da  parte
del consiglio comunale,  costituisce  adozione  della  variante  allo
strumento urbanistico. (L) 
  3. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto di approvazione
del progetto  preliminare  o  definitivo  da  parte  della  autorita'
competente e' trasmesso al  consiglio  comunale,  che  puo'  disporre
l'adozione della corrispondente variante allo strumento  urbanistico.
(L) 
  4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la  Regione  o  l'ente  da
questa delegato all'approvazione del piano urbanistico  comunale  non
manifesta il proprio dissenso entro il  termine  di  novanta  giorni,
decorrente dalla ricezione della delibera del  consiglio  comunale  e
della relativa  completa  documentazione,  si  intende  approvata  la
determinazione del consiglio comunale, che in una  successiva  seduta
ne dispone l'efficacia. (L)"; 
  r) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 20 (L)  (La  determinazione  provvisoria  dell'indennita'  di
espropriazione). -  1.  Divenuto  efficace  l'atto  che  dichiara  la
pubblica utilita', entro i  successivi  trenta  giorni  il  promotore
dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una
descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le  somme
che offre per  le  loro  espropriazioni.  L'elenco  va  notificato  a
ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli
atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni
possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L) 
  2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti  e
compatibile  con  le  esigenze   di   celerita'   del   procedimento,
l'autorita' espropriante invita il proprietario e, se  del  caso,  il
beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro  un  termine  non
superiore a venti giorni  ed  eventualmente  anche  in  base  ad  una
relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area  ai
fini della determinazione della indennita' di esproprio. (L) 
  3.  Valutate  le  osservazioni   degli   interessati,   l'autorita'
espropriante, anche  avvalendosi  degli  uffici  degli  enti  locali,
dell'ufficio  tecnico  erariale  o  della   commissione   provinciale
prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima  di  emanare
il decreto di esproprio accerta il valore dell'area  e  determina  in
via provvisoria la misura della indennita' di espropriazione. (L) 
  4.  L'atto  che  determina  in  via  provvisoria  la  misura  della
indennita' di espropriazione e' notificato  al  proprietario  con  le
forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio,
se diverso dall'autorita' procedente. (L) 
  5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario
puo'  comunicare  all'autorita'   espropriante   che   condivide   la
determinazione  della  indennita'  di  espropriazione.  La   relativa
dichiarazione e' irrevocabile. (L) 
  6. Qualora abbia condiviso  la  determinazione  dell'indennita'  di
espropriazione, il proprietario e' tenuto a consentire  all'autorita'
espropriante che ne faccia richiesta l'immissione  nel  possesso.  In
tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere  un  acconto  dell'80
per cento dell'indennita', previa autocertificazione,  attestante  la
piena e libera proprieta' del bene.  Dalla  data  dell'immissione  in
possesso il proprietario ha altresi'  diritto  agli  interessi  nella
misura del  tasso  legale  sulla  indennita',  sino  al  momento  del
pagamento dell'eventuale acconto e del saldo. In caso di  opposizione
all'immissione in possesso l'autorita' espropriante  puo'  procedervi
egualmente con la presenza di due testimoni. (L) 
  7. Il proprietario puo' limitarsi a designare un tecnico di propria
fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (L) 
  8. Qualora abbia condiviso la determinazione  della  indennita'  di
espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di  terzi  sul
bene il proprietario e' tenuto a depositare nel termine  di  sessanta
giorni,  decorrenti  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  5,  la
documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile,  la
piena e libera proprieta' del bene. In tal caso l'intera  indennita',
ovvero il saldo di quella gia' corrisposta a titolo  di  acconto,  e'
corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni.  Decorso
tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura
del tasso  legale  anche  ove  non  sia  avvenuta  la  immissione  in
possesso. (L) 
  9. Il beneficiario  dell'esproprio  ed  il  proprietario  stipulano
l'atto  di  cessione  del  bene  qualora  sia  stata   condivisa   la
determinazione  della  indennita'  di  espropriazione  e  sia   stata
depositata la documentazione attestante la piena e libera  proprieta'
del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la  somma  e  si
rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, puo' essere  emesso
senza altre formalita' il decreto di esproprio, che da' atto di  tali
circostanze, e  puo'  esservi  l'immissione  in  possesso,  salve  le
conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato  rifiuto  di  addivenire
alla stipula. 
  10. L'atto di cessione volontaria e' trasmesso per la trascrizione,
entro quindici giorni presso l'ufficio dei  registri  immobiliari,  a
cura e a spese dell'acquirente. (L) 
  11.  Dopo  aver  corrisposto  l'importo   concordato,   l'autorita'
espropriante,  in  alternativa   alla   cessione   volontaria,   puo'
procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla
emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio. (L) 
  12. L'autorita' espropriante,  anche  su  richiesta  del  promotore
dell'espropriazione, puo' altresi' emettere ed eseguire il decreto di
esproprio, dopo aver ordinato il deposito  dell'indennita'  condivisa
presso la Cassa depositi e prestiti  qualora  il  proprietario  abbia
condiviso la indennita' senza  dichiarare  l'assenza  di  diritti  di
terzi sul  bene,  ovvero  qualora  non  effettui  il  deposito  della
documentazione di cui al comma 8  nel  termine  ivi  previsto  ovvero
ancora non si presti a ricevere la somma spettante. (L) 
  13. Al proprietario che abbia condiviso l'indennita' offerta spetta
l'importo di cui all'articolo 45, comma 2,  anche  nel  caso  in  cui
l'autorita' espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai
sensi dei commi 10 e 11. (L) 
  14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al
comma 4, si intende non concordata la determinazione  dell'indennita'
di espropriazione.  L'autorita'  espropriante  dispone  il  deposito,
entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma
ridotta del quaranta per cento se l'area e' edificabile, ovvero senza
le maggiorazioni di cui all'articolo 45 se l'area non e' edificabile.
Effettuato il deposito, l'autorita'  espropriante  puo'  emettere  ed
eseguire il decreto d'esproprio. (L) 
  15.   Qualora   l'efficacia   della   pubblica   utilita'    derivi
dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini  per  gli
adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo  decorrono  dalla
data di inserimento degli immobili da espropriare  nel  programma  di
attuazione dei piani stessi. (L)"; 
  s) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.   21   (L)   (Procedimento   di   determinazione   definitiva
dell'indennita' di espropriazione).  -  1.  L'autorita'  espropriante
forma  l'elenco  dei  proprietari  che  non   hanno   concordato   la
determinazione della indennita' di espropriazione. (L) 
  2. Se  manca  l'accordo  sulla  determinazione  dell'indennita'  di
espropriazione,  l'autorita'  espropriante  invita  il   proprietario
interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario,  a
comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi,  per
la determinazione  dell'indennita',  del  procedimento  previsto  nei
seguenti commi e,  in  caso  affermativo,  designare  un  tecnico  di
propria fiducia. (L) 
  3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorita'
espropriante nomina due tecnici, tra cui  quello  eventualmente  gia'
designato dal proprietario, e fissa il  termine  entro  il  quale  va
presentata la relazione da cui  si  evinca  la  stima  del  bene.  Il
termine non puo' essere superiore a novanta giorni, decorrente  dalla
data in cui e'  nominato  il  tecnico  di  cui  al  comma  4,  ma  e'
prorogabile per effettive e comprovate difficolta'. (L) 
  4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione  si
trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di  chi
vi abbia interesse. (L) 
  5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico  tra
i professori universitari, anche associati,  di  estimo,  ovvero  tra
coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o  dei  consulenti
tecnici del tribunale civile nella cui  circoscrizione  si  trova  il
bene. (L) 
  6.  Le  spese  per  la  nomina  dei  tecnici:  a)  sono   liquidate
dall'autorita' espropriante, in base alle tariffe professionali; 
  b) sono poste a carico del proprietario se la  stima  e'  inferiore
alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per meta'  tra
il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la  differenza  con
la somma determinata in via provvisoria  non  supera  in  aumento  il
decimo e, negli altri casi, sono  poste  a  carico  del  beneficiario
dell'esproprio. (L) 
  7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e  l'ora
delle  operazioni,  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso   di
ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni  prima  della
data stabilita. (L) 
  8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche  tramite
persone di loro fiducia, formulare osservazioni  orali  e  presentare
memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (L) 
  9. L'opposizione contro la  nomina  dei  tecnici  non  impedisce  o
ritarda le  operazioni,  salvo  il  diritto  di  contestare  in  sede
giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (L) 
  10. La relazione  dei  tecnici  e'  depositata  presso  l'autorita'
espropriante, che ne da' notizia agli  interessati  mediante  lettera
raccomandata con avviso  di  ricevimento,  avvertendoli  che  possono
prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni.
(L) 
  11. In caso di  dissenso  di  uno  dei  tecnici,  la  relazione  e'
adottata a maggioranza. (L) 
  12.  Ove  l'interessato  accetti  in  modo  espresso   l'indennita'
risultante dalla relazione,  l'autorita'  espropriante  autorizza  il
pagamento o il deposito  della  eventuale  parte  di  indennita'  non
depositata; il proprietario incassa la indennita' depositata a  norma
dell'articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui  al  comma  10,
l'autorita' espropriante ordina il deposito presso la Cassa  depositi
e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennita'. (L) 
  13. Il  proprietario  ha  il  diritto  di  chiedere  che  la  somma
depositata o  da  depositare  sia  impiegata  in  titoli  del  debito
pubblico. (L) 
  14. Salve le disposizioni del testo unico, si  applicano  le  norme
del codice di procedura civile  per  quanto  riguarda  le  operazioni
peritali e le relative relazioni. (L) 
  15.  Qualora  il  proprietario  non  abbia   dato   la   tempestiva
comunicazione di cui al comma 2, l'autorita' espropriante  chiede  la
determinazione    dell'indennita'    alla    commissione     prevista
dall'articolo 41 che provvede entro novanta giorni  dalla  richiesta.
(L) 
  16. La relazione  della  commissione  e'  depositata  e  comunicata
secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12.
(L)"; 
  t) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 22 (L) (Determinazione urgente dell'indennita'  provvisoria).
- 1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da
non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il
decreto di esproprio puo' essere emanato ed  eseguito  in  base  alla
determinazione urgente  della  indennita'  di  espropriazione,  senza
particolari indagini o formalita'. Nel  decreto  si  da'  atto  della
determinazione urgente dell'indennita' e si invita  il  proprietario,
nei  trenta  giorni  successivi  alla  immissione  in   possesso,   a
comunicare se la condivide. (L) 
  2. Il decreto di esproprio puo' altresi' essere emanato ed eseguito
in   base   alla   determinazione   urgente   della   indennita'   di
espropriazione senza particolari indagini o formalita', nei  seguenti
casi: 
  a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; 
  b)  allorche'   il   numero   dei   destinatari   della   procedura
espropriativa sia superiore a 50. (L) 
  3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma  1  e
la documentazione comprovante la piena e  libera  disponibilita'  del
bene, l'autorita' espropriante dispone il  pagamento  dell'indennita'
di espropriazione nel termine di sessanta giorni, senza applicare  la
riduzione del quaranta per cento di cui  all'articolo  37,  comma  1.
Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi  nella
misura del tasso legale. (L) 
  4. Se non condivide la determinazione della misura della indennita'
di  espropriazione,  entro  il   termine   previsto   dal   comma   1
l'espropriato  puo'  chiedere  la  nomina  dei  tecnici,   ai   sensi
dell'articolo 21 e,  se  non  condivide  la  relazione  finale,  puo'
proporre l'opposizione alla stima. (L) 
  5.  In  assenza  della  istanza   dei   proprietario,   l'autorita'
espropriante   chiede   la   determinazione   dell'indennita'    alla
commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro
il termine di trenta  giorni,  e  da'  comunicazione  della  medesima
determinazione al proprietario, con avviso notificato  con  le  forme
degli atti processuali civili. (L)"; 
  u) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente: 
  "Art.    22-bis    (L)    (Occupazione    d'urgenza     preordinata
all'occupazione). - 1. Qualora l'avvio dei lavori  rivesta  carattere
di particolare urgenza, tale da non  consentire,  in  relazione  alla
particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni  di
cui ai commi 1 e 2  dell'articolo  20,  puo'  essere  emanato,  senza
particolari indagini e formalita', decreto motivato che determina  in
via provvisoria l'indennita' di espropriazione, e che  dispone  anche
l'occupazione anticipata dei  beni  immobili  necessari.  Il  decreto
contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari,
indica i beni da occupare e determina l'indennita' da offrire in  via
provvisoria. Il decreto e' notificato con  le  modalita'  di  cui  al
comma  4  e  seguenti  dell'articolo  20  con  l'avvertenza  che   il
proprietario,  nei  trenta  giorni  successivi  alla  immissione   in
possesso,  puo',  nel  caso  non  condivida   l'indennita'   offerta,
presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L) 
  2. Il decreto di cui al comma 1, puo' altresi'  essere  emanato  ed
eseguito in base alla  determinazione  urgente  della  indennita'  di
espropriazione senza particolari indagini o formalita', nei  seguenti
casi: 
  a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; 
  b)  allorche'   il   numero   dei   destinatari   della   procedura
espropriativa sia superiore a 50. (L) 
  3.  Al  proprietario  che   abbia   condiviso   la   determinazione
dell'indennita' e' riconosciuto l'acconto dell'80% con  le  modalita'
di cui al comma 6, dell'articolo 20. (L) 
  4.  L'esecuzione  del  decreto  di  cui  al  comma   1,   ai   fini
dell'immissione in possesso, e' effettuata con le medesime  modalita'
di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine  perentorio
di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L) 
  5. Per il periodo  intercorrente  tra  la  data  di  immissione  in
possesso   e   la   data   di   corresponsione   dell'indennita'   di
espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di  cessione
volontaria e' dovuta l'indennita' di  occupazione,  da  computare  ai
sensi dell'articolo 50, comma 1. (L) 
  6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1  perde
efficacia qualora non venga  emanato  il  decreto  di  esproprio  nel
termine di cui all'articolo 13. (L)"; 
  v) all'articolo 23, comma 1, dopo la  lettera  e)  e'  inserita  la
seguente: 
  "e-bis) da'  atto  degli  estremi  del  decreto  emanato  ai  sensi
dell'articolo 22-bis e del relativo stato di esecuzione"; 
  z) all'articolo 26: 
  1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis.  L'autorita'  espropriante  ordina  il  pagamento   diretto
dell'indennita' al proprietario nei  casi  di  cui  all'articolo  20,
comma 7. (R)"; 
  2) al comma 2, la parola: "ordina" e'  sostituita  dalle  seguenti:
"puo' ordinare altresi'"; 
  aa) all'articolo 27: 
  1) alla rubrica dopo le parole: "perizia di stima" sono aggiunte le
seguenti: "dei tecnici o della Commissione provinciale"; 
  2) al comma 1, dopo le  parole:  "dai  tecnici"  sono  aggiunte  le
seguenti: "ovvero della Commissione provinciale"; 
  bb) all'articolo 34: 
  1) al comma 2, la parola: "accordo" e' sostituita  dalla  seguente:
"atto"; 
  cc) all'articolo 35: 
  1) al  comma  4,  dopo  la  parola:  "Ministro"  sono  inserite  le
seguenti: "dell'economia e"; 
  dd) all'articolo 36: 
  1) al comma 1, dopo le parole: "comunque denominata" sono  inserite
le  seguenti:  "nonche'  nell'ambito  dei   piani   di   insediamenti
produttivi di iniziativa pubblica,"; 
  2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 27, comma 5, della
legge 1 agosto 2002, n. 166"; 
  ee) all'articolo 37: 
  1) al comma 5, le parole: "dei  lavori  pubblici"  sono  sostituite
dalle seguenti: "delle infrastrutture e trasporti"; 
  2) al comma 9, dopo le parole: "coltivatore diretto" e' inserita la
seguente: "anche"; 
  ff) all'articolo 38: 
  1) al comma 2, dopo le parole: "la costruzione"  sono  inserite  le
seguenti: "ovvero parte di essa"; dopo le parole: "articolo 37"  sono
aggiunte le seguenti: "ovvero tenendo conto della  sola  parte  della
costruzione realizzata legittimamente."; 
  2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata  alla  sanatoria
della  costruzione,  l'autorita'  espropriante,  sentito  il  comune,
accerta la  sanabilita'  ai  soli  fini  della  corresponsione  delle
indennita'. (L)"; 
  gg) all'articolo 40: 
  1) al  comma  1,  dopo  la  parola:  "indennita'"  e'  inserita  la
seguente: "definitiva"; 
  2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma  1,
e per la determinazione dell'indennita' provvisoria,  si  applica  il
criterio del valore agricolo medio di cui all'articolo 41,  comma  4,
corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare."; 
  hh) all'articolo 41: 
  1) alla rubrica sostituire le parole: "del valore agricolo" con  le
seguenti: "dell'indennita' definitiva"; 
  ii) all'articolo 42: 
  1) al comma 2, le parole: "pari a quella spettante al proprietario"
sono sostituite dalle seguenti: "determinata ai  sensi  dell'articolo
40, comma 4,"; 
  ll) all'articolo 43: 
  1) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
  "6-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 agosto 2002, n. 166,
l'autorita'  espropriante  puo'  procedere,  ai   sensi   dei   commi
precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei  soggetti
beneficiari, l'eventuale acquisizione  del  diritto  di  servitu'  al
patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di  concessioni,
autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in  base  alla  legge,
servizi  di   interesse   pubblico   nei   settori   dei   trasporti,
telecomunicazioni, acqua, energia. (L)"; 
  mm) all'articolo 45: 
  1)  al  comma  1,  la  parola:  "concludere"  e'  sostituita  dalla
seguente: "stipulare" e  le  parole:  "un  accordo"  dalle  seguenti:
"l'atto"; 
  2) al comma 2 la parola: "accordo" e'  sostituita  dalla  seguente:
"atto" e alla lettera b), dopo le  parole:  "venale  del  bene"  sono
inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 38". Alla  lettera  c),
dopo le  parole:  "articolo  40"  le  parole:  "commi  1  e  2"  sono
sostituite dalle seguenti: "comma 2-bis". Alla lettera  d),  dopo  le
parole: "articolo 40" le parole:  "comma  1"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "comma  2-bis.  In  tale  caso  non  compete  l'indennita'
aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4."; 
  nn) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 46 (L) (La retrocessione totale). - 1. Se l'opera pubblica  o
di pubblica utilita' non e' stata realizzata o  cominciata  entro  il
termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui e' stato eseguito
il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in  epoca  anteriore
l'impossibilita' della sua esecuzione,  l'espropriato  puo'  chiedere
che sia  accertata  la  decadenza  della  dichiarazione  di  pubblica
utilita' e che siano disposti la restituzione del bene espropriato  e
il pagamento di una somma a titolo di indennita'. (L) 
  2. Dal rilascio del provvedimento di  autorizzazione  paesistica  e
sino all'inizio dei lavori decorre il termine di validita' di  cinque
anni previsto dall'articolo 16 del regio decreto 3  giugno  1940,  n.
1357, dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel
quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata
degli stessi. (L)"; 
  oo) all'articolo 54: 
  1) al comma 1, dopo le parole: "fatta dai tecnici" sono inserite le
seguenti: "o dalla Commissione provinciale"; 
  pp) all'articolo 55: 
  1) al comma 1, sono soppresse  le  parole:  "o  dichiarativo  della
pubblica utilita'"; dopo le parole: "dall'articolo" la  parola:  "43"
e' sostituita dalle seguenti: "37, comma 1,"; 
  qq) all'articolo 57: 
  1) nella rubrica, le parole: "sulle diverse fasi del  procedimento"
sono sostituite dalle seguenti: "sui procedimenti in corso"; 
  2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Le disposizioni del presente testo unico non  si  applicano  ai
progetti per i quali, alla data di entrata  in  vigore  dello  stesso
decreto, sia  intervenuta  la  dichiarazione  di  pubblica  utilita',
indifferibilita' ed urgenza. In tal  caso  continuano  ad  applicarsi
tutte le normative vigenti a tale data. (L)"; 
  rr) all'articolo 58: 
  1) al comma 1, dopo  le  parole:  "restano  abrogati"  inserire  le
seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1,";
al numero 61 sono aggiunte, in fine, le  seguenti:  ",  limitatamente
alle norme riguardanti l'espropriazione."; 
  ss) all'articolo 59: 
  1) al comma 1 le parole: "1 gennaio 2002" sono  sostituite  con  le
seguenti: "30 giugno 2003". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2002 
 
                               CIAMPI 
    

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti

    
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
          il seguente: 
              "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con   la
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.". 
              "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica. 
              - Il testo degli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto
          1988, n. 400 recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, supplemento ordinario e' il seguente: 
              "Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere  ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
              "Art.  16  (Atti  aventi  valore  o  forza  di   legge.
          Valutazione delle conseguenze finanziarie). - 1.  Non  sono
          soggetti al  controllo  preventivo  di  legittimita'  della
          Corte dei conti i decreti del Presidente della  Repubblica,
          adottati su deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  ai
          sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione. 
              2. Il Presidente della Corte dei conti,  in  quanto  ne
          faccia richiesta la Presidenza di una delle  Camere,  anche
          su iniziativa delle  Commissioni  parlamentari  competenti,
          trasmette al  Parlamento  le  valutazioni  della  Corte  in
          ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
          conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione
          di  un  decreto  legislativo  adottato   dal   Governo   su
          delegazione delle Camere.". 
              - Il decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  325  reca:
          "Testo unico delle disposizioni legislative in  materia  di
          espropriazione  per  pubblica  utilita'.  (Testo  B)",   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189  del  16  agosto
          2001, supplemento ordinario  n.  211;  (Rettifica  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2001). 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno
          2001,  n.  326  reca:  "Testo  unico   delle   disposizioni
          regolamentari in materia  di  espropriazione  per  pubblica
          utilita'. (Testo C). 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno
          2001,  n.  327  reca:  "Testo  unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  espropriazione
          per pubblica utilita'.  (Testo  A)",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto  2001,  supplemento
          ordinario n. 211. 
              - La legge 21 dicembre 2001, n. 443  reca:  "Delega  al
          Governo  in  materia  di  infrastrutture  ed   insediamenti
          produttivi strategici ed altri interventi per  il  rilancio
          delle attivita' produttive", e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  299  del  27  dicembre   2001,   supplemento
          ordinario n. 279. 
              - Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n.  190  reca:
          "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n.  443,  per  la
          realizzazione delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          produttivi strategici  e  di  interesse  nazionale"  ed  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199  del  26  agosto
          2002, supplemento ordinario n. 174. 
              - Il testo dell'art. 5, comma 4 della  legge  1  agosto
          2002,  n.  166  recante:  "Disposizioni   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti", e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002,  supplemento  ordinario
          n. 158 e' il seguente: 
              "4. Entro il termine del 31 dicembre 2002,  il  Governo
          e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi volti
          ad introdurre nel citato testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 327 del  2001,  senza  oneri
          per il bilancio dello Stato, le modifiche  ed  integrazioni
          necessarie ad assicurare il coordinamento  e  l'adeguamento
          delle  disposizioni  normative  e  regolamentari  in   esso
          contenute alla normativa in materia di realizzazione  delle
          infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici  e  di
          preminente interesse nazionale di cui all'art. 1, comma  1,
          della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonche'  a  garantire
          la  massima  rapidita'  delle  relative  procedure   e   ad
          agevolare le procedure di immissione nel possesso.". 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art.  1,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327  recante:  "Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia  di  espropriazione  per  pubblica  utilita'",   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
          supplemento ordinario,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato era il seguente: 
              "Art. 1 (L) (Oggetto). - 1.  Il  presente  testo  unico
          disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei
          beni  immobili  o  di  diritti  relativi  ad  immobili  per
          l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'. (L)
          2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilita' anche
          la   realizzazione   degli   interventi    necessari    per
          l'utilizzazione da parte della collettivita' di beni  o  di
          terreni, o di un loro insieme, di cui non  e'  prevista  la
          materiale modificazione o trasformazione. (L) 
              3. (comma soppresso). 
              4. Le norme del presente testo unico non possono essere
          derogate, modificate o abrogate se  non  per  dichiarazione
          espressa con specifico riferimento a singole  disposizioni.
          (L)". 
              - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
          Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327  recante:  "Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di espropriazione per  pubblica  utilita'",  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  16   agosto   2001,   n.   189,
          supplemento ordinario,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato e' il seguente: 
              "Art. 4 (L) (Beni non espropiabili o  espropriabili  in
          casi particolari). - 1.  I  beni  appartenenti  al  demanio
          pubblico non possono essere espropriati fino a  quando  non
          ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L) 
              2. I  beni  appartenenti  al  patrimonio  indisponibile
          dello Stato e degli  altri  enti  pubblici  possono  essere
          espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo
          superiore  a   quello   soddisfatto   con   la   precedente
          destinazione. (L) 
              3. I beni descritti dagli articoli  13,  14,  15  e  16
          della legge 27 maggio 1929,  n.  810,  non  possono  essere
          espropriati se non vi e' il previo  accordo  con  la  Santa
          Sede. 
              4. Gli edifici  aperti  al  culto  non  possono  essere
          espropriati se non per gravi ragioni previo accordo: 
                a) con  la  competente  autorita'  ecclesiastica,  se
          aperti al culto cattolico; 
                b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti  al
          culto pubblico avventista; 
                c) con  il  presidente  delle  Assemblee  di  Dio  in
          Italia, se aperti al culto pubblico delle  chiese  ad  esse
          associate; 
                d) con l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, se
          destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico; 
                e)  con  l'Unione   cristiana   evangelica   battista
          d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese  che  ne
          facciano parte; 
                f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana  in
          Italia   con   l'organo   responsabile   della    comunita'
          interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa; 
                g)  col  rappresentante  di  ogni  altra  confessione
          religiosa, nei casi previsti dalla legge. 
              5. Si applicano le regole  sull'espropriazione  dettate
          dal diritto internazionale generalmente riconosciuto  e  da
          trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L)". 
              - Il titolo V della Costituzione reca: Le  regioni,  le
          provincie, i comuni (articoli 114-133). 
              - Il testo  degli  articoli  4  e  8  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 672 recante: 
          "Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"
          e' il seguente: 
              "Art. 4. - In armonia con la Costituzione e i  principi
          dell'ordinamento  giuridico  della  Repubblica  e  con   il
          rispetto degli obblighi internazionali  e  degli  interessi
          nazionali - tra i quali e'  compreso  quello  della  tutela
          delle minoranze linguistiche locali - nonche'  delle  norme
          fondamentali   delle   riforme   economico-sociali    della
          Repubblica, la regione ha  la  potesta'  di  emanare  norme
          legislative nelle seguenti materie: 
                1) ordinamento degli uffici regionali e del personale
          ad essi addetto; 
                2) ordinamento degli enti para-regionali; 
                3) ordinamento degli enti  locali  e  delle  relative
          circoscrizioni; 
                4)   espropriazione   per   pubblica   utilita'   non
          riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato
          e le materie di competenza provinciale; 
                5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 
                6) servizi antincendi; 
                7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri; 
                8) ordinamento delle camere di commercio; 
                9) sviluppo  della  cooperazione  e  vigilanza  sulle
          cooperative; 
                10) contributi di miglioria  in  relazione  ad  opere
          pubbliche  eseguite  dagli  altri  enti  pubblici  compresi
          nell'ambito del territorio regionale.". 
              "Art. 8. - Le province hanno  la  potesta'  di  emanare
          norme legislative entro  i  limiti  indicati  dall'art.  4,
          nelle seguenti materie: 
                1)  ordinamento  degli  uffici  provinciali   e   del
          personale ad essi addetto; 
                2)  toponomastica,  fermo  restando  l'obbligo  della
          bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano; 
                3) tutela e  conservazione  del  patrimonio  storico,
          artistico e popolare; 
                4) usi e  costumi  locali  ed  istituzioni  culturali
          (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi  carattere
          provinciale;  manifestazioni   ed   attivita'   artistiche,
          culturali ed educative  locali,  e,  per  la  provincia  di
          Bolzano, anche con  i  mezzi  radiotelevisivi,  esclusa  la
          facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive; 
                5) urbanistica e piani regolatori; 
                6) tutela del paesaggio; 
                7) usi civici; 
                8) ordinamento  delle  minime  proprieta'  colturali,
          anche  agli  effetti  dell'art.  847  del  codice   civile;
          ordinamento dei "masi chiusi" e delle  comunita'  familiari
          rette da antichi statuti o consuetudini; 
                9) artigianato; 
                10) edilizia  comunque  sovvenzionata,  totalmente  o
          parzialmente,  da  finanziamenti  a   carattere   pubblico,
          comprese  le  agevolazioni  per  la  costruzione  di   case
          popolari in localita' colpite da calamita' e  le  attivita'
          che enti a carattere extra  provinciale,  esercitano  nelle
          province con finanziamenti pubblici; 
                11) porti lacuali: 
                12) fiere e mercati; 
                13) opere di prevenzione e  di  pronto  soccorso  per
          calamita' pubbliche; 
                14) miniere, comprese le acque  minerali  e  termali,
          cave e torbiere; 
                15) caccia e pesca; 
                16) alpicoltura e  parchi  per  la  protezione  della
          flora e della fauna; 
                17)  viabilita',  acquedotti  e  lavori  pubblici  di
          interesse provinciale; 
                18)   comunicazioni   e   trasporti   di    interesse
          provinciale,  compresi  la   regolamentazione   tecnica   e
          l'esercizio degli impianti di funivia; 
                19) assunzione diretta di  servizi  pubblici  e  loro
          gestione a mezzo di aziende speciali; 
                20) turismo  e  industria  alberghiera,  compresi  le
          guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci; 
                21)   agricoltura,   foreste   e   Corpo   forestale,
          patrimonio zootecnico ed ittico,  istituti  fitopatologici,
          consorzi agrari e stazioni  agrarie  sperimentali,  servizi
          antigrandine, bonifica; 
                22) espropriazione per pubblica utilita' per tutte le
          materie di competenza provinciale; 
                23)  costituzione  e  funzionamento  di   commissioni
          comunali e provinciali per  l'assistenza  e  l'orientamento
          dei lavoratori nel collocamento; 
                24) opere idrauliche della  terza,  quarta  e  quinta
          categoria; 
                25) assistenza e beneficenza pubblica; 
                26) scuola materna; 
                27) assistenza scolastica per i settori di istruzione
          in cui le province hanno competenza legislativa; 
                28) edilizia scolastica; 
                29) addestramento e formazione professionale.". 
              - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo
          1992, n. 266 recante: "Norme di  attuazione  dello  statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto
          tra  atti  legislativi  statali   e   leggi   regionali   e
          provinciali, nonche' la potesta'  statale  di  indirizzo  e
          coordinamento",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          aprile 1992, n. 94, supplemento ordinario, e' il seguente: 
              "Art.  2   (Rapporti   tra   legislazione   statale   e
          legislazione regionale). - 1.  Salvo  quanto  disposto  nel
          comma 4,  la  legislazione  regionale  e  provinciale  deve
          essere adeguata ai  principi  e  norme  costituenti  limiti
          indicati dagli articoli 4 e  5  dello  statuto  speciale  e
          recati da atto legislativo dello Stato  entro  i  sei  mesi
          successivi  alla  pubblicazione  dell'atto  medesimo  nella
          Gazzetta  Ufficiale  o  nel  piu'  ampio  termine  da  esso
          stabilito.   Restano   nel   frattempo    applicabili    le
          disposizioni   legislative    regionali    e    provinciali
          preesistenti. 
              2.  Decorso  il  termine  di  cui  al   comma   1,   le
          disposizioni  legislative  regionali  e   provinciali   non
          adeguate in ottemperanza al comma medesimo  possono  essere
          impugnate  davanti  alla  Corte  costituzionale  ai   sensi
          dell'art. 97 dello statuto speciale per violazione di esso;
          si applicano altresi' la legge  costituzionale  9  febbraio
          1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
              3. L'impugnazione di  cui  al  comma  2  ai  sensi  del
          predetto art. 97 e' proposta entro novanta  giorni,  previa
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  dal  Presidente
          del Consiglio ed  e'  depositata  nella  cancelleria  della
          Corte costituzionale entro venti giorni dalla notificazione
          al presidente della giunta regionale o provinciale. 
              4. Resta in ogni caso ferma l'immediata  applicabilita'
          nel territorio regionale delle leggi costituzionali,  degli
          atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla
          regione o alla provincia autonoma e' attribuita  delega  di
          funzioni statali ovvero  potesta'  legislativa  integrativa
          delle disposizioni statali, di cui agli  articoli  6  e  10
          dello statuto speciale, nonche' delle norme  internazionali
          e comunitarie direttamente applicabili. 
              5. Restano fermi i poteri di  ordinanza  amministrativa
          diretti a provvedere a situazioni eccezionali di necessita'
          ed urgenza, nei  casi,  nei  modi  e  nei  limiti  previsti
          dall'ordinamento. 
              6. L'art. 105 dello statuto speciale si  applica  anche
          quando l'efficacia delle disposizioni legislative regionali
          o provinciali cessa per effetto  di  sentenza  della  Corte
          costituzionale, fermo restando quanto disposto nell'art. 16
          dello statuto speciale.". 
              - Il testo dell'art.  9,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327  recante:  "Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia   di   espropriazione   per   pubblica   utilita'",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
          supplemento ordinario,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 9 (L) (Vincoli derivanti da piani urbanistici). -
          1.  Un  bene   e'   sottoposto   al   vincolo   preordinato
          all'esproprio   quando   diventa   efficace    l'atto    di
          approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua
          variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica
          o di pubblica utilita'. (L) 
              2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di
          cinque anni. Entro tale termine,  puo'  essere  emanato  il
          provvedimento che comporta  la  dichiarazione  di  pubblica
          utilita' dell'opera. (L) 
              3. Se non e'  tempestivamente  dichiarata  la  pubblica
          utilita' dell'opera, il vincolo  preordinato  all'esproprio
          decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art.
          9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              4. Il vincolo preordinato all'esproprio,  dopo  la  sua
          decadenza, puo'  essere  motivatamente  reiterato,  con  la
          rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo
          conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. (L) 
              5. Nel corso dei cinque  anni  di  durata  del  vincolo
          preordinato  all'esproprio,  il  consiglio  comunale   puo'
          motivatamente disporre o autorizzare che  siano  realizzate
          sul bene vincolato opere pubbliche o di  pubblica  utilita'
          diverse  da  quelle  originariamente  previste  nel   piano
          urbanistico generale. In tal caso, se la regione  o  l'ente
          da questa delegato all'approvazione del  piano  urbanistico
          generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine
          di  novanta  giorni,  decorrente  dalla   ricezione   della
          delibera del consiglio comunale e della  relativa  completa
          documentazione, si intende approvata la determinazione  del
          consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone
          l'efficacia. 
              6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla e' innovato
          in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione
          e sulla approvazione degli strumenti urbanistici.". 
              - Il testo dell'art. 14, comma 4, della legge 7  agosto
          1990,  n.  241  recante:  "Nuove  norme   in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti  amministrativi",   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192 e' il seguente: 
              "4. Quando l'attivita' del privato sia  subordinata  ad
          atti di consenso, comunque  denominati,  di  competenza  di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale.". 
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  della  legge  21
          dicembre 2001,  n.  443  recante:  "Delega  al  Governo  in
          materia  di  infrastrutture  ed   insediamenti   produttivi
          strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
          attivita' produttive", pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 299 del 27 dicembre 2001, supplemento ordinario n.  279,
          e' il seguente: 
              "1.  Il  Governo,  nel  rispetto   delle   attribuzioni
          costituzionali delle regioni, individua  le  infrastrutture
          pubbliche  e  private   e   gli   insediamenti   produttivi
          strategici  e  di   preminente   interesse   nazionale   da
          realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del  Paese.
          L'individuazione  e'   operata,   sentita   la   Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato  su
          proposta  dei  Ministri  competenti,  sentite  le   regioni
          interessate, ovvero su proposta delle  regioni,  sentiti  i
          Ministri  competenti,   e   inserito   nel   documento   di
          programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli
          stanziamenti   necessari   per   la   loro   realizzazione.
          Nell'individuare  le  infrastrutture  e  gli   insediamenti
          strategici di cui al  presente  comma  il  Governo  procede
          secondo finalita' di riequilibrio  socio-economico  fra  le
          aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del
          Piano generale dei trasporti. L'inserimento  nel  programma
          di  infrastrutture  strategiche  non  comprese  nel   Piano
          generale dei trasporti costituisce automatica  integrazione
          dello stesso.  Il  Governo  indica  nel  disegno  di  legge
          finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera  i-ter,
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni,  le  risorse  necessarie,  che  integrano  i
          finanziamenti pubblici, comunitari  e  privati  allo  scopo
          disponibili. In sede di prima applicazione  della  presente
          legge il programma  e'  approvato  dal  CIPE  entro  il  31
          dicembre 2001.". 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   21
          dicembre 1999, n.  554  reca:  "Regolamento  di  attuazione
          della  legge  quadro  in  materia  di  lavori  pubblici  il
          febbraio  1994,  n.  109",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000,  supplemento  ordinario
          n. 66/L. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio
          1980, n. 753 reca: "Nuove  norme  in  materia  di  polizia,
          sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e  di
          altri servizi di trasporto", e' pubblicato nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314. 
              - Il decreto ministeriale 1 aprile 1968 reca: "Distanze
          minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella
          edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui
          all'art.  19  della  legge  6  agosto  1967,  n.  765,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1968, n. 96. 
              - Il testo dell'art.  13  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327  recante:  "Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia  di  espropriazione  per  pubblica  utilita'",   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
          supplemento ordinario,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato e' il seguente: 
              "Art.  13  (L)  (Contenuto  ed  effetti  dell'atto  che
          comporta la dichiarazione di pubblica  utilita).  -  1.  Il
          provvedimento che dispone la pubblica  utilita'  dell'opera
          puo' essere emanato fino  a  quando  non  sia  decaduto  il
          vincolo preordinato all'esproprio. (L) 
              2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita'
          si producono anche se non sono espressamente  indicati  nel
          provvedimento che la dispone. (L) 
              3. Nel provvedimento che comporta la  dichiarazione  di
          pubblica  utilita'  dell'opera  puo'  essere  stabilito  il
          termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. 
              4. Se manca l'espressa determinazione  del  termine  di
          cui al comma 3, il decreto di esproprio puo' essere emanato
          entro il termine di cinque anni, decorrente dalla  data  in
          cui  diventa  efficace  l'atto  che  dichiara  la  pubblica
          utilita' dell'opera. 
              5. L'autorita' che ha dichiarato la  pubblica  utilita'
          dell'opera puo' disporre la proroga  dei  termini  previsti
          dai commi 3 e 4 per casi di  forza  maggiore  o  per  altre
          giustificate ragioni.  La  proroga  puo'  essere  disposta,
          anche d'ufficio prima della scadenza del termine e  per  un
          periodo di tempo che non supera i due anni. (L) 
              6. La scadenza del termine entro il quale  puo'  essere
          emanato il decreto  di  esproprio  determina  l'inefficacia
          della dichiarazione di pubblica utilita'. (L) 
              7. Restano in vigore  le  disposizioni  che  consentono
          l'esecuzione delle  previsioni  dei  piani  territoriali  o
          urbanistici, anche di settore o  attuativi,  entro  termini
          maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L) 
              8.  Qualora  il   vincolo   preordinato   all'esproprio
          riguardi  immobili  da  non  sottoporre  a   trasformazione
          fisica, la dichiarazione  di  pubblica  utilita'  ha  luogo
          mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione  ad
          uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate
          le  finalita'  dell'intervento,  i   tempi   previsti   per
          eventuali lavori di manutenzione, nonche' i relativi  costi
          previsti. (L)". 
              - Il testo dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo
          20 agosto 2002, n. 190 recante: "Attuazione della legge  21
          dicembre  2001,  n.  443,  per   la   realizzazione   delle
          infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e
          di  interesse   nazionale",   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002, supplemento  ordinario
          n. 174, e' il seguente: 
              "2. Ai fini dell'assunzione di notizie  e  chiarimenti,
          l'Autorita' puo' convocare, previo congruo preavviso e  con
          indicazione delle circostanze su cui devono essere sentiti,
          i rappresentanti delle pubbliche  amministrazioni,  nonche'
          gli amministratori, i sindaci, i revisori, i  direttori  di
          imprese  e  societa'  e  chiunque  sia  ritenuto  opportuno
          sentire.". 
              - Il testo dell'art. 23,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327  recante:  "Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia   di   espropriazione   per   pubblica   utilita'",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
          supplemento ordinario,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
              "Art.  23  (Contenuto  ed  effetti   del   decreto   di
          esproprio). - 1. Il decreto di esproprio: 
                a)  e'  emanato  entro   il   termine   di   scadenza
          dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilita'; 
                b) indica gli estremi degli atti da cui e'  sorto  il
          vincolo preordinato all'esproprio e del  provvedimento  che
          ha approvato il progetto dell'opera; 
                c) indica quale sia l'indennita' determinata  in  via
          provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata
          dal proprietario o successivamente corrisposta,  ovvero  se
          essa sia  stata  depositata  presso  la  Cassa  depositi  e
          prestiti; 
                d)  da'  atto  della  eventuale  nomina  dei  tecnici
          incaricati di determinare in via definitiva l'indennita' di
          espropriazione, precisando se essa sia stata accettata  dal
          proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se  essa
          sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti; 
                e)  da'  atto   della   eventuale   sussistenza   dei
          presupposti  previsti  dall'art.  22,  comma  1,  e   della
          determinazione urgente della indennita' provvisoria; 
                e-bis) da' atto degli estremi del decreto emanato  ai
          sensi dell'art. 22-bis e del relativo stato di esecuzione; 
                f) dispone il passaggio del diritto di proprieta',  o
          del   diritto   oggetto   dell'espropriazione,   sotto   la
          condizione  sospensiva  che   il   medesimo   decreto   sia
          successivamente notificato ed eseguito; 
                g) e' notificato al proprietario  nelle  forme  degli
          atti  processuali  civili,   con   un   avviso   contenente
          l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora  in  cui  e'
          prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno
          sette giorni prima di essa; 
                h) e' eseguito mediante l'immissione in possesso  del
          beneficiano dell'esproprio, con la redazione del verbale di
          cui all'art. 24. 
              2. Il decreto di esproprio e' trascritto senza  indugio
          presso l'ufficio dei registri immobiliari. (L) 
              3. La notifica del  decreto  di  esproprio  puo'  avere
          luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora  vi  sia
          l'opposizione del proprietario o del possessore  del  bene,
          nel verbale si da' atto dell'opposizione e le operazioni di
          immissione in possesso possono essere  differite  di  dieci
          giorni. (L) 
              4. Le operazioni  di  trascrizione  e  di  voltura  nel
          catasto e nei libri censuari hanno luogo senza  indugio,  a
          cura e a spese del beneficiario dell'esproprio. (R) 
              5. Un estratto del decreto di  esproprio  e'  trasmesso
          entro cinque giorni per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino ufficiale della
          regione nel cui territorio si trova il bene.  L'opposizione
          del terzo e' proponibile entro i trenta  giorni  successivi
          alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale  termine  in
          assenza di impugnazioni, anche per  il  terzo  l'indennita'
          resta fissata nella somma depositata. (L)". 
              - Il testo dell'art. 26,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327  recante:  "Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia   di   espropriazione   per   pubblica   utilita'",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
          supplemento ordinario,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato e' il seguente: 
              "Art. 26  (R)  (Pagamento  o  deposito  dell'indennita'
          provvisoria). - 1. Trascorso il termine  di  trenta  giorni
          dalla notificazione dell'atto determinativo dell'indennita'
          provvisoria,  l'autorita'  espropriante   ordina   che   il
          promotore dell'espropriazione effettui il  pagamento  delle
          indennita' che siano state accettate,  ovvero  il  deposito
          delle altre indennita' presso la Cassa depositi e prestiti.
          (R) 
              1-bis. L'autorita'  espropriante  ordina  il  pagamento
          diretto dell'indennita' al proprietario  nei  casi  di  cui
          all'art. 20, comma 7. (R) 
              2. L'autorita' espropriante puo' ordinare  altresi'  il
          pagamento diretto dell'indennita' al proprietario,  qualora
          questi abbia assunto  ogni  responsabilita'  in  ordine  ad
          eventuali diritti  dei  terzi,  e  puo'  disporre  che  sia
          prestata una idonea  garanzia  entro  un  termine  all'uopo
          stabilito. 
              3. Se il bene e' gravato di ipoteca, al proprietario e'
          corrisposta   l'indennita'   previa   esibizione   di   una
          dichiarazione del titolare  del  diritto  di  ipoteca,  con
          firma  autenticata,  che  autorizza  la  riscossione  della
          somma. (R) 
              4. Se il bene e' gravato da altri diritti reali, ovvero
          se  sono  presentate   opposizioni   al   pagamento   della
          indennita', in assenza di accordo sulle modalita' della sua
          riscossione, il beneficiario  dell'espropriazione  deposita
          la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal  caso,
          l'effettivo  pagamento  ha  luogo   in   conformita'   alla
          pronuncia dell'autorita' giudiziaria, adita su  domanda  di
          chi vi abbia interesse. (R) 
              5. Qualora manchino diritti  dei  terzi  sul  bene,  il
          proprietario puo' in qualunque momento percepire  la  somma
          depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale
          l'importo effettivamente spettante. (R) 
              6. La Cassa depositi e prestiti provvede  al  pagamento
          delle  somme   ricevute   a   titolo   di   indennita'   di
          espropriazione e  in  relazione  alle  quali  non  vi  sono
          opposizioni di terzi, quando il  proprietario  produca  una
          dichiarazione  in  cui  assume  ogni   responsabilita'   in
          relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R) 
              7. Dei provvedimenti di cui ai commi  1  e  2  e'  data
          immediata notizia al  terzo  che  risulti  titolare  di  un
          diritto ed e' curata la pubblicazione, per estratto,  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  o  nel   Bollettino
          ufficiale della regione nel  cui  territorio  si  trova  il
          bene. (R) 
              8. Il provvedimento dell'autorita' espropriante diventa
          esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle
          relative  formalita',  se  non  e'   proposta   dai   terzi
          l'opposizione per  l'ammontare  dell'indennita'  o  per  la
          garanzia. (R) 
              9.  Se  e'   proposta   una   tempestiva   opposizione,
          l'autorita'  espropriante   dispone   il   deposito   delle
          indennita' accettate o convenute presso la Cassa depositi e
          prestiti. (R) 
              10.  Il   promotore   dell'espropriazione   esegue   il
          pagamento  dell'indennita'  accettata  o  determinata   dai
          tecnici, entro il termine di  sessanta  giorni,  decorrente
          dalla  comunicazione  del  decreto  che  ha   ordinato   il
          pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto,  entro
          lo stesso  termine,  l'opposizione  alla  stima  definitiva
          della indennita'. (R) 
              11.  In  seguito  alla  presentazione,  da  parte   del
          promotore  dell'espropriazione,  degli   atti   comprovanti
          l'eseguito  deposito   o   pagamento   dell'indennita'   di
          espropriazione, l'autorita' espropriante emette  senz'altro
          il decreto di esproprio. (R)". 
              - Il testo dell'art.  27  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327  recante:  "Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia   di   espropriazione   per   pubblica   utilita'",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
          supplemento ordinario,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato e' il seguente: 
              "Art.   27    (Pagamento    o    deposito    definitivo
          dell'indennita'  a  seguito  della  perizia  di  stima  dei
          tecnici o della Commissione provinciale). - 1. La relazione
          di stima e' depositata dai tecnici ovvero della Commissione
          provinciale  presso  l'ufficio   per   le   espropriazioni.
          L'autorita' espropriante da' notizia dell'avvenuto deposito
          mediante raccomandata con avviso di ricevimento  e  segnala
          la facolta' di prenderne visione ed estrarne copia. 
              2.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  comunicazione   del
          deposito, l'autorita' espropriante, in base alla  relazione
          peritale e previa  liquidazione  e  pagamento  delle  spese
          della   perizia,   su   proposta   del   responsabile   del
          procedimento autorizza il pagamento dell'indennita', ovvero
          ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e  prestiti.
          (R) 
              3.  In  seguito  alla  presentazione,  da   parte   del
          promotore  dell'espropriazione,  degli   arti   comprovanti
          l'eseguito  deposito   o   pagamento   dell'indennita'   di
          espropriazione, l'autorita' espropriante emette  senz'altro
          il decreto di esproprio. (R)". 
              - Il testo dell'art.  34  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327  recante:  "Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia   di   espropriazione   per   pubblica   utilita'",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
          supplemento ordinario,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato e' il seguente: 
              "Art. 34 (L) (Soggetti aventi titolo all'indennita).  -
          1. L'indennita' di esproprio  spetta  al  proprietario  del
          bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne  sia  anche
          possessore. (L) 
              2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o atto
          di cessione, tutti i diritti relativi al  bene  espropriato
          possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennita'. 
              3. L'espropriante non e' tenuto  ad  intervenire  nelle
          controversie  tra  il  proprietario  e  l'enfiteuta  e  non
          sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra  di  loro
          dell'indennita'. (L) 
              4. Salvo quanto previsto dall'art. 42, il  titolare  di
          un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una
          indennita' aggiuntiva,  puo'  far  valere  il  suo  diritto
          sull'indennita' di esproprio e puo' proporre  l'opposizione
          alla stima, ovvero intervenire nel  giudizio  promosso  dal
          proprietario. (L)". 
              - Il testo  dell'art.  35,  comma  4  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  recante:
          "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia  di  espropriazione  per  pubblica   utilita'",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
          supplemento ordinario,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato e' il seguente: 
              "Art. 35 (L) (Regime fiscale). - 1. Si  applica  l'art.
          81, comma 1, lettera b),  ultima  parte,  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  col  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          qualora sia corrisposta a  chi  non  eserciti  una  impresa
          commerciale una somma a titolo di indennita' di  esproprio,
          ovvero  di  corrispettivo  di  cessione  volontaria  o   di
          risarcimento del danno per  acquisizione  coattiva,  di  un
          terreno ove sia  stata  realizzata  un'opera  pubblica,  un
          intervento  di  edilizia  residenziale   pubblica   o   una
          infrastruttura urbana all'interno delle  zone  omogenee  di
          tipo  A,  B,  C  e  D,  come   definite   dagli   strumenti
          urbanistici. (L) 
              2. Il  soggetto  che  corrisponde  la  somma  opera  la
          ritenuta nella misura del venti  per  cento,  a  titolo  di
          imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il  contribuente
          puo' optare per la tassazione ordinaria, col computo  della
          ritenuta a titolo di acconto. (L) 
              3. Le disposizioni  del  comma  2  si  applicano  anche
          quando il pagamento avvenga a seguito  di  un  pignoramento
          presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione.
          (L) 
              4. Le modalita' di adempimento degli obblighi  previsti
          nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              5. Si applica l'art. 28, secondo comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  per
          il  versamento  della  ritenuta,  per  gli  obblighi  della
          dichiarazione e per le sanzioni da irrogare. (L) 
              6. Gli interessi percepiti per il  ritardato  pagamento
          della somma di cui al comma 1 e l'indennita' di occupazione
          costituiscono  reddito   imponibile   e   concorrono   alla
          formazione dei redditi diversi. (L) 
              - Il testo dell'art.  36  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327  recante:  "Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia   di   espropriazione   per   pubblica   utilita'",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
          supplemento ordinario,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato e' il seguente: 
              "Art. 36 (L) (Determinazione dell'indennita'  nel  caso
          di esproprio per la realizzazione di opere private che  non
          consistano   in   abitazioni   dell'edilizia   residenziale
          pubblica). - 1. Se  l'espropriazione  e'  finalizzata  alla
          realizzazione di opere private di  pubblica  utilita',  che
          non  rientrino   nell'ambito   dell'edilizia   residenziale
          pubblica, convenzionata, agevolata  o  comunque  denominata
          nonche' nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di
          iniziativa   pubblica,   l'indennita'   di   esproprio   e'
          determinata nella misura corrispondente  al  valore  venale
          del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle
          sezioni seguenti. 
              1-bis. E' fatto salvo il disposto dell'art.  27,  comma
          5, della legge 1 agosto 2002, n. 166". 
              - Il testo dell'art. 27, comma 5, della legge 1  agosto
          2002,  n.  166,  recante:  "Disposizioni  in   materia   di
          infrastrutture  e  trasporti",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002,  supplemento  ordinario
          n. 158 e' il seguente: 
              "5.  Il  concorso  dei  proprietari  rappresentanti  la
          maggioranza assoluta del  valore  degli  immobili  in  base
          all'imponibile catastale, ricompresi nel  piano  attuativo,
          e' sufficiente a costituire  il  consorzio  ai  fini  della
          presentazione al comune  delle  proposte  di  realizzazione
          dell'intervento  e  del  relativo  schema  di  convenzione.
          Successivamente  il  sindaco,  assegnando  un  termine   di
          novanta giorni,  diffida  i  proprietari  che  non  abbiano
          aderito  alla  formazione  del  consorzio  ad  attuare   le
          indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo  la
          convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine
          assegnato, il consorzio consegue  la  piena  disponibilita'
          degli immobili ed e' abilitato a promuovere  l'avvio  della
          procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle
          costruzioni  dei  proprietari  non  aderenti.  L'indennita'
          espropriativa, posta a  carico  del  consorzio,  in  deroga
          all'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio  1992,  n.  333,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1992,
          n. 359,  deve  corrispondere  al  valore  venale  dei  beni
          espropriati  diminuito  degli   oneri   di   urbanizzazione
          stabiliti  in   convenzione.   L'indennita'   puo'   essere
          corrisposta anche  mediante  permute  di  altre  proprieta'
          immobiliari site nel comune.". 
              - Il  testo  vigente  dell'art.  37,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  recante:
          "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia  di  espropriazione  per  pubblica   utilita'",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
          supplemento ordinario,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 37 (L) (Determinazione dell'indennita'  nel  caso
          di esproprio di un'area edificabile). - 1. L'indennita'  di
          espropriazione di un'area edificabile e' determinata  nella
          misura pari all'importo, diviso per  due  e  ridotto  nella
          misura del quaranta per cento, pari alla somma  del  valore
          venale del bene e del reddito dominicale netto,  rivalutato
          ai  sensi  degli  articoli  24  e  seguenti   del   decreto
          legislativo 22 dicembre 1986, n. 917,  e  moltiplicato  per
          dieci. (L) 
              2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica se sia
          stato concluso l'accordo di cessione  o  se  esso  non  sia
          stato concluso per fatto non imputabile  all'espropriato  o
          perche'  a  questi  sia  stata   offerta   una   indennita'
          provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli  otto
          decimi di quella determinata in via definitiva. (L) 
              3. Ai soli fini dell'applicabilita' delle  disposizioni
          della presente  sezione,  si  considerano  le  possibilita'
          legali ed effettive di edificazione, esistenti  al  momento
          dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo  di
          cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni
          realizzate abusivamente. (L) 
              4. Salva la disposizione dell'art.  32,  comma  1,  non
          sussistono le possibilita' legali  di  edificazione  quando
          l'area e' sottoposta  ad  un  vincolo  di  inedificabilita'
          assoluta in base alla normativa statale o regionale o  alle
          previsioni  di  qualsiasi  atto  di  programmazione  o   di
          pianificazione  del  territorio,  ivi  compresi  il   piano
          paesistico, il piano del parco,  il  piano  di  bacino,  il
          piano regolatore generale, il programma  di  fabbricazione,
          il piano attuativo di iniziativa pubblica o  privata  anche
          per  una  parte  limitata  del  territorio   comunale   per
          finalita'  di  edilizia  residenziale  o  di   investimenti
          produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi  altro  piano  o
          provvedimento che  abbia  precluso  il  rilascio  di  atti,
          comunque denominati,  abilitativi  della  realizzazione  di
          edifici o manufatti di natura privata. (L) 
              5.   I   criteri   e   i   requisiti    per    valutare
          l'edificabilita'  di  fatto  dell'area  sono  definiti  con
          regolamento da  emanare  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e trasporti. (L) 
              6. Fino alla data di entrata in vigore del  regolamento
          di  cui  al  comma  5,  si  verifica   se   sussistano   le
          possibilita'  effettive  di  edificazione,   valutando   le
          caratteristiche oggettive dell'area. (L) 
              7. L'indennita' e' ridotta ad un importo pari al valore
          indicato nell'ultima dichiarazione  o  denuncia  presentata
          dall'espropriato  ai  fini  dell'imposta   comunale   sugli
          immobili prima della determinazione formale dell'indennita'
          nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e  dall'art.  22,
          comma 1, qualora il valore dichiarato risulti  contrastante
          con la normativa vigente  ed  inferiore  all'indennita'  di
          espropriazione  come   determinata   in   base   ai   commi
          precedenti. (L) 
              8. Se per il bene negli ultimi  cinque  anni  e'  stata
          pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in
          misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennita',  la
          differenza      e'      corrisposta       dall'espropriante
          all'espropriato. (L) 
              9. Qualora l'area edificabile sia  utilizzata  a  scopi
          agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto  anche
          una indennita' pari al valore agricolo medio corrispondente
          al tipo di  coltura  effettivamente  praticato.  La  stessa
          indennita'  spetta  al  fittavolo,   al   mezzadro   o   al
          compartecipante  che,  per  effetto  della  procedura,  sia
          costretto ad abbandonare in  tutto  o  in  parte  il  fondo
          direttamente coltivato,  da  almeno  un  anno,  col  lavoro
          proprio e di quello dei familiari.". 
              - Il testo dell'art.  38  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327  recante:  "Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia   di   espropriazione   per   pubblica   utilita'",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
          supplemento ordinario,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 38 (L) (Determinazione dell'indennita'  nel  caso
          di esproprio di un'area legittimamente edificata). - 1. Nel
          caso di espropriazione di  una  costruzione  legittimamente
          edificata, l'indennita' e' determinata nella misura pari al
          valore venale. (L) 
              2. Qualora la costruzione  ovvero  parte  di  essa  sia
          stata realizzata in assenza della  concessione  edilizia  o
          della autorizzazione  paesistica,  ovvero  in  difformita',
          l'indennita' e' calcolata tenendo conto della sola area  di
          sedime in base all'art. 37 ovvero tenendo conto della  sola
          parte della costruzione realizzata legittimamente. 
              2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata  alla
          sanatoria  della  costruzione,  l'autorita'   espropriante,
          sentito il comune, accerta  la  sanabilita'  ai  soli  fini
          della corresponsione delle indennita'. (L) 
              - Il testo dell'art.  40  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327  recante:  "Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia   di   espropriazione   per   pubblica   utilita'",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
          supplemento ordinario,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 40 (L) (Disposizioni generali). - 1. Nel caso  di
          esproprio  di   un'area   non   edificabile,   l'indennita'
          definitiva e' determinata in base al  criterio  del  valore
          agricolo,  tenendo  conto  delle   colture   effettivamente
          praticate sul fondo e  del  valore  dei  manufatti  edilizi
          legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio
          dell'azienda  agricola,  senza  valutare  la  possibile   o
          l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. 
              2.  Se  l'area   non   e'   effettivamente   coltivata,
          l'indennita'  e'  commisurata  al  valore  agricolo   medio
          corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona  ed
          al valore dei manufatti edilizi legittimamente  realizzati.
          (L) 
              3. Per l'offerta da formulare ai  sensi  dell'art.  20,
          comma  1,   e   per   la   determinazione   dell'indennita'
          provvisoria, si applica il  criterio  del  valore  agricolo
          medio di cui all'art. 41, comma 4, corrispondente  al  tipo
          di coltura in atto nell'area da espropriare. 
              4. Al proprietario coltivatore diretto  o  imprenditore
          agricolo   a   titolo   principale   spetta   un'indennita'
          aggiuntiva, determinata in misura pari al  valore  agricolo
          medio corrispondente  al  tipo  di  coltura  effettivamente
          praticata. (L) 
              5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennita'
          e'  aumentata  delle  somme  pagate  dall'espropriato   per
          qualsiasi   imposta   relativa   all'ultimo   trasferimento
          dell'immobile. (L)". 
              - La rubrica dell'art. 41 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327  recante:  "Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia   di   espropriazione   per   pubblica   utilita'",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
          supplemento ordinario,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' la seguente: 
              "Art. 41 (Commissione  competente  alla  determinazione
          dell'indennita' definitiva).". 
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  42  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  recante:
          "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia  di  espropriazione  per  pubblica   utilita'",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
          supplemento ordinario,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 42 (L) (Indennita' aggiuntive). - 1.  Spetta  una
          indennita'  aggiuntiva  al  fittavolo,  al  mezzadro  o  al
          compartecipante   che,   per   effetto   della    procedura
          espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad
          abbandonare  in  tutto  o  in  parte  l'area   direttamente
          coltivata da almeno un anno prima della data in cui  vi  e'
          stata la dichiarazione di pubblica utilita'. (L) 
              2. L'indennita'  aggiuntiva  e'  determinata  ai  sensi
          dell'art. 40, comma 4, ed e' corrisposta a seguito  di  una
          dichiarazione dell'interessato  e  di  un  riscontro  della
          effettiva sussistenza dei relativi presupposti.". 
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  recante:
          "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia  di  espropriazione  per  pubblica   utilita'",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
          supplemento ordinario,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 43 (L) (Utilizzazione senza titolo di un bene per
          scopi di interesse pubblico). - 1. Valutati  gli  interessi
          in conflitto, l'autorita' che utilizza un bene immobile per
          scopi di interesse  pubblico,  modificato  in  assenza  del
          valido   ed   efficace   provvedimento   di   esproprio   o
          dichiarativo della pubblica  utilita',  puo'  disporre  che
          esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile  e  che
          al proprietario vadano risarciti i danni. (L) 
              2. L'atto di acquisizione: 
                a)  puo'  essere  emanato  anche  quando  sia   stato
          annullato l'atto da cui sia sorto  il  vincolo  preordinato
          all'esproprio, l'atto  che  abbia  dichiarato  la  pubblica
          utilita' di un'opera o il decreto di esproprio; 
                b) da' atto delle circostanze che hanno condotto alla
          indebita utilizzazione dell'area, indicando,  ove  risulti,
          la data dalla quale essa si e' verificata; 
                c) determina la misura del risarcimento del  danno  e
          ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni,
          senza pregiudizio per l'eventuale azione gia' proposta; 
                d) e' notificato al proprietario  nelle  forme  degli
          atti processuali civili; 
                e) comporta il passaggio del diritto di proprieta'; 
                f) e' trascritto senza indugio presso  l'ufficio  dei
          registri immobiliari; 
                g)  e'  trasmesso  all'ufficio  istituito  ai   sensi
          dell'art. 14, comma 2. (L) 
              3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati
          nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla
          restituzione di un bene utilizzato per scopi  di  interesse
          pubblico, l'amministrazione  che  ne  ha  interesse  o  chi
          utilizza   il   bene   puo'   chiedere   che   il   giudice
          amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o  della
          domanda, disponga la condanna al  risarcimento  del  danno,
          con esclusione della restituzione del bene senza limiti  di
          tempo. (L) 
              4. Qualora il giudice amministrativo abbia  escluso  la
          restituzione del  bene  senza  limiti  di  tempo  ed  abbia
          disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorita'
          che ha disposto l'occupazione  dell'area  emana  l'atto  di
          acquisizione, dando  atto  dell'avvenuto  risarcimento  del
          danno. Il decreto e' trascritto nei registri immobiliari, a
          cura e spese della medesima autorita'. (L) 
              5. Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano, in quanto compatibili, anche quando  un  terreno
          sia stato utilizzato per finalita' di edilizia residenziale
          pubblica, agevolata  e  convenzionata  nonche'  quando  sia
          imposta una  servitu'  di  diritto  privato  o  di  diritto
          pubblico ed il  bene  continui  ad  essere  utilizzato  dal
          proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. (L) 
              6. Salvi i casi in cui la  legge  disponga  altrimenti,
          nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento  del
          danno e' determinato: 
                a) nella misura corrispondente  al  valore  del  bene
          utilizzato  per  scopi   di   pubblica   utilita'   e,   se
          l'occupazione riguarda un terreno edificabile,  sulla  base
          delle disposizioni dell'art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7; 
                b) col computo degli interessi moratori, a  decorrere
          dal giorno in cui  il  terreno  sia  stato  occupato  senza
          titolo. (L) 
              6-bis. Ai sensi dell'art. 3 della legge 1 agosto  2002,
          n. 166, l'autorita' espropriante puo' procedere,  ai  sensi
          dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio  a
          carico dei soggetti beneficiari,  l'eventuale  acquisizione
          del diritto di servitu' al patrimonio di soggetti,  privati
          o  pubblici,  titolari  di  concessioni,  autorizzazioni  o
          licenze o che svolgono, anche in base alla  legge,  servizi
          di  interesse   pubblico   nei   settori   dei   trasporti,
          telecomunicazioni, acqua, energia. (L)". 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 1  agosto  2002,  n.
          166 recante: "Disposizioni in materia di  infrastrutture  e
          trasporti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181  del
          3  agosto  2002,  supplemento  ordinario,  n.  158,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 3 (Disposizioni in materia di servitu). -  1.  Le
          procedure impositive di servitu' previste  dalle  leggi  in
          materia di trasporti,  telecomunicazioni,  acque,  energia,
          relative a servizi  di  interesse  pubblico,  si  applicano
          anche  per  gli  impianti  che  siano  stati   eseguiti   e
          utilizzati prima della data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, fermo restando il diritto  dei  proprietari
          delle aree interessate alle relative indennita'. 
              2. Ai fini di cui  al  comma  1,  sono  fatti  salvi  i
          diritti acquisiti dagli aventi titolo fino  all'imposizione
          della servitu'. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di espropriazione per pubblica utilita', di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
          n. 327, l'autorita' espropriante puo' procedere,  ai  sensi
          dell'art. 43 del  medesimo  testo  unico,  disponendo,  con
          oneri di  esproprio  a  carico  dei  soggetti  beneficiari,
          l'eventuale  acquisizione  del  diritto  di   servitu'   al
          patrimonio di soggetti, privati  o  pubblici,  titolari  di
          concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche
          in base alla  legge,  servizi  di  interesse  pubblico  nei
          settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
          settembre 1997, n. 318, sono autorita' esproprianti ai fini
          di cui all'art. 3, comma 1, lettera b),  del  citato  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  8
          giugno 2001, n. 327.". 
              - Il testo dell'art.  45  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  recante:  "Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia   di   espropriazione   per   pubblica   utilita'",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
          supplemento ordinario,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 45 (Disposizioni generali). - 1. Fin da quando e'
          dichiarata la pubblica utilita' dell'opera e fino alla data
          in cui e' eseguito il decreto di esproprio, il proprietario
          ha  il  diritto  di  stipulare  col  soggetto  beneficiario
          dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua
          quota di proprieta'. 
              2. Il corrispettivo dell'atto di cessione: 
                a) se riguarda un'area edificabile, e'  calcolato  ai
          sensi dell'art. 37, senza la  riduzione  del  quaranta  per
          cento; 
                b)  se  riguarda   una   costruzione   legittimamente
          edificata, e' calcolato nella misura  venale  del  bene  ai
          sensi dell'art. 38; 
                c) se riguarda un'area non edificabile, e'  calcolato
          aumentando del cinquanta  per  cento  l'importo  dovuto  ai
          sensi dell'art. 40, comma 2-bis; 
                d) se riguarda  un'area  non  edificabile,  coltivata
          direttamente dal proprietario, e'  calcolato  moltiplicando
          per tre l'importo  dovuto  ai  sensi  dell'art.  40,  comma
          2-bis. In tale caso non compete l'indennita' aggiuntiva  di
          cui all'art. 40, comma 4. 
              3.  L'accordo  di  cessione  produce  gli  effetti  del
          decreto di esproprio e non li  perde  se  l'acquirente  non
          corrisponde la somma entro il termine concordato. (L) 
              4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          del capo X. (L)". 
              - L'art. 16 del regio decreto 3 giugno  1940,  n.  1357
          recante: "Regolamento per  l'applicazione  della  legge  29
          giugno 1939,  n.  1497,  sulla  protezione  delle  bellezze
          naturali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5
          ottobre 1940, e' il seguente: 
              "Art. 16. - Il regio soprintendente prima di provvedere
          sui  progetti  di  lavori  presentatigli  ai  termini   del
          precedente articolo puo' consigliare  quelle  modificazioni
          le quali valgono a  ottenere  che  movimenti  e  valori  di
          masse, effetti di chiaro scuro, importanza e  distribuzione
          di elementi decorativi, rapporti di colore  armonizzino  le
          nuove o rinnovate costruzioni con l'ambiente  in  cui  esse
          debbano  sorgere.  Egli  puo'  consigliare  altresi'  norme
          particolareggiate  sulla  vegetazione  da  introdurre  come
          elemento sussidiario dell'architettura. Quando l'entita'  o
          la natura dei lavori lo richieda, il regio  soprintendente,
          concessa  l'autorizzazione  di  massima,  ha  facolta'   di
          richiedere, prima di concedere l'autorizzazione definitiva,
          che  gli  siano   presentati   i   progetti   d'esecuzione.
          L'autorizzazione  vale  per  un  periodo  di  cinque  anni,
          trascorso il quale, l'esecuzione dei progettati lavori deve
          essere sottoposta a nuova autorizzazione.". 
              - Il testo dell'art.  54  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327  recante:  "Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia   di   espropriazione   per   pubblica   utilita'",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
          supplemento ordinario,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 54 (L) (Opposizioni alla  stima).  -  1.  Decorsi
          trenta giorni dalla comunicazione  prevista  dall'art.  27,
          comma  2,  il  proprietario   espropriato,   il   promotore
          dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse  puo'
          impugnare innanzi alla corte d'appello, nel  cui  distretto
          si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti  di
          nomina dei periti e di determinazione  dell'indennita',  la
          stima fatta dai tecnici o dalla Commissione provinciale, la
          liquidazione delle spese di stima e comunque puo'  chiedere
          la determinazione giudiziale dell'indennita'. (L) 
              2. L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a  pena
          di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente
          dalla notifica del decreto di esproprio  o  dalla  notifica
          della stima peritale, se  quest'ultima  sia  successiva  al
          decreto di esproprio. (L) 
              3. L'opposizione alla stima e'  proposta  con  atto  di
          citazione   notificato   all'autorita'   espropriante,   al
          promotore  dell'espropriazione   e,   se   del   caso,   al
          beneficiario   dell'espropriazione,   se   attore   e'   il
          proprietario  del  bene,  ovvero  notificato  all'autorita'
          espropriante e al proprietario del bene, se  attore  e'  il
          promotore dell'espropriazione. (L) 
              4.  L'atto  di  citazione  va   notificato   anche   al
          concessionario dell'opera pubblica, se a questi  sia  stato
          affidato il pagamento dell'indennita'. (L) 
              5.   Trascorso   il   termine   per   la   proposizione
          dell'opposizione  alla  stima,  l'indennita'   e'   fissata
          definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L)". 
              - Il testo dell'art.  55  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327  recante:  "Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia   di   espropriazione   per   pubblica   utilita'",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
          supplemento ordinario,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 55 (L) (Occupazioni senza titolo, anteriori al 30
          settembre 1996). - 1. Nel caso di utilizzazione di un suolo
          edificabile per scopi di pubblica utilita', in assenza  del
          valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del
          30  settembre  1996,  ai  fini  della  determinazione   del
          risarcimento del danno  si  applicano  i  criteri  previsti
          dall'art. 37, comma 1, con esclusione della  riduzione  del
          quaranta per cento e con  l'incremento  dell'importo  nella
          misura del dieci per cento. (L) 
              2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla
          data del 1 gennaio 1997. (L)". 
              - Il testo dell'art.  57  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  322,  recante:  "Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia   di   espropriazione   per   pubblica   utilita'",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
          supplemento ordinario,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 57 (Ambito di applicazione  della  normativa  sui
          procedimenti in corso). - 1. Le disposizioni  del  presente
          testo unico non si applicano ai progetti per i quali,  alla
          data  di  entrata  in  vigore  dello  stesso  decreto,  sia
          intervenuta  la   dichiarazione   di   pubblica   utilita',
          indifferibilita' ed urgenza.  In  tal  caso  continuano  ad
          applicarsi tutte le normative vigenti a tale data. (L)". 
              2. Restano in  vigore  le  disposizioni  regionali  che
          attribuiscono ad autorita'  diverse  dal  presidente  della
          Regione la competenza ad  adottare  atti  del  procedimento
          espropriativo. (L) 
              - Il testo dell'art.  58  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327  recante:  "Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia   di   espropriazione   per   pubblica   utilita'",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
          supplemento ordinario,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 58 (L) (Abrogazione di norme). - 1. Con l'entrata
          in  vigore  del  presente  testo  unico,  sono  o   restano
          abrogati, fatto salvo quanto previsto dall'art.  57,  comma
          1, 
                1) la legge 25 giugno 1865,  n.  2359,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni; 
                2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188; 
                3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892; 
                4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003; 
                5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004; 
                6) l'art. 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730; 
                7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902; 
                8) l'art. 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980; 
                9) l'art. 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382; 
                10) la legge 7 luglio 1902, n. 290; 
                11) l'art. 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306; 
                12) l'art. 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140; 
                13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27; 
                14) l'art. 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293; 
                15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n.
          351; 
                16) l'art. 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255; 
                17) l'art. 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390; 
                18) la legge 7 luglio 1907, n. 417; 
                19) gli articoli 76 e 77 della legge 7  luglio  1907,
          n. 429, come modificati dalla legge 7 aprile 1921, n.  368,
          e dall'art. 1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119; 
                20) gli articoli 5 e 18 della legge 11  luglio  1907,
          n. 502; 
                21) l'art. 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844; 
                22) l'art. 20 del regio decreto 27 febbraio 1908,  n.
          89 (20/a); 
                23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908,  n.
          116; 
                24) la  legge  5  luglio  1908,  n.  351,  modificata
          dall'art. 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258; 
                25) la legge 5 luglio 1908, n. 378; 
                26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio
          1908, n. 445; 
                27) gli articoli 3 e 4 della legge 12  gennaio  1909,
          n. 12; 
                28) l'art. 3 del decreto-legge  25  aprile  1909,  n.
          217; 
      29) l'art. 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n.  264;  30)  il
      decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542; 
                31) gli articoli 4 e 12 delle leggi 30  giugno  1909,
          n. 407; 
                32) l'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578; 
                33) l'art. 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311; 
                34) l'art. 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487; 
                35) l'art. 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575; 
                36) l'art. 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798; 
                37) la legge 12 luglio 1912, n. 783; 
                38) la legge 16 giugno 1912, n. 619; 
                39) la legge 23 giugno 1912, n. 621; 
                40) la legge 30 giugno 1912, n. 746; 
                41) la legge 12 luglio 1912, n. 866; 
                42) la legge 21 luglio 1912, n. 902; 
                43) la legge 25 maggio 1913, n. 553; 
                44) la legge 26 giugno 1913, n. 776; 
                45) la legge 26 giugno 1913, n. 807; 
                46) la legge 5 giugno 1913, n. 525; 
                47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205; 
                48) l'art. 3 del regio decreto-legge 29 aprile  1915,
          n. 582; 
                49) gli  articoli  da  173  a  185  del  testo  unico
          approvato col regio decreto 19 agosto 1917, n.  1399,  come
          modificati dall'art. 2 del decreto-legge 3  novembre  1918,
          n. 1857, dall'art. 1 del decreto-legge 31 dicembre 1923, n.
          3146, dall'art. 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n.  494,
          dall'art. 2, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1928,
          n. 3193, dall'art. 1 del decreto-legge 21 dicembre 1933, n.
          1919, dalla legge il dicembre 1952, n. 2467; 
                50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio  1919,  n.
          219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290; 
                51) gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34  e  39
          del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422; 
                52) il regio decreto 11 marzo 1923, n. 691; 
                53) gli  articoli  39  e  48  del  regio  decreto  30
          dicembre 1923, n. 3267; 
                54) la legge 3 aprile 1926, n. 686; 
                55) l'art. 109 del regio decreto 5 febbraio 1928,  n.
          577; 
                56) l'art. 4 del regio decreto-legge 8  luglio  1931,
          n. 981; 
                57) l'art. 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355; 
                58) l'art. 2, secondo comma, della legge 20  dicembre
          1932, n. 1849, come sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n.
          180; 
                59) il testo unico delle disposizioni sulle  acque  e
          sugli impianti elettrici, approvato col  regio  decreto  11
          dicembre 1933, n. 1775, limitatamente agli articoli 29, 33,
          34 e 123 ed alle altre norme riguardanti l'espropriazione; 
                60)  l'art.  46,  quarto  comma,  del   testo   unico
          approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165; 
                61) l'art. 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939,
          n. 302, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;  come
          modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426, limitatamente
          alle norme riguardanti l'espropriazione. 
                62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
          22, 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; 
                63) l'art. 7 del decreto legislativo 10  marzo  1945,
          n. 154; 
                64) l'art. 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947,
          n. 261; 
                65) l'art. 4  del  decreto  legislativo  14  dicembre
          1947, n. 1598; 
                66) gli articoli 2 e 5  del  decreto  legislativo  11
          marzo 1948, n. 409; 
                67) l'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile  1948,
          n. 740; 
                68) gli articoli 1 e 7 della legge 9  dicembre  1948,
          n. 1482; 
                69) l'art. 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43; 
                70) l'art. 21, secondo comma, della  legge  2  luglio
          1949, n. 408; 
                71) l'art. 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950,  n.
          225; 
                72) la legge 12 maggio 1950, n. 230; 
                73) l'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646; 
                74) la legge 21 ottobre 1950, n. 841; 
                75) gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n.
          528; 
                76) l'art. 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295; 
                77) l'art. 3 della legge 22 marzo 1952 n. 166; 
                78) l'art. 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136; 
                79) l'art. 5, secondo comma, della legge  9  febbraio
          1954, n. 640; 
                80) l'art. 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645; 
                81) l'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, come
          modificato dall'art. 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166; 
                82) l'art. 8.della legge 21 maggio 1955, n. 463; 
                83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come modificata
          dalla legge 10 ottobre 1969, n. 739; 
                84) l'art. 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528; 
                85) l'art. 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729; 
                86) la legge 1 dicembre 1961, n. 1441; 
                87) l'art. 12 della legge 18  aprile  1962,  n.  167,
          come sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 904; 
                88)  l'art.  2  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 25 febbraio 1965, n. 138; 
                89)  l'art.  9  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 18 marzo 1965, n. 342; 
                90) l'art. 1, comma 2,  del  decreto-legge  29  marzo
          1966, n. 128, come convertito nella legge 26  maggio  1966,
          n. 311; 
                91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della  legge  23
          febbraio 1967, n. 104; 
                92) l'art. 14, ultimo comma, della  legge  28  luglio
          1967, n. 1641; 
                93) gli articoli 29 e 147 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523; 
                94)  gli  articoli  11  e  13  del  decreto-legge  27
          febbraio 1968, n. 79, come convertito nella legge 18  marzo
          1968, n. 241; 
                95) la legge 20 marzo 1968, n. 391; 
                96) l'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187; 
                97) l'art. 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21; 
                98) l'art. 64,  primo  comma,  del  decreto-legge  26
          ottobre 1970,  n.  745,  come  convertito  nella  legge  18
          dicembre 1970, n. 1034; 
      99) il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865; 
      100) l'art. 15, secondo comma, della legge 1  giugno  1971,  n.
      291; 
                101) l'art. 1-ter del decreto legge 28 dicembre 1971,
          n. 1119, come convertito nella legge 25 febbraio  1972,  n.
          13; 
                102) il decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          dicembre 1972, n. 1036; 
                103) l'art. 185 del testo unico approvato col decreto
          del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
                104) l'art. 4 del decreto-legge 12 febbraio 1973,  n.
          8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94; 
                105) l'art. 4, primo comma del decreto-legge 2 maggio
          1974, n. 115, come convertito nella legge 27  giugno  1974,
          n. 247; 
                106) l'art. 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178; 
                107) l'art. 106  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
                108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma,  della
          legge 3 gennaio 1978, n. 1, e  successive  modificazioni  e
          integrazioni; 
                109) gli articoli 49 e 135 del testo unico  approvato
          col decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
          n. 218; 
                110) l'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 agosto 1978, n. 988; 
                111) il decreto del Presidente  della  Repubblica  11
          maggio 1979, n. 468; 
                112) l'art. 8, ottavo comma, della  legge  24  aprile
          1980, n. 146; 
                113) la legge 29 luglio 1980, n. 385; 
                114) l'art. 3, quinto  comma,  del  decreto-legge  26
          novembre 1980, n.  776,  come  convertito  nella  legge  22
          dicembre 1980, n. 874; 
                115)  il  decreto-legge  8  gennaio   1981,   n.   4,
          convertito nella legge 12marzo 1981, n. 58; 
                116) l'art. 80 del decreto-legge 18  marzo  1981,  n.
          75, come convertito nella legge 14maggio 1981, n. 219, come
          recepito nell'art. 37 del testo unico approvato col decreto
          legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la parte  riguardante
          la determinazione dell'indennita' di esproprio; 
                117)  il  decreto  legge  28  luglio  1981,  n.  396,
          convertito nella legge 28 settembre 1981, n. 535; 
                118)  il  decreto  legge  29  maggio  1982,  n.  298,
          convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481; 
                119) la legge 29 luglio 1982, n. 481; 
                120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943; 
                121) il  decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.  747,
          convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18; 
                122)  l'art.  6,   quarto   e   quinto   comma,   del
          decreto-legge 28 febbraio 1984,  n.  19,  convertito  nella
          legge 18 aprile 1984, n. 80; 
                123) l'art. 1,  comma  5-bis,  del  decreto-legge  22
          dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1 marzo 1985,
          n. 42; 
                124) l'art. 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n.
          372; 
                125) l'art. 1, comma 1, numero 3,  del  decreto-legge
          28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge  18  aprile
          1986, n. 119; 
                126) l'art. 14 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n.
          534, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47; 
                127) l'art. 3, primo comma, della  legge  27  ottobre
          1988, n. 458; 
                128) l'art. 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 
                129) gli articoli 7 ed  8  della  legge  15  dicembre
          1990, n. 396, per la parte  riguardante  la  determinazione
          dell'indennita' di esproprio; 
                130) la legge 20 maggio 1991, n. 158; 
                131) l'art. 11, comma  9,  della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413; 
                132) la legge 20 maggio 1991, n. 158; 
                133) l'art. 5-bis del decreto-legge 11  luglio  1992,
          n. 333, come convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359; 
                134) l'art. 16 del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 504; 
                135) l'art. 1, comma  65,  della  legge  28  dicembre
          1995, n. 549; 
                136) l'art. 3, comma  65,  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662; 
                137) l'art. 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265; 
                138) l'art. 121 del testo unico approvato col decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
                139) l'art. 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285; 
                140) l'art. 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001,  n.
          59; 
                141) tutte le altre norme di legge e di  regolamento,
          riguardanti  gli  atti  ed  i   procedimenti   volti   alla
          dichiarazione di pubblica utilita' o di indifferibilita'  e
          urgenza, all'esproprio all'occupazione  d'urgenza,  nonche'
          quelle riguardanti  la  determinazione  dell'indennita'  di
          espropriazione o di occupazione d'urgenza.". 
              - Il testo dell'art.  59  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327  recante:  "Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia   di   espropriazione   per   pubblica   utilita'",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189,
          supplemento ordinario,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente: 
              "Art. 59 (Entrata in vigore del testo unico). -  1.  Le
          disposizioni del presente testo unico entrano in  vigore  a
          decorrere dal 30 giugno 2003.".