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LEGGE 9 luglio 1990, n. 185

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

note: Entrata in vigore della legge: 29-7-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/2013)
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Testo in vigore dal:  29-7-1990 al: 10-7-2003
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Controllo dello Stato
1. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione della relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia.
Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
2. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.
3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.
4. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario.
5. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrato con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.
6. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:
a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere;
b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;
c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite;
d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;
e) verso i Paesi che ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.
7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.
8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:
a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;
b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13;
c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;
d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere, per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.
9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;
b) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;
c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo Statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.
10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.
11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 11 della Costituzione è così formulato:
"Art. 11. - L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo".
- La legge n. 49/1987 concerne: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
- La legge n. 1335/1955 concerne: "Ratifica ed esecuzione della convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmato a Londra il 19 giugno 1951", pubblicata, in lingua francese, nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1956.
- La legge n. 110/1975 concerne: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi". Si trascrive il testo dei relativi articoli 2 e 8:
"Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). - Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art.
1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, gli strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa sia lunghe che corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la commissione consultiva di cui al successivo art. 6 escluda, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla persona.
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari".
"Art. 8 (Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi). - La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.
La licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.
Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, la collezione, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente.
Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'art. 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.
Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.
L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.
La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.
L'art. 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato".