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LEGGE 9 luglio 1990, n. 185

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

note: Entrata in vigore della legge: 29-7-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/2013)
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Testo in vigore dal:  29-7-1990

Art. 29

(Regolamento di esecuzione)
1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sarà emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le norme di esecuzione.
Nota all'art. 29:
- Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota all'art. 4.