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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 1999, n. 448

Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/2005)
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Testo in vigore dal: 16-12-1999
al: 17-6-2005
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                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Vista  la  legge  9  luglio  1990, n. 185, recante "Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento";
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23
febbraio  1991, n. 94, recante "Regolamento di esecuzione della legge
9 luglio 1990, n. 185";
  Considerata  la  necessita'  di  emanare  un  nuovo  regolamento di
esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi degli articoli
29  e  30 della legge medesima, che tenga conto delle mutate esigenze
di integrazione europea del settore;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 21 giugno 1999;
  Ritenuta   la  necessita'  di  omettere,  nel  testo  del  presente
regolamento,  il  riferimento all'articolo 13, comma 4, della legge 9
luglio  1990, n. 185, contenuto nell'articolo 7, comma 4, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1991, n. 94, al
fine di tenere conto della sopravvenuta abrogazione di detta norma da
parte  dell'articolo  13,  comma  4, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            Abbreviazioni
  1.  Nel  presente  regolamento le seguenti denominazioni abbreviate
corrispondono:
  a)  "la  legge, alla legge, della legge", alla legge 9 luglio 1990,
n. 185;
  b)  "materiali",  ai  materiali  di armamento di cui all'articolo 2
della legge;
  c)   "elenco",   all'elenco  dei  materiali  di  armamento  di  cui
all'articolo 2, comma 3, della legge;
  d)   "registro",   al  registro  nazionale  delle  imprese  di  cui
all'articolo 3 della legge;
  e)  "operatore" e "operatori", ai soggetti interessati a ottenere o
che  abbiano ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nullaosta di
cui  alla legge nonche' ai richiedenti le transazioni bancarie di cui
all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento;
  f)  "operazione"  ed  "operazioni", a esportazione ed importazione,
definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione,
concessione   di   licenze   di   fabbricazione  e  trasformazione  o
adattamento di materiali e mezzi di cui all'articolo 1 e all'articolo
2,  commi  5  e  7,  della  legge;  prestazione  di  servizi  di  cui
all'articolo  2,  comma  6,  all'articolo  9,  comma 5, lettera a), e
all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge;
  g)  "comitato",  al comitato consultivo di cui all'articolo 7 della
legge;
  h)  "CIPE", Comitato interministeriale programmazione economica, in
sostituzione,  ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma
21,  legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 6 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20  aprile  1994,  n.  373,  del CISD,
Comitato  interministeriale  per gli scambi di materiali di armamento
per la difesa di cui all'articolo 6 della legge.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui'  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R.
          28  dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
                           Nota al titolo:
         - Per la legge 9 luglio 1990, n. 185, vedasi nelle
          note  alle premesse.
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge  n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di  Governo     e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima deIla loro emazione".
            -  I    testi  degli  articoli   29 e 30   della legge n.
          185/1990 (Nuove nome   sul  controllo    dell'esportazione,
          importazione   e transito  dei materiali di armamento) sono
          i seguenti:
            "Art.  29  (Regolamento  di  esecuzione).    -  1.  Entro
          centoventi   giorni  dall'entrata     in    vigore    della
          presente   legge,   con   decreto    del  Presidente    del
          Consiglio    dei   Ministri,   sara'   emanato   ai   sensi
          dell'art.  17 della  legge 23  agosto   1988, n.   400,  il
          regolamento contenente le norme di esecuzione".
            "Art.  30    (Distacco  di    personale).  -  1.   Per lo
          svolgimento delle attivita' connesse   al rilascio    delle
          autorizzazioni    previste  dalla  presente    legge,   nel
          regolamento  d'esecuzione   di   cui all'art.   29  saranno
          amanate,    ai  sensi  degli   articoli 56 e seguenti   del
          decreto del Presidente  della Repubblica 10 gennaio   1957,
          n.  3,  nome   per il distacco  al Ministero  degli  affari
          esteri  di  personale di  altre amministrazioni".
            -  Il  testo  dell'art.  13 della legge n. 185/1990 e' il
          seguente:
            "Art. 13   (Autorizzazione). -  1.    Il  Ministro  degli
          affari  esteri,  sentito  il  comitato   di cui all'art. 7,
          autorizza di   concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,
          l'esportazione  e  l'importazione, definitive o temporanee,
          ed  il transito  dei materiali  di armamento,   nonche'  la
          cessione    all'estero  delle    licenze  industriali    di
          produzione  dello stesso materiale e la riesportazione   da
          parte   dei   Paesi   importatori.     L'eventuale  rifiuto
          dall'autorizzazione dovra' essere motivato.
            2. L'autorizzazione  di cui al   comma  1  e'  rilasciata
          dal Ministro degli  affari esteri  senza  il  previo parere
          del  comitato di  cui all'art. 7 per le operazioni:
               a) previste dall'art. 9, comma 4;
            b)   che   hanno   avuto  il  nullaosta  alle  trattative
          contrattuali di cui all'art. 9, comma 5.
            3.   Dell'autorizzazione    va   data   notizia      alle
          amministrazioni interessate.
            4.     Decorsi    sessanta    giorni    dalla  data    di
          presentazione  della domanda di   autorizzazione  di    cui
          all'art.  11,  senza che  sia stata rilasciata  la prevista
          autorizzazione  o    cominicata  al    richiedente   alcuna
          decisione,  l'impresa interessata potra' rivolgersi al CISD
          che procede alla decisione definitiva.
            5. L'autorizzazione non  puo' essere rilasciata in   caso
          di domande incomplete ovvero  mancanti della documentazione
          di   cui all'art. 11, comma  2 e  comma 3.  A tali  fini il
          Ministero degli  affari esteri richiede all'interessato gli
          elementi  o  la  documentazione   riscontrati   carenti   o
          incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
            6.    Per l'ottenimento   delle   autorizzazioni per   le
          operazioni  di esportazione di componenti specifici e parti
          di  ricambio  di  materiali  di  armamento,    deve  essere
          prodotto  il certificato  di importazione, rilasciato dalle
          autorita' governative del Paese primo  importatore  ad  una
          propria    impresa,  sempre    che questa sia   debitamente
          autorizzata  dal    proprio    governo    a    produrre   e
          commercializzare    materiali    di  armamento,  salva   la
          facolta'  di richiedere per  quei Paesi  che non rilasciano
          un certificato  di  importazione, il  certificato di    uso
          finale o documentazione equipollente".
            -  Il    testo dell'art.   7, comma   4, del D.P.C.M.  n.
          94/1991  e' il seguente:
            "4. La  domanda dell'operatore  che intenda    rivolgersi
          al    CISD ai sensi  dell'art. 13,  comma 4,  della  legge,
          e'  presentata entro   i trenta   giorni   successivi  alla
          scadenza  del  termine assegnato  al Ministero degli affari
          esteri dalla legge e dal presente regolamento.  La  domanda
          e'  inviata   al   Ministero  degli  affari esteri  che  la
          trasmette   immediatamente al   CISD.  Il    CISD  provvede
          entro  sessanta  giorni  dalla  data di ricevimento   della
          domanda;  in  mancanza,  essa  si  intende   respinta.   Il
          predetto  termine  di sessanta   giorni si applica anche ai
          procedimenti  in cui e' richiesto l'esame  da    parte  del
          CISD ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge".
            -  Il    testo  dell'art.   13, comma   4, del D.P.R.  n.
          373/1994  e' il seguente:
            "4. A norma   dell'art. 17, comma  2,  della  legge    23
          agosto  1988, n.   400, e secondo quanto disposto dall'art.
          1, commi 21 e 24 della legge 24  dicembre 1993,   n.   537,
          dalla  data    di    entrata    in  vigore    deI  presente
          regolamento  cessano di  avere efficacia le    disposizioni
          di  cui all'allegato  elenco A, che  forma parte integrante
          del presente regolamento".
           Note all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 2 della  legge  n.  185/1990  e'  il
          seguente:
            "Art.  2 (Materiali  di armamento).  -  1. Ai  fini della
          presente legge, sono materiali di armamento  quei materiali
          che,  per  requisiti o caratteristiche tecnicocostruttive e
          di progettazione, sono tali da considerarsi  costruiti  per
          un  prevalente    uso  militare    o di   corpi armati o di
          polizia.
            2. I  materiali di armamento  di cui   al comma 1    sono
          classificati nelle seguenti categorie:
               a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
            b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
            c)  armi  ed  armamento  di  medio  e  grosso  calibro  o
          relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui
          al comma 3;
               d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
            e)  carri  e  veicoli  appositamente  costruiti  per  uso
          militare;
            f)  navi  e  relativi     equipaggiamenti   appositamente
          costruiti per uso militare;
            g)     aeromobili     ed      elicotteri    e    relativi
          equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
            h)  polveri,    esplosivi,  propellenti,   ad   eccezione
          di  quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art.
          1;
            i)    sistemi o   apparati  elettronici,  elettroottici e
          fotografici appositamente costruiti per uso militare;
            l)    materiali  speciali     blindati      appositamente
          costruiti per  uso militare;
               m) materiali specifici per l'addestramento militare;
            n)     macchine,     apparecchiature     ed  attrezzature
          costruite  per  la fabbricazione,   il   collaudo   ed   il
          controllo  delle  armi  e  delle munizioni;
            o)   equipaggiamenti   speciali  appositamente  costruiti
          per  uso militare.
            3.   L'elenco    dei    materiali    di  armamento,    da
          comprendere    nelle  categorie  di    cui al comma 2,   e'
          approvato con decreto   del Ministro della    difesa,    di
          concerto    con  i    Ministri    degli    affari   esteri,
          dell'interno,    delle   finanze,    dell'industria,    del
          commercio     e  dell'artigianato,  delle    partecipazioni
          statali  e del  commercio con l'estero, da  emanarsi  entro
          centottanta    giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  L'individuazione  di  nuove  categorie  e
          l'aggiornamento dell'elenco dei  materiali    di  armamento
          sono  disposti  con  decreto  da  adottarsi  nelle    forme
          suindicate,  avuto  riguardo   alla   evoluzione      della
          produzione    industriale,  a  quella  tecnologica, nonche'
          agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.
            4.  Ai fini   della presente   legge  sono    considerati
          masteriali  di armamento:
            a)    ai  soli    fini dell'esportazione,   le parti   di
          ricambio  e quei componenti specifici    dei  materiali  di
          cui  al comma   2, identificati nell'elenco di cui al comma
          3;
            b)  limitatamente alle  operazioni   di esportazione    e
          transito,    i  disegni,    gli    schemi  ed   ogni   tipo
          ulteriore di   documentazione   e d'informazione  necessari
          alla   fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali
          di cui al comma 2.
            5. La presente  legge si applica anche alla   concessione
          di  licenze  per  la  fabbricazione  fuori del   territorio
          nazionale dei materiali di cui al comma 2 ed  alla  lettera
          a) del comma 4.
            6.   La   prestazione  di  servizi   per  l'addestramento
          e   per   la manutenzione, da  effettuarsi    in  Italia  o
          all'estero,      quando  non  sia  gia'  stata  autorizzata
          contestualmante     al  trasferimento   di   materiali   di
          armamento,    e' soggetta  esclusivamente al nullaosta  del
          Ministro dalla difesa, sentiti i  Ministri    degli  affari
          esteri  e  dell'interno, purche'  costituisca  prosecuzione
          di  un  rapporto  legittimamente autorizzato.
            7.  La  trasformazione    o  l'adattamento  di  mezzi   e
          materiali  per  uso  civile  forniti dal nostro Paese  o di
          proprieta' del committente, sia in Italia  o    all'estero,
          che  comportino,  per    l'intervento  di imprese italiane,
          variazioni  operative  a  fini bellici  del  mezzo  o   del
          materiale,  sono    autorizzati  secondo    le disposizioni
          della presente legge".
            - Il testo dell'art. 3 della  legge  n.  185/1990  e'  il
          seguente:
            "Art. 3 (Registro nazionale dell'imprese). - 1. Presso il
          Ministero della difesa,  ufficio del Segretario generale  -
          Direttore  nazionale  degli  armamenti,  e'    istituito il
          registro nazionale  delle imprese e consorzi   di   imprese
          operanti    nel  settore  della  progettazione, produzione,
          importazione, esportazione,   manutenzione e    lavorazioni
          comunque connesse  di materiale  di armamento, precisate  e
          suddivise  secondo  le  funzioni per le  quali l'iscrizione
          puo' essere accettata.  Copie  di  tale registro  nazionale
          e  dei suoi   aggiornamenti   sono trasmesse,  per  i  fini
          della  presente  legge,  ai  Ministeri degli affari esteri,
          dell'interno, delle finanze,  dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato e del commercio con l'estero.
            2.   Solo   agli   iscritti    al   registro    nazionale
          possono    essere rilasciate le  autorizzazioni ad iniziare
          trattative  contrattuali ed ad effettuare    operazioni  di
          esportazione,  importazione,    transito  di  materiale  di
          armamento.
            3.   L'iscrizione   al   registro   di  cui  al  comma  1
          tiene  luogo dell'autorizzazione   di cui   all'art.    28,
          comma    secondo, del   testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  fermi restando i requisiti indicati all'art.  9 della
          legge 18 aprile 1975, n. 110.
            4.  Le  domande  di  iscrizione    al registro nazionale,
          corredate della documentazione  necessaria   a   comprovare
          l'esistenza     dei    requisiti  richiesti,  secondo    le
          modalita'  che saranno prescritte  con decreto del Ministro
          della difesa  di concerto con   i Ministri    degli  affari
          esteri  e  del    commercio  con  l'estero, devono   essere
          presentate dalle imprese che  vi abbiano  interesse purche'
          in possesso  dei seguenti requisiti soggettivi:
            a) per  le imprese  individuali e   per le   societa'  di
          persone,  la cittadinanza italiana, dell'imprenditore o del
          legale rappresentante, ovvero  la residenza  in Italia  dei
          suddetti,  purche' cittadini  di Paesi  legati   all'Italia
          da   un  trattato  per  la  collaborazione giudiziaria;
            b)  per    le  societa' di   capitali, purche' legalmente
          costituite  in  Italia   ed   ivi   esercitanti   attivita'
          concernenti  materiali soggetti al controllo della presente
          legge, la residenza in   Italia dei soggetti  titolari  dei
          poteri    di  rappresentanza ai fini  della presente legge,
          purche'   cittadini    italiani    o    di  Paesi    legati
          all'Italia     da     un  trattato  per  la  collaborazione
          giudiziaria.
            5.  Possono  essere   altresi'   iscritti   al   registro
          nazionale    i  consorzi  di    imprese costituiti con   la
          partecipazione di una  o piu' imprese iscritte al  registro
          nazionale  purche' nessuna delle imprese partecipanti versi
          nelle condizioni ostative  di cui ai commi  8, 9, 10, 11  e
          12,  sempreche'    il  legale  rappresentante del consorzio
          abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).
            6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro  nazionale
          i  consorzi  industriali  promossi a seguito  di specifiche
          intese  intergovernative   o   comunque   autorizzati   dai
          competenti organi dello Stato italiano.
            7.    Gli   iscritti   al    registro   nazionale  devono
          comunicare  al Ministero della difesa  ogni variazione  dei
          soggetti  di  cui al comma 4, lettere  a) e b),  e al comma
          5,   il trasferimento della   sede, la  istituzione      di
          nuove     sedi,     la     trasformazione   o    estensione
          dell'impresa.
            8. Non sono  iscrivibili o, se iscritte,  decadono  dalla
          iscrizione le, imprese dichiarate fallite.
            9.    Si    applicano      le   norme   di   sospensione,
          decadenza  e  non iscrivibilita' stabilite dalla  legge  31
          maggio  1965,  n.  575, nonche' dall'art. 24 della legge 13
          settembre 1982, n. 646.
            10.  Non sono iscrivibili, o  se iscritte, decadono dalla
          iscrizione le imprese  i  cui  rappresentanti  indicati  al
          comma  4,  lettere a) e b), siano    stati  definitivamente
          riconosciuti     come   appartenuti     o  appartenenti  ad
          associazioni  segrete  ai  sensi dell'art. 1 della legge 25
          gennaio 1982, n. 17, o  siano  state  condannate  ai  sensi
          della  legge  20   giugno 1952,   n. 645,  del testo  unico
          delle  leggi di  pubblica sicurezza  approvato con    regio
          decreto    18    giugno  1931,    n.  773,    e  successive
          modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110,  nonche'
          della presente legge.
            11.  Non sono iscrivibili o,  se iscritte, decadono dalla
          iscrizione le imprese  i cui legali   rappresentanti  siano
          stati  condannati, con sentenza passata  in giudicato,  per
          reati  di commercio  illegale di materiali di armamento.
            12.    Non   sono   iscrivibili   o, se   iscritte,  sono
          sospese  dalla iscrizione le imprese che,  in    violazione
          del  divieto  di  cui  all'art.    22   assumano   con   le
          funzioni  ivi     elencate,     ex     dipendenti     delle
          ammministrazioni  dello  Stato    prima di tre anni   dalla
          cessazione del loro servizio attivo.
            13.  Il  verificarsi     delle  condizioni  di   cui   ai
          precedenti  commi  8,  9,    10, 11   e   12 determina   la
          sospensione  o  la cancallazione   del registro  nazionale,
          disposta  con  decreto  del    Ministro  della  difesa,  da
          comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.
            14.  Qualora venga  rimosso l'impedimento  all'iscrizione
          l'impresa  potra'  ottenere  l'iscrizione  stessa   o,   se
          cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
            15.  In    pendenza  dell'accertamento  definitivo  degli
          impedimenti di cui ai  commi 8,  9, 10, 11  e 12  l'impresa
          o il  consorzio potranno esercitare  le  normali  attivita'
          nei   limiti  delle  autorizzazioni concesse e in  corso di
          validita',   ad   eccezione   di      quelle   oggetto   di
          contestazione.    Ad      essi    non     potranno   essere
          rilasciate  nuove autorizzazioni".
            - Il testo dell'art. 1 della  legge  n.  185/1990  e'  il
          seguente:
            "Art.     1     (Controllo    dello    Stato).    -    1.
          L'esportazione, l'importazione e  il transito  di materiale
          di armamento  nonche' la cessione  delle  relative  licenze
          di produzione devono essere conformi alla politica estera e
          di    difesa    dell'Italia.    Tali   operazioni   vengono
          regolamentate  dallo  Stato   secondo i   principi    della
          Costituzione  repubblicana  che    ripudia la guerra   come
          mezzo di  risoluzione delle controversie internazionali.
            2. L'esportazione,   l'importazione e   il  transito  dei
          materiali  di  armamento,   di cui  all'art. 2,  nonche' la
          cessione delle   relative  licenze  di    produzione,  sono
          soggetti ad autorizzazioni  e controlli dello Stato.
            3.  Il Governo   predispone misure idonee ad  assecondare
          la graduale differenziazione  produttiva e  la  conversione
          a  fini civili  delle industrie nel settore della difesa.
            4.   Le   operazioni  di  esportazione  e  transito  sono
          consentite solo se effettuate con governi    esteri  o  con
          imprese  autorizzate dal governo del Paese destinatario.
            5.   L'esportazione   ed  il  transito  di  materiali  di
          armamento, nonche' la cessione delle  relative  licenze  di
          produzione, sono vietati quando siano   in   contrasto  con
          la     Costituzione,    con   gli    impegni internazionali
          dell'Italia   e   con i   fondamentali   interessi    della
          sicurezza    dello    Stato,    della    lotta  contro   il
          terrorismo  o  del mantenimento  di  buone relazioni    con
          altri  Paesi, nonche'  quando manchino   adeguate  garanzie
          sulla  definitiva   destinazione  dei materiali.
            6.  L'esportazione    ed  il   transito di   materiali di
          armamento sono altresi' vietati:
            a) verso i   Paesi in stato  di  conflitto  armato,    in
          contrasto  con  i  principi  dell'art. 51 della Carta delle
          Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto    degli    obblighi
          internazionali  dell'Italia   o   le  diverse deliberazioni
          del  Consiglio dei Ministri, da    adottare  previo  parere
          delle Camere;
            b) verso Paesi  la cui politica contrasti con  i principi
          dell'art.  11 della Costituzione;
            c) verso i  Paesi nei cui confronti sia  stato dichiarato
          l'embargo  totale o  parziale delle  forniture belliche  da
          parte  delle Nazioni Unite;
            d)  verso i  Paesi i  cui  governi sono  responsabili  di
          accertate  violazioni  delle convenzioni  internazionali in
          materia di  diritti dell'uomo;
            e) verso  i Paesi che,   ricevendo dall'Italia  aiuti  ai
          sensi  delle  legge  26  febbraio 1987, n. 49, destinino al
          proprio bilancio militare risorse eccedenti le  esigenze di
          difesa del  Paese;    verso  tali  Paesi  e'  sospesa    la
          erogazione  di    aiuti ai   sensi della stessa   legge, ad
          eccezione  degli  aiuti  alle  popolazioni nei   casi    di
          disastri  e calamita' naturali.
            7.  Sono  vietate   la   fabbricazione,   l'importazione,
          l'esportazione  ed  il    transito  di   armi   biologiche,
          chimiche  e  nucleari, nonche'  la ricerca preordinata alla
          loro produzione o la cessione  della  relativa  tecnologia.
          Il   divieto   si   applica anche  agli  strumenti  e  alle
          tecnologie    specificamente      progettate     per     la
          costruzione    delle suddette armi nonche' a quelle  idonee
          alla  manipolazione  dell'uomo  e  della  biosfera  a  fini
          militari.
            8.    Le   importazioni   definitive    o  temporanee  di
          materiale  di armamento sono vietate, ad eccezione:
            a)   delle   importazioni      effettuate    direttamente
          dall'Amministrazione dello Stato o per conto di  questa per
          la    realizzazione   dei   programmi   di   armamento   ed
          equipaggiamento delle   Forze  armate  e  di  polizia,  che
          possono essere consentite direttamente dalle dogane;
            b)  delle   importazioni effettuate da soggetti  iscritti
          al registro nazionale delle imprese   di  cui  all'art.  3,
          previa autorizzazione di cui all'art. 13;
            c)   delle      importazioni  temporanee,  effettuate  da
          soggetti iscritti al  registro   nazionale delle    imprese
          di    cui    all'art. 3,   per   la revisione dei materiali
          d'armamento in precedenza esportati;
            d) delle  importazioni effettuate dagli enti    pubblici,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  in   relazione
          all'esercizio  di  attivita'   di   carattere   storico   o
          culturale,  previe  le  autorizzazioni  di polizia previste
          dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
            e) delle  importazioni temporanee effettuate da   imprese
          straniere,  per   la  partecipazione  a  fiere campionarie,
          mostre      ed      attivita'   dimostrative,        previa
          autorizzazione   del   Ministero  dell'interno rilasciata a
          seguito di nullaosta del Ministero della difesa.
             9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
            a)  le esportazioni  temporanee effettuate   direttamente
          per    conto  dell'Amministrazione   dello   Stato   per la
          realizzazione   di   propri  programmi  di    armamento  ed
          equipaggiamento delle  Forze armate  e di polizia;
            b)  le  esportazioni    o  concessioni dirette da Stato a
          Stato, a fini di assistenza militare, in  base  ad  accordi
          internazionali;
            c)   il   transito   di   materiali  di  armamento  e  di
          equipaggiamento  per  i  bisogni    di  forze    dei  Paesi
          alleati,  secondo   la definizione  della Convenzione sullo
          statuto   delle  Forze  della  NATO,    purche'  non  siano
          invocate  a  qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI,
          XII,  XIII  e  XIV  della    Convenzione  tra    gli  Stati
          partecipanti  al    trattato  Nord Atlantico ratificata con
          legge 30 novembre 1955, n. 1335.
            10. Le esportazioni  temporanee  di  cui    al  comma  9,
          lettera  a), sono comunque  vietate verso  i  Paesi  di cui
          al  comma  6 del  presente articolo.
            11.  Sono  escluse  altresi'  dalla    disciplina   della
          presente  legge  le  armi sportive e   da caccia e relative
          munizioni; le  cartucce per uso industriale e gli  artifizi
          luminosi e fumogeni; le  armi e munizioni comuni  da  sparo
          di  cui  all'art.  2  della  legge  18 aprile 1975, n. 110,
          nonche'   le   armi    corte   da   sparo   purche'     non
          automatiche;    le  riproduzioni  di  armi  antiche  e  gli
          esplosivi diversi da quelli ad uso militare".
            - Il testo dell'art. 9 della  legge  n.  185/1990  e'  il
          seguente:
            "Art.  9 (Disciplina delle trattative contrattuali). - 1.
          I soggetti iscritti al registro di cui   all'art. 3  devono
          comunicare  al  Ministro  degli affari esteri e al Ministro
          della difesa  l'inizio  di  trattative  contrattuali    per
          l'esportazione,    l'importazione    e    il  transito   di
          materiale d'armamento.
            2. Entro  sessanta  giorni  il    Ministro  degli  affari
          esteri,  d'intesa  con   il Ministro   della difesa,   puo'
          vietare  la prosecuzione  della trattativa.
            3.  Il  Ministro  puo'  disporre  altresi'  condizioni  o
          limitazioni  alle  attivita'  medesime,  tenuto  conto  dei
          principi della presente legge e degli   indirizzi di    cui
          all'art.  1, nonche'  di motivi  d'interesse nazionale.
            4.  L'inizo  delle trattative contrattuali ai  fini delle
          operazioni di esportazione,   importazione e  transito  dei
          materiali di armamento da e  verso Paesi NATO e  UEO ovvero
          delle   operazioni      contemplate   da   apposite  intese
          intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della
          difesa   che,  entro  trenta   giorni    dalla    ricezione
          della  comunicazione, ha facolta' di  disporre condizioni o
          limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.
            5.  Sono   soggette al   solo   nullaosta   del  Ministro
          delle  difesa importazione ed esportazioni:
            a)    di   ricambi,   componenti   e    servizi   per  la
          manutenzione  e riparazione di  materiali gia'  oggetto  di
          contratti    autorizzati,  ma nei   quali tali   specifiche
          previsioni  non erano  contenute o  siano scadute;
            b) di   materiali gia'  regolarmente    esportati  e  che
          debbano  essere  reimportati o riesportati temporaneamente,
          anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;
            c)  di  materiali  importati,  ed    eventualmente  anche
          esportati,  e che debbano essere  restituiti ai costruttori
          per  difetti, inidoneita' e simili;
            d)   di   attrezzature   da    inviare   in    temporanea
          esportazione    o importazione per   installazione, messa a
          punto, prove e   collaudo di materiali    gia'  autorizzati
          alla    importazione   od esportazione,  ma senza  che  gli
          atti   relativi avessero    contenuto    tali    specifiche
          previsioni;
            e)   di  materiali di  armamento  a  fini  di esibizioni,
          mostre  e dimostrazioni tecniche; dei  relativi  manuali  e
          descrizioni  tecniche  e  di ogni altro ausilio predisposto
          per la  presentazione  dei  materiali  stessi,  nonche'  di
          campionature  per la partecipazione a gare, appalti e prove
          di valutazione.
            6. I Ministri  degli affari esteri e della difesa  per le
          attivita' di cui  al presente   articolo possono  avvelersi
          del comitato  di cui all'art. 7.
            7.   L'eventuale rifiuto  di una  autorizzazione, nonche'
          eventuali condizioni   e   limitazioni,    dovranno  essere
          motivati  e  comunicati all'impresa interessata".
            -  Il  testo  dell'art.  11  della  legge  n. 185/1990 e'
          seguente:
            "Art.  11  (Domanda  di  autorizzazione).  -  1.  Per   i
          materiali  assoggettati   alle disposizioni  della presente
          legge la  domanda di autorizzazione    per  l'esportazione,
          l'importazione,    le cessioni  di licenza  e il  transito,
          deve  essere presentata  al Ministero  degli affari  esteri
          che  ne da'   notizia   al Ministero   del commercio    con
          l'estero.    Tale    domanda   dovra'  essere  sottoscritta
          dal  legale rappresentante o da  suo  delegato  allo  scopo
          designato.
             2. Nella domanda devono essere indicati:
            a)      tipo    e      quantita'   del     materiale   di
          armamento,  oggetto dell'operazione.  Se trattasi  di parti
          di ricambio  dovranno essere indicati i tipi  di  materiali
          identificati ai quali esse appartengono;
            b) l'ammontare del contratto e  l'indicazione dei termini
          finali   di  consegna,  anche  frazionata,  previsti    dal
          contratto  medesimo,   nonche'   le   condizioni   per   la
          disponibilita'      alla   consegna   di  ricambi,  per  la
          prestazione di  servizi di  manutenzione o per  la cessione
          di altri servizi di assistenza;
            c) l'ammontare di eventuali  compensi di  intermediazione
          nonche'  la  dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1987,
          n. 454;
            d) il Paese  di destinazione finale del  materiale ovvero
          eventuali  Paesi, enti, imprese  e soggetti di destinazione
          intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera c);
            e)  l'identificazione  del      destinatario   (autorita'
          governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
            f)    eventuali obblighi  economici  verso lo  Stato  per
          diritti  di proprieta' e di brevetto e simili;
               g) eventuali impegni per compensazioni industriali;
            h) eventuali  affidamenti da   parte  di  amministrazioni
          dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.
            3.  Alla    domanda  di   autorizzazione all'esportazione
          devono essere acclusi:
            a)   copia   dell'autorizzazione   a   trattare  o    del
          nullaosta,  ove previsti;
            b)  copia del contratto o del subcontratto di fornitura o
          acquisto o trasporto   per   la   parte    inerente    alle
          condizioni  commerciali  e finanziarie  dell'operazione; se
          il  contratto    e' scritto   in lingua straniera, la copia
          deve essere  corredata della traduzione in lingua italiana;
            c)  1) un  certificato  d'importazione  rilasciato  dalle
          autorita'  governative del Paese  destinatario, per i Paesi
          che partecipano con l'Italia   ad accordi   di    controllo
          reciproco    sulle esportazioni  di materiali di armamento;
          2) per tutti gli altri  Paesi,  un  "certificato  di    uso
          finale"  rilasciato    dalle    autorita'   governative del
          Paese  destinatario,  attestante  che  il  materiale  viene
          importato  per  proprio  uso e che   non verra' riesportato
          senza    la  preventiva  autorizzazione   delle   autorita'
          italiane preposte a tale compito.
            4.    Il  certificato    di    uso finale   deve   essere
          autenticato   dalle autorita'   diplomatiche o    consolari
          italiane      accreditate  presso    il  Paese  che  lo  ha
          rilasciato.
            5. La documentazione  di cui al presente articolo  non e'
          richiesta per le operazioni previste all'art. 9, commi 4  e
          5".
            -  Il  testo  dell'art.  7  della legge n. 185/1990 e' il
          seguente:
            "Art.  7  (Comitato  consultivo).  -  1.   E'   istituito
          presso    il Ministero     degli     affari     esteri   il
          comitato   consultivo   per l'esportazione,  l'importazione
          ed  il    transito  di   materiali   di armamento.    Detto
          comitato   esprime pareri  al Ministro  degli affari esteri
          ai  fini  del  rilascio    dell'autorizzazione  di  cui  al
          successivo art. 13.
            2.  Il    comitato e' nominato   con decreto del Ministro
          degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del
          Ministero degli affari esteri, di  grado non inferiore    a
          Ministro  plenipotenziario,    che  lo  presiede,    da due
          rappresentanti dei  Ministeri dell'interno,   della  difesa
          e  del   commercio con   l'estero,  e da  un rappresentante
          dei Ministeri   delle   finanze,     dell'industria,    del
          commercio       e  dell'artigianato,  delle  partecipazioni
          statali e dell'ambiente.  Nello  stesso  decreto    vengono
          nominati  i supplenti  di tutti  i componenti effettivi. Le
          funzioni  di segretario sono assolte  da un funzionario del
          Ministero degli affari esteri.
            3.  Il    comitato si avvale  della consulenza tecnica di
          due esperti nominati  dal  Ministro  degli  affari  esteri,
          di    concerto    con    il  Ministro   dell'industria, del
          commercio e    dell'artigianato  e    delle  partecipazioni
          statali  e    puo'   avvalersi   inoltre della   consulenza
          tecnica di altri  esperti designati di volta in  volta  dal
          presidente del comitato stesso il parere dei membri.
            4.  Il    comitato  e'    validamente costituito con   la
          presenza  di due terzi dei suoi componenti.
            5. Il comitato    e'  rinnovato  ogni  tre  anni  ed    i
          componenti possono essere conformati per una volta sola".
            -  Il    testo  dell'art. 1,   comma 21, della   legge n.
          537/1993  e' il seguente:
            "21.   Sono  soppressi   il  Comitato   interministeriale
          per    il coordinamento    della   politica     industriale
          (CIPI),   il  Comitato interministeriale  per  la  politica
          economica  estera  (CIPES),  il Comitato  interministeriale
          per   la   cinematografia,   il  Comitato interministeriale
          per      la    protezione     civile,      il      Comitato
          interministeriale     per     l'emigrazione   (CIEM),    il
          Comitato interministeriale   per la   tutela delle    acque
          dall'inquinamento,    il  Comitato        interministeriale
          prezzi    (CIP),     il    Comitato interministeriale   per
          la    programazione  economica  nel  trasporto (CIPET),  il
          Comitato  interministeriale  per la   lotta all'AIDS,    il
          Comitato interministeriale  per gli scambi di  materiali di
          armamento   per   la      difesa   (CISD),     il  Comitato
          interministeriale   gestione fondo interventi    educazione
          e    informazione   sanitaria.    Sono  altresi' soppressi,
          fatta  eccezione per il Comitato  interministeriale per  il
          credito   e   il   risparmio  (CICR),     per  il  Comitato
          interministeriale per l'indirizzo, il  coordinamento  e  il
          controllo  degli interventi per la salvaguardia di  Venezia
          e   per i   comitati di cui    al  comma    25,  gli  altri
          comitati    interministeriali,  che  prevedano  per   legge
          la partecipazione di piu' Ministri o di loro delegati".
            - Il testo dell'art. 6  del  D.P.R.  n.  373/1994  e'  il
          seguente:
            "Art.    6 (Devoluzione   dalle   funzioni dei  soppressi
          CISD CIEM  e CICS). - 1. Sono attribuite al   CIPE, che  le
          esercita  su proposta del Ministro degli affari  esteri, le
          funzioni di   indirizzo  spettanti  al  soppresso  Comitato
          interministeriale per gli scambi  di materiali di armamento
          per  la  difesa (CISD),  di cui  all'art. 6  della legge  9
          luglio 1990, n. 185, e di cui  all'art. 4, comma 1 e  comma
          2,  lettera  a), della legge 27 febbraio 1992, n. 222. Sono
          altresi' attribuite al CIPE, che le   esercita su  proposta
          del  Ministro per   il commercio con l'estero, le  funzioni
          di indirizzo  spettanti al soppresso  CISD, di cui all'art.
          4, comma 2, lettera b), della legge 27  febbraio  1992,  n.
          222.
            2.    Sono attribuite   al  Ministero del  commercio  con
          l'estero  le funzioni, spettanti   al soppresso CISD,    di
          cui  all'art.  4,    comma  2,  lettera  c), della legge 27
          febbraio 1992, n. 222.
            3.  Sono attribuite  al  CIPE le  funzioni  del soppresso
          Comitato interministeriale per   l'emigrazione (CIEM)    di
          cui  all'art.  1 della legge 18 marzo  1976, n. 64, nonche'
          quelle di  cui all'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre
          1987, n. 540.
            4.  Sono  attribuite al   CIPE,   che   le   esercita  su
          proposta  del Ministro per  gli affari esteri,  le funzioni
          del      soppresso  Comitato  interministeriale     per  la
          cooperazione allo  sviluppo (CICS)  di cui agli articoli  3
          e  7  della  legge 26 febbraio 1987, n. 49. Per il 1994, in
          via transitoria e sino alla applicazione delle disposizioni
          di  cui  all'art. 4 della   legge 23 dicembre 1993, n. 559,
          spetta al Ministro degli affari  esteri la ripartizione  di
          massima  delle  disponibilita' finanziarie di  cui all'art.
          3, comma  6, lettera a), della  legge 26 febbraio 1987,  n.
          49".
            -  Il  testo  dell'art.  6  della legge n. 185/1990 e' il
          seguente:
            "Art. 6 (Comitato interministeriale per   gli  scambi  di
          materiali  di  armamento per la difesa). - 1.  E' istituito
          presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei    Ministri  il
          Comitato  interministeriale  per gli scambi di materiali di
          armamento per la difesa (CISD).
            2.  Il Comitato   e'   presieduto dal   Presidente    del
          Consiglio    dei  Ministri    e di   esso   fanno   parte i
          Ministri   degli affari   esteri, dell'interno,       delle
          finanze,         del      tesoro,        della      difesa,
          dell'industria,           del           commercio         e
          dell'artigianato,       delle partecipazioni statali  e del
          commercio con    l'estero.  Possono  essere  invitati  alle
          riunioni del Comitato altri Ministri interessati.
            3.  Nel   rispetto dei  principi di  cui all'art.  1, dei
          trattati e  degli  impegni    internazionali  cui  l'Italia
          aderisce  ed in attuazione delle  linee di  politica estera
          e  di    difesa  dello   Stato, valutata l'esigenza   dello
          sviluppo    tecnologico  e    industriale  connesso    alla
          politica  di  difesa   e di produzione degli armamenti,  il
          CISD formula gli indirizzi generali per le    politiche  di
          scambio  nel  settore  della difesa   e   detta   direttive
          d'ordine  generale  per  l'esportazione, l'importazione  ed
          il   transito     dei   materiali    di      armamento    e
          sovrintende,  nei    casi previsti   dalla presente  legge,
          all'attivita' degli organi preposti all'applicazione  della
          legge stessa.
            4.    Gli   indirizzi   e   le direttive   formulati  dal
          Comitato  sono comunicati al Parlamento.
            5. Spetta altresi' al CISD la   individuazione dei  Paesi
          per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'art. 1,
          comma 6.
            6.  Il  CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti
          umani anche  da  parte  delle  organizzazioni  riconosciute
          dell'ONU  e dalla CEE e da parte  delle organizzazioni  non
          governative   riconosciute ai   sensi  dell'art.  28  della
          legge 26 febbraio 1987, n. 49".