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LEGGE 30 giugno 1904, n. 293

Che autorizza la spesa straordinaria di L. 107,650.000 da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici. (004U0293)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-6-2002
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Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327))
((8))
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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.