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LEGGE 26 febbraio 1987, n. 49

Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2014)
Testo in vigore dal:  29-8-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

(Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)
1. La politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri.
2. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).
3. Il CICS è presieduto dal Ministro degli affari esteri, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con l'estero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CICS.
4. Su richiesta del suo presidente il Comitato di volta in volta può essere integrato da altri Ministri in relazione alle materie all'ordine del giorno. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il Sottosegretario per gli affari esteri ove delegato ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente legge.
5. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CICS si riunisce almeno quattro volte all'anno.
6. Il CICS:
a) stabilisce, successivamente all'approvazione della legge finanziaria e dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e determina le priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, nonché la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli interventi straordinari di cui all'articolo 11;
b) delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che per la loro articolazione e dimensione finanziaria il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame;
c) verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attività di cooperazione e approva annualmente una relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, per quanto riguarda i singoli paesi, sulla tipologia dei programmi, sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, multibilaterali, ordinari e straordinari nonché di quelli delle organizzazioni non governative. Tale relazione deve essere inviata al Parlamento precedentemente all'esame della legge finanziaria.
((19))
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AGGIORNAMENTO (19)

- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 è stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.