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LEGGE 9 luglio 1990, n. 185

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

note: Entrata in vigore della legge: 29-7-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/2013)
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Testo in vigore dal:  22-7-2012
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Art. 7

(Comitato Consultivo)
1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il
((transito, nonché per la cessione delle licenze di produzione, l'intermediazione di materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva))
. Detto comitato esprime pareri al Ministero degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 13.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli Affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario
((diplomatico))
del Ministero degli affari esteri.
3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta sentito dal presidente del comitato stesso il parere dei membri.
4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.
5. Il Comitato è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola.