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DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 novembre 1918, n. 1857

Che proroga, fino a sei mesi dopo la pace, i termini contenuti nel testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n.1399. (018U1857)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/1924)
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Testo in vigore dal:  8-2-1924
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Art. 2




All'art. 185 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, è aggiunto il seguente comma:

«Con decreto del prefetto può essere concessa una ulteriore proroga di anno in anno, fino ad un altro quinquennio, per ciascuno dei Comuni per i quali ne sia riconosciuta la necessità».
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 31 dicembre 1923, n. 3146, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E prorogato fino al 31 dicembre 1928 il termine di cui all'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1857, entro il quale può essere protratta con decreto del Prefetto, di anno in anno, per ciascuno dei Comuni per i quali ne sia riconosciuta la necessità, la occupazione temporanea dei terreni occorsi per baraccamenti o per altre esigenze, nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908".