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DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1970, n. 745

Provvedimenti straordinari per la ripresa economica.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 (in G.U. 23/12/1970, n.323).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
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Testo in vigore dal:  1-1-2002
aggiornamenti all'articolo

Art. 64

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327))
.
((17))

Per i fabbricati o porzioni di fabbricati per i quali i lavori abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1971, i benefici fiscali previsti dal precedente comma sono concessi a condizione che i fabbricati siano completati in ogni loro parte entro il 31 dicembre 1973 e che si tratti:
a) di costruzioni eseguite in proprio dallo Stato, dai comuni o da enti pubblici autorizzati a costruire abitazioni di tipo economico e popolare o di costruzioni ammesse a contributo dello Stato;
b) di costruzioni realizzate nell'ambito dei piani di zona redatti in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e, se eseguite da privati, date in locazione alle condizioni previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1965, n. 904, o occupate direttamente dal proprietario;
c) di fabbricati costruiti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, sempre che il costo dell'area coperta e delle pertinenze non superi il quarto del valore della sola costruzione;
d) di alloggi aventi una superficie utile non superiore ai 130 metri quadrati e che non abbiano oltre due caratteristiche fra quelle indicate nella tabella allegata al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969;
e) di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260. (4)
I benefici previsti dal primo comma non si applicano alle costruzioni autorizzate ai sensi dell'articolo 17, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, e non ultimate entro il biennio dall'inizio dei lavori.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 28 dicembre 1971, n.1119 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 1972, n.13 ha disposto (con l'art. 1-bis) che "Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, quale risulta sostituito dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 1 giugno 1971, n. 291, devono intendersi nel senso che non abbiano modificato il trattamento fiscale di maggior favore in materia di imposta di consumo sui materiali da costruzione previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, dall'articolo 33 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, dal secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e dal secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26"
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 1 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 1 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 1 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 1 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.