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LEGGE 23 luglio 1985, n. 372

Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  1-1-2002
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Art. 5

1. Alla dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, è conferita la tenuta di Capocotta ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano già in dotazione del Presidente della Repubblica.
2. L'ampliamento della tenuta di Castelporziano è dichiarato di pubblica utilità e le relative opere sono dichiarate indifferibili ed urgenti.
3. A tal fine è autorizzata l'espropriazione dei beni compresi nell'area delimitata da un lato dal confine con l'attuale tenuta di Castelporziano, da un altro lato con la strada provinciale di Pratica di Mare, da un terzo lato dalla strada litoranea di Torvaianica e da un quarto lato dalla strada di congiunzione tra le due predette che corre sul confine che delimita il comune di Roma e il comune di Pratica di Mare.
4. I termini di inizio e compimento dell'espropriazione e dei lavori sono stabiliti, rispettivamente, in tre e cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R 8 GIUGNO 2001, N. 327))
.
((1))
6. Per quanto non diversamente previsto si applicano le norme
stabilite dalla legge 25 giugno 1865, numero 2359.
7. Il procedimento di espropriazione è iniziato dalla intendenza di finanza di Roma con la richiesta di determinazione dell'indennità all'ufficio tecnico erariale.
8. La stima dell'ufficio tecnico ha gli effetti della perizia giudiziaria. Competente per l'opposizione prevista dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è la corte di appello di Roma.
9. L'espropriazione è pronunciata previo esperimento della procedura di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 5 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 5 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 5 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 5 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.