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LEGGE 9 luglio 1990, n. 185

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

note: Entrata in vigore della legge: 29-7-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/2013)
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Testo in vigore dal:  22-7-2012
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Art. 9

Disciplina delle trattative contrattuali
1. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali, per l'esportazione, l'importazione
((, il transito, l'intermediazione di materiale d'armamento, nonché le operazioni di cui all'articolo 2, comma 5.))
2. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero della difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa.
3. Il Ministero può disporre altresì condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto dei principi della presente legge e degli indirizzi di cui all'articolo 1, nonché di motivi d'interesse nazionale.
4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di
((di cui al comma 1))
da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.
5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro delle difesa importazione ed esportazioni:
a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;
b) di materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;
c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;
d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati alla importazione ed esportazione ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;
e) di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.
6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attività di cui al presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui all'articolo
7.
7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione nonché eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata.
7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1.