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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 373

Regolamento recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/06/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/1995)
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  • DEVOLUZIONE DELLE FUNZIONI DEI SOPPRESSI COMITATI INTERMINISTERIALI
    IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E DI POLITICA ECONOMICA
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  • DEVOLUZIONE A SINGOLI MINISTRI DELLE FUNZIONI DEGLI ALTRI COMITATI
    INTERMINISTERIALI SOPPRESSI.
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  • NORME FINALI
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Testo in vigore dal:  30-6-1994

Art. 6

Devoluzione delle funzioni dei soppressi CISD
CIEM e CICS
1. Sono attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro degli affari esteri, le funzioni di indirizzo spettanti al soppresso Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), di cui all'art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185 e di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettera a), della legge 27 febbraio 1992, n. 222. Sono altresì attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, le funzioni di indirizzo spettanti al soppresso CISD, di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), della legge 27 febbraio 1992, n. 222.
2. Sono attribuite al Ministero del commercio con l'estero le funzioni, spettanti al soppresso CISD, di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), della legge 27 febbraio 1992, n. 222.
3. Sono attribuite al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM) di cui all'art. 1 della legge 18 marzo 1976, n. 64, nonché quelle di cui all'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1987, n. 540.
4. Sono attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro per gli affari esteri, le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) di cui agli articoli 3 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Per il 1994, in via transitoria e sino alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, spetta al Ministro degli affari esteri la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge n. 185/1990 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento):
"Capo II
ORGANISMI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO
Art. 6 (Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa). - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati.
3. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa.
4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.
5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'art. 1, comma 6.
6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1 e comma 2, lettere b) e c), della legge n. 222/1992 (Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia):
"Art. 4 (Controllo e coordinamento dello Stato). - 1. Il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), di cui all'art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185, con la partecipazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, esercita le funzioni di indirizzo, previste al comma 3 del medesimo articolo, anche per la materia di cui alla presente legge.
2. Spetta inoltre al Comitato:
a) formulare e aggiornare l'elenco dei Paesi verso i quali vigono limitazioni all'esportazione di particolari categorie di prodotti e tecnologie;
b) formulare, ai sensi di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, l'elenco dei Paesi rispetto ai quali il Ministro del commercio con l'estero deve condizionare il rilascio dell'autorizzazione ad ispezioni da effettuare presso la sede dell'importatore che vi abbia preventivamente consentito;
c) determinare modifiche delle modalità di esportazione delle merci indicate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2;
d) esaminare entro trenta giorni i reclami proposti dal richiedente che non abbia ottenuto le autorizzazioni di esportazione dei prodotti e delle tecnologie di cui all'art. 1, o abbia avuto limitazioni nel relativo rilascio.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la relazione prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, riferisce anche sull'attività svolta dal CISD ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. La relazione, anche per la parte relativa ai prodotti ad alta tecnologia disciplinati dalla presente legge, è predisposta secondo i criteri indicati dall'art. 5, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 64/1976 (Istituzione del Comitato interministeriale per l'emigrazione - C.I.Em.):
"Art. 1 (Scopi e compiti del Comitato). - È istituito il Comitato interministeriale per l'emigrazione il quale, nel quadro degli indirizzi generali, politici ed economici, fissati dal Consiglio dei Ministri, provvede al coordinamento degli interventi nel settore dell'emigrazione nei quali concorra la competenza di più Ministeri.
Il Comitato elabora proposte e dà direttive nella materia indicata al comma precedente, avendo riguardo ai problemi concernenti la situazione dell'occupazione, la salvaguardia dei diritti civili e politici dei lavoratori italiani all'estero e, per quanto li concerne, la sicurezza sociale, la scuola, la cultura, la formazione professionale e il tempo libero; formula altresì proposte in ordine alle iniziative necessarie per armonizzare la politica sociale nazionale con la politica sociale degli altri Paesi della Comunità europea e per assicurare i più efficaci interventi comunitari in rapporto alle esigenze dei lavoratori italiani all'estero.
Il Comitato cura, d'accordo con il Comitato interministeriale per la programmazione economica, che il piano di sviluppo nazionale preveda i necessari collegamenti e le misure idonee a rendere i lavoratori emigrati partecipi dello sviluppo economico nazionale".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge numero 540/1987 (Indizione della seconda conferenza nazionale dell'emigrazione):
"Art. 3 (Comitato organizzatore). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione, è costituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, e composto da:
a) cinque membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle rispettive Camere tra i membri delle commissioni permanenti competenti in materia di emigrazione;
b) tre parlamentari europei, scelti dai membri italiani del Parlamento europeo nel proprio interno;
c) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, designati dal presidente di detto Consiglio;
d) due rappresentanti, o loro supplenti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, e un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
e) sette rappresentanti delle regioni;
f) sette rappresentanti designati dalle più importanti associazioni o federazioni operanti nel campo dell'emigrazione;
g) sette esperti in materia di emigrazione, designati dai partiti politici;
h) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
i) quattro rappresentanti designati dagli enti di patronato;
l) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative;
m) quattro esperti nelle materie attinenti agli scopi della Conferenza, scelti dal Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
n) due rappresentanti della Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 1984;
o) un rappresentante dei Comitati dell'emigrazione italiana per ciascuno dei Paesi in cui i Comitati sono stati eletti o designati ai sensi delle leggi 8 maggio 1985, n. 205, e 16 agosto 1986, n. 530.
2. I rappresentanti di cui alle lettere e ), f ), g ), h ), i ) e l) del comma 1 sono designati su richiesta del Ministro degli affari esteri.
(Omissis)".
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 della legge n. 49/1987, già citata:
Art. 3 (Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo). - 1.
La politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri.
2. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).
3. Il CICS è presieduto dal Ministero degli affari esteri, per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con l'estero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CICS.
4. Su richiesta del suo presidente il comitato di volta in volta può essere integrato da altri Ministri in relazione alle materie all'ordine del giorno. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il Sottosegretario per gli affari esteri ove delegato ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente legge.
5. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CICS si riunisce almeno quattro volte all'anno.
6. Il CICS:
a) stabilisce, successivamente all'approvazione della legge finanziaria e dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e determina le priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, nonché la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli interventi straordinari di cui all'art. 11;
b) delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che per la loro articolazione e dimensione finanziaria il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame);
c) verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attività di cooperazione e approva annualmente una relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, per quanto riguarda i singoli Paesi, sulla tipologia dei programmi sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, multibilaterali, ordinari e straordinari nonché di quelli delle organizzazioni non governative.
Tale relazione deve essere inviata al Parlamento precedentemente all'esame della legge finanziaria".
"Art. 7 (Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo). - 1. A valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 6, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi.
2. Il CICS stabilirà:
a) la quota del fondo di rotazione che potrà annualmente essere impiegata a tale scopo;
b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tener conto - oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana - anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale;
c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi.
3. La quota, di cui al comma primo, del fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso è affidata, con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo".
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 559/1993 (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato):
"Art. 4 (Fondo per la cooperazione allo sviluppo). - 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1995 i mezzi finanziari già destinati al 'Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppò di cui all'art. 14, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
2. Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente articolo, le entrate di cui all'art. 14 della citata legge n. 49 del 1987, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e quelle derivanti dalla realizzazione dei crediti accertati alla data di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della rubrica di cui al medesimo comma 1.
3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo anteriormente alla data di cui al comma 1 danno luogo a formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al medesimo comma.
4. L'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata dalla citata legge n. 49 del 1987, come modificata dal presente articolo.
5. Al comma 2 dell'art. 11 della citata legge n. 49 del 1987, le parole: 'del Fondo di cooperazione di cui all'art. 37 della presente leggè sono sostituite dalle seguenti: 'della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppò.
6., 7., 8. (Omissis).
9. Al comma 2 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del 1987, le parole da: "al quale vengono sottoposti" fino alla fine del comma sono soppresse.
10., 11. (Omissis).
12. Il comma 10 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del 1987 è abrogato.
13. Al comma 1 dell'art. 32 della citata legge n. 49 del 1987, le parole: 'del Fondo speciale di cui all'art. 14' sono sostituite dalle seguenti: 'dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera a)'.
14. Il comma 3 dell'art. 37 della citata legge n. 49 del 1987 è abrogato.
15. Al comma 4, primo periodo, dell'art. 37 della citata legge n. 49 del 1987 le parole: 'sul Fondo di cooperazioné sono sostituite dalle seguenti: 'sull'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera a)'; e l'ultimo periodo è soppresso.
16. Per l'accreditamento di somme all'estero si applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15.
17. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può nominare un consegnatario-cassiere.
18. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della citata legge n. 49 del 1987, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.
19. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1995".