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LEGGE 16 agosto 1986, n. 530

Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana.

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Testo in vigore dal: 30-8-1986
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.   Le  prime  elezioni  dei  comitati  dell'emigrazione  italiana
verranno  indette,  per  una data compresa fra il 15 ottobre ed il 30
novembre  1986,  dal  capo  dell'ufficio  consolare  con  decreto  da
emanarsi  sessanta  giorni  prima  della  data  fissata  per  il loro
svolgimento.
  2.  Per le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana si
applicano  le disposizioni della legge 8 maggio 1985, n. 205, e delle
sue  norme  regolamentari  di  esecuzione,  disposte  con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data 6 settembre 1985,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985, come
modificate dai successivi articoli della presente legge.
          NOTE

          Nota agli articoli 1 e 2:
            La  legge  n.  205/1985,  reca: "Istituzione dei comitati
          dell'emigrazione italiana".