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LEGGE 16 agosto 1986, n. 530

Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana.

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Testo in vigore dal:  30-8-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana verranno indette, per una data compresa fra il 15 ottobre ed il 30 novembre 1986, dal capo dell'ufficio consolare con decreto da emanarsi sessanta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento.
2. Per le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana si applicano le disposizioni della legge 8 maggio 1985, n. 205, e delle sue norme regolamentari di esecuzione, disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985, come modificate dai successivi articoli della presente legge.
NOTE

Nota agli articoli 1 e 2:
La legge n. 205/1985, reca: "Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana".