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LEGGE 8 marzo 1968, n. 180

Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari.

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Testo in vigore dal:  6-4-1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - Le servitù indicate nell'articolo 1 possono consistere:
a) nel divieto temporaneo di transito o di sosta di persone, animali, veicoli;
b) nel divieto di aprire strade, scavare fossi o canali aventi sezione superiore a metri quadrati 0,1, fare elevazioni di terra o altre materie, aprire o esercitare cave di qualunque specie o altri vani, impiantare linee elettriche e cavi telefonici, condotte di acqua, di gas o liquidi infiammabili, fare determinate piantagioni o determinate operazioni campestri, tenere depositi di materie infiammabili, installare o esercitare macchinari o apparati elettrici, tenere fucine o altri impianti provvisti di focolare, con o senza fumaiolo;
c) nel divieto di fabbricare muri o edifici, di sopraelevare quelli esistenti o di adoperare nella costruzione alcuni materiali.
Ai proprietari degli immobili colpiti dalle servitù previste nel presente articolo spetta, per la durata del vincolo, un indennizzo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario dei terreni e al reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposta complementare progressiva.
Tale indennizzo è stabilito in un quinto dei predetti redditi per la servitù di cui alla lettera a), in un quarto per la servitù di cui alle lettere b) e c), in un terzo in caso di concorso di servitù di due o più lettere".