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LEGGE 9 luglio 1990, n. 185

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

note: Entrata in vigore della legge: 29-7-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/2013)
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Testo in vigore dal: 22-7-2012
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   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
                        Controllo dello Stato 
 
  1. L'esportazione, l'importazione ((, il transito, il trasferimento
intracomunitario  e  l'intermediazione  di  materiale  di  armamento,
nonche' la  cessione  delle  relative  licenze  di  produzione  e  la
delocalizzazione produttiva)) devono essere  conformi  alla  politica
estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate
dallo Stato secondo i principi della  Costituzione  repubblicana  che
ripudia la  guerra  come  mezzo  di  risoluzione  delle  controversie
internazionali. 
  ((2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il  trasferimento
intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di  armamento,  di
cui all'articolo 2, nonche' la cessione  delle  relative  licenze  di
produzione  e  la  delocalizzazione  produttiva,  sono   soggetti   a
autorizzazioni e controlli dello Stato.)) 
  3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare  la  graduale
differenziazione produttiva e la  conversione  a  fini  civili  delle
industrie nel settore della difesa. 
  4. Le operazioni di esportazione ((, transito  e  intermediazione))
sono consentite solo se effettuate con governi esteri o  con  imprese
autorizzate dal governo del  paese  destinatario.((Le  operazioni  di
trasferimento intracomunitario sono consentite con  le  modalita'  di
cui al capo IV, sezione I.)) 
  ((5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario
e l'intermediazione di materiali di armamento,  nonche'  la  cessione
delle  relative  licenze  di   produzione   e   la   delocalizzazione
produttiva,  sono  vietati  quando   sono   in   contrasto   con   la
Costituzione, con gli impegni  internazionali  dell'Italia,  con  gli
accordi concernenti  la  non  proliferazione  e  con  i  fondamentali
interessi  della  sicurezza  dello  Stato,  della  lotta  contro   il
terrorismo e del mantenimento di buone  relazioni  con  altri  Paesi,
nonche'   quando   mancano   adeguate   garanzie   sulla   definitiva
destinazione dei materiali di armamento.)) 
  6.   L'esportazione   ((,    il    transito,    il    trasferimento
intracomunitario e l'intermediazione)) di materiali di armamento sono
altresi' vietati: 
a) verso i Paesi in stato di conflitto armato,  in  contrasto  con  i
   principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni  Unite,  fatto
   salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia  o  le
   diverse deliberazioni del  Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare
   previo parere delle Camere; 
b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo
11 della Costituzione; 
c) verso i Paesi nei cui confronti  sia  stato  dichiarato  l'embargo
   totale o parziale delle forniture belliche da parte delle  Nazioni
   Unite o dell'Unione europea (UE) (( o da parte dell'Organizzazione
   per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) )); 
d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi  violazioni
   delle convenzioni internazionali  in  materia  di  diritti  umani,
   accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del
   Consiglio d'Europa; 
e) verso i Paesi che ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge
   26 febbraio 1987, n. 49, destinino al  proprio  bilancio  militare
   risorse eccedenti le esigenze di  difesa  del  paese;  verso  tali
   Paesi e' sospesa la erogazione di  aiuti  ai  sensi  della  stessa
   legge, ad eccezione degli  aiuti  alle  popolazioni  nei  casi  di
   disastri e calamita' naturali. 
  7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ((
, il transito, il trasferimento intracomunitario e  l'intermediazione
di mine terrestri  anti-persona,  di  munizioni  a  grappolo  di  cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95,)) di armi
biologiche, chimiche e nucleari, nonche' la ricerca preordinata  alla
loro produzione o la cessione della relativa tecnologia.  Il  divieto
si applica anche agli  strumenti  e  alle  tecnologie  specificamente
progettate per la costruzione delle suddette armi  nonche'  a  quelle
idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari. 
  ((7-bis. La cessione all'estero delle licenze di  produzione  e  la
delocalizzazione produttiva di materiali di  armamento  da  parte  di
imprese iscritte al registro  di  cui  all'articolo  3  sono  vietate
qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in
tutti i casi  in  cui  mancano  adeguate  garanzie  sulla  definitiva
destinazione dei relativi materiali prodotti  nello  Stato  terzo,  e
inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a  Stato,  quando
hanno a oggetto informazioni classificate.)) 
  8.  Le  importazioni  definitive  o  temporanee  di  materiale   di
armamento sono vietate, ad eccezione: 
a) delle importazioni  effettuate  direttamente  dall'Amministrazione
   dello Stato o  per  conto  di  questa  per  la  realizzazione  dei
   programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e  di
   polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane; 
b) delle importazioni effettuate da  soggetti  iscritti  al  registro
   nazionale  delle   imprese   di   cui   all'articolo   3,   previa
   autorizzazione di cui all'articolo 13; 
c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti  al
   registro nazionale delle imprese di cui  all'articolo  3,  per  la
   revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati; 
d) delle importazioni effettuate  dagli  enti  pubblici,  nell'ambito
   delle  rispettive  competenze,  in  relazione   all'esercizio   di
   attivita'  di   carattere   storico   o   culturale,   previe   le
   autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge  18
   aprile 1975, n. 110; 
e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere, per
  la  partecipazione  a  fiere  campionarie,  mostre   ed   attivita'
  dimostrative,  previa  autorizzazione  del  Ministero  dell'Interno
  rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa. 
  9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge: 
a) le  esportazioni  temporanee  effettuate  direttamente  per  conto
   dell'Amministrazione dello Stato per la  realizzazione  di  propri
   programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e  di
   polizia; 
b) le  esportazioni  o  concessioni  dirette  ((e   i   trasferimenti
   intracomunitari)) da Stato a Stato, a fini di assistenza militare,
   in base ad accordi internazionali; 
c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento  per  i
   bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la  definizione  della
   Convenzione sullo Statuto delle  Forze  della  NATO,  purche'  non
   siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli  articoli  VI,  XI,
   XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli  Stati  partecipanti  al
   Trattato Nord Atlantico ratificata con legge 30 novembre 1955,  n.
   1335. 
  10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a),  sono
comunque vietate verso i  Paesi  di  cui  al  comma  6  del  presente
articolo. 
  11. Sono escluse altresi' dalla disciplina della presente legge  le
armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce  per  uso
industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi  e  munizioni
comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975,  n.
110, nonche' le armi corte  da  sparo  purche'  non  automatiche;  le
riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso
militare.((Le disposizioni del presente comma non si applicano quando
i  trasferimenti  intracomunitari  e  le  esportazioni  dei  predetti
materiali sono destinati a enti  governativi  o  Forze  armate  o  di
polizia.)) 
  ((11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate
nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni  2003/468/PESC
del Consiglio, del 23 giugno 2003,  e  2008/944/PESC  del  Consiglio,
dell'8 dicembre 2008. 
  11-ter. La  presente  legge  si  applica  alle  esportazioni  e  ai
trasferimenti  intracomunitari  anche  quando  realizzati  attraverso
trasferimenti intangibili. 
  11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
informazioni  per  la  sicurezza,   in   presenza   di   informazioni
classificate: 
    a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni  di
cui agli articoli 9, 10-quater, 10-quinquies e 13; 
    b) autorizza le operazioni e le attivita' di cui agli articoli 16
e 21.))