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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1998, n. 422

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-12-1998
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 24-12-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 3, commi 133, 134, 138, da 143 a  149,  151,  186,
187 e 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti  deleghe  al
Governo ad  emanare  uno  o  piu'  decreti  legislativi  in  materia,
rispettivamente,  di  revisione  organica   e   completamento   della
disciplina delle sanzioni tributarie non penali,  di  semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti,  di  servizi  autonomi  di  cassa
degli uffici finanziari, di istituzione dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive, e  di  disciplina  tributaria  degli  enti  non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale; 
  Visti i decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237,  e  n.  241,  15
dicembre 1997, n. 446, 4 dicembre 1997, n. 460, e 18  dicembre  1997,
n. 472, recanti norme, rispettivamente, in materia di modifica  della
disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari,  di
semplificazione degli adempimenti dei  contribuenti,  di  istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di riordino  della
disciplina  tributaria   degli   enti   non   commerciali   e   delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, e  di  disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le  violazioni  di
norme tributarie; 
  Visti i decreti legislativi 23 marzo 1998, n. 56, 10  aprile  1998,
n. 137, e 5 giugno 1998, n. 203, con i quali, tra l'altro, sono state
dettate, rispettivamente, disposizioni integrative e  correttive  dei
citati decreti legislativi n. 237, n. 241, n. 446 e n. 472 del 1997; 
  Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in  vigore
dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della  legge
n. 662 del  1996,  nel  rispetto  degli  stessi  principi  e  criteri
direttivi e previo parere della commissione di cui al  comma  13  del
medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni  integrative
o correttive con uno o piu' decreti legislativi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 1998; 
  Acquisito il parere  della  Commissione  parlamentare  istituita  a
norma dell'articolo 3, comma 13, della  predetta  legge  n.  662  del
1996; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 30 ottobre 1998; 
  Sulla proposta del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
         Modifiche alla disciplina in materia di soppressione 
                    dei servizi autonomi di cassa 
  1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  237,  come  modificato
dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 marzo 1998,  n.  56,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nell'articolo 1, riguardante la  soppressione  degli  uffici  di
cassa degli uffici finanziari: 
  1) al comma 1, le parole: "e dal Dipartimento del territorio"  sono
soppesse; 
  2) al comma 2, le parole: "dai  suddetti  uffici"  sono  sostituite
dalle seguenti:  "dagli  uffici  dipendenti  dal  Dipartimento  delle
entrate e dal Dipartimento del territorio"; 
  b) nell'articolo 2, comma 1, lettera l), concernente la definizione
di entrate, dopo le parole: "di cui all'articolo 1" sono aggiunte  le
seguenti: ", comma 2"; 
  c) nell'articolo 3, comma 1, concernente  la  determinazione  delle
entrate,  le  parole  "dall'ufficio  finanziario   competente"   sono
sostituite dalle seguenti: "dall'ufficio dell'ente creditore"; 
  d) nell'articolo 4, comma  1,  riguardante  i  soggetti  incaricati
della riscossione, le  parole:  "nella  cui  circoscrizione  ha  sede
l'ufficio finanziario competente" sono soppresse; 
  e)  nell'articolo  6  concernente  la  riscossione  di  particolari
entrate, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  " 3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei  tributi  speciali
di  cui  alle  lettere  h)  ed  i)  del  comma  1  dell'articolo   2,
amministrati dal Dipartimento del  territorio,  e'  effettuata  dagli
uffici periferici dello stesso Dipartimento. 
  3-bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di
bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse  e
versate con le modalita' di cui all'articolo 4. 
  3-ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
sono  stabilite  le  modalita'  per  il   versamento   in   tesoreria
provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3,  e
sono  approvate  le  convenzioni  che  determinano  i  compensi  agli
intermediari. Gli  intermediari  provvedono  comunque  al  versamento
diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello  Stato  entro  il
terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione."; 
  f) nell'articolo 7, comma 2, concernente la  riscossione  coattiva,
le parole "amministrate da enti diversi da  quelli"  sono  sostituite
dalle seguenti: "diverse da quelle"; 
  g) nell'articolo 8, concernente i termini e  le  modalita'  per  il
versamento delle somme riscosse, ai commi 1 e 2, le parole:  "o  alle
casse degli enti territoriali competenti",  ovunque  ricorrano,  sono
soppresse; 
  h) l'articolo 9, riguardante il versamento agli enti diversi  dallo
Stato, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 9  (Versamento  agli  enti  diversi  dallo  Stato  ).  1.  Il
concessionario della riscossione e' tenuto ad eseguire  i  versamenti
delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli
aventi diritto entro il giorno ventisette  di  ciascun  mese  per  le
somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso  mese  ed  entro  il
giorno dodici di ciascun  mese  per  le  somme  riscosse  dal  sedici
all'ultimo giorno del mese precedente."; 
  i) all'articolo 10, riguardante i pagamenti effettuati con i  fondi
della riscossione: 
    1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  " 2. Con decreto del Ministero delle finanze,  di  concerto  con  i
Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
delle comunicazioni, sono stabiliti i casi in cui i pagamenti di  cui
al comma 1 possono essere eseguiti dall'ufficio postale."; 
  2) nel comma 4, dopo le parole: "su apposito modello" sono inserite
le seguenti: ", approvato con il decreto di cui al comma 5,"; 
    3) il comma 5, e' sostituito dal seguente: 
  " 5. Con decreto del Ministero delle finanze,  di  concerto  con  i
Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
di grazia e  giustizia  e  delle  comunicazioni,  sono  stabilite  le
disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo  e  alle
regolazioni finanziarie per le attivita' svolte  tramite  gli  uffici
postali e sono approvate le convenzioni che  determinano  i  compensi
per le attivita' svolte dai medesimi uffici."; 
    l) dopo l'articolo 16 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 16-bis (Validita' degli atti compiuti ).  -  1.  Restanosalvi
gli effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dal  1
gennaio 1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie
e spese processuali nonche'  per  imposte,  tasse,  diritti  e  spese
prenotati a debito.  I  procedimenti  di  riscossione  coattiva  gia'
iniziati dal concessionario del servizio di riscossione alla data  di
entrata in vigore del presente decreto, e per i quali e'  stato  gia'
eseguito il pignoramento, sono regolati dalle disposizioni  contenute
nel  titolo  II  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602.". 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
            - L'art. 76 della Costituzione disciplina  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
            - Si riporta il testo dei commi 133, 134, 138, da  143  a
          149, 151, 186, 187 e 188 dell'art. 3 della legge n. 662 del
          1996: 
            "133. Il Governo e' delegato  ad  emanare,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per  la
          revisione organica  e  il  completamento  della  disciplina
          delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) adozione di un'unica  specie  di  sanzione  pecuniaria
          amministrativa,  assoggettata  ai  principi  di  legalita',
          imputabilita'  e  colpevolezza  e  determinata  in   misura
          variabile fra un limite minimo e un limite  massimo  ovvero
          in misura proporzionale al  tributo  cui  si  riferisce  la
          violazione; 
            b)  riferibilita'  della  sanzione  alla  persona  fisica
          autrice o coautrice della violazione secondo il regime  del
          concorso adottato dall'art. 5 della legge 24 novembre 1981,
          n.   689,    e    previsione    della    intrasmissibilita'
          dell'obbligazione per causa di morte; 
            c) previsione di obbligazione  solidale  a  carico  della
          persona fisica, societa' o ente, con o  senza  personalita'
          giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si  riflettono
          gli  effetti   economici   della   violazione   anche   con
          riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione,
          fusione, scissione di  societa'  o  enti;  possibilita'  di
          accertare tale  obbligazione  anche  al  verificarsi  della
          morte  dell'autore  della  violazione  e  indipendentemente
          dalla previa irrogazione della sanzione; 
            d)   disciplina   delle   cause   di   esclusione   della
          responsabilita' tenendo  conto  dei  principi  dettati  dal
          codice penale e delle ipotesi di errore  incolpevole  o  di
          errore  causato   da   indeterminatezza   delle   richieste
          dell'ufficio  tributario  o  dei   modelli   e   istruzioni
          predisposti dall'amministrazione delle finanze; 
            e) previsione dell'applicazione della  sola  disposizione
          speciale se uno stesso fatto e' punito da una  disposizione
          penale e da una che prevede una sanzione amministrativa; 
            f) adozione di criteri di determinazione  della  sanzione
          pecuniaria in relazione  alla  gravita'  della  violazione,
          all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione  delle
          sue  conseguenze,  alle  condizioni  economiche  e  sociali
          dell'autore e alla sua  personalita'  desunta  anche  dalla
          precedente commissione di violazioni di natura fiscale; 
            g) individuazione della diretta responsabilita'  in  capo
          al soggetto che si sia avvalso di persona che  sebbene  non
          interdetta,  sia  incapace,  anche   transitoriamente,   di
          intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o
          abbia indotto o determinato la commissione della violazione
          da parte di altri; 
            h) disciplina della continuazione e del concorso  formale
          di violazioni sulla base dei criteri  risultanti  dall'art.
          81 del codice penale; 
            i) previsione di sanzioni amministrative  accessorie  non
          pecuniarie  che  incidono  sulla  capacita'  di   ricoprire
          cariche, sulla partecipazione a gare per  l'affidamento  di
          appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi  contratti,
          sul conseguimento di licenze,  concessioni,  autorizzazioni
          amministrative,  abilitazioni  professionali  e  simili   o
          sull'esercizio dei diritti da  esse  derivanti;  previsione
          della  applicazione  delle  predette  sanzioni   accessorie
          secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza con la
          sanzione principale; previsione di  un  sistema  di  misure
          cautelari  volte  ad  assicurare  il  soddisfacimento   dei
          crediti che  hanno  titolo  nella  sanzione  amministrativa
          pecuniaria; 
            l)  previsione  di  circostanze  esimenti,  attenuanti  e
          aggravanti  strutturate  in   modo   da   incentivare   gli
          adempimenti tardivi,  da  escludere  la  punibilita'  nelle
          ipotesi di violazioni formali non suscettibili di  arrecare
          danno o pericolo all'erario, ovvero  determinate  da  fatto
          doloso di terzi, da sanzionare piu' gravemente  le  ipotesi
          di recidiva; 
            m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario
          per l'irrogazione delle  sanzioni  amministrative  tale  da
          garantire  la  difesa  e  nel  contempo  da  assicurare  la
          sollecita esecuzione del  provvedimento;  previsione  della
          riscossione parziale della sanzione pecuniaria  sulla  base
          della  decisione  di  primo  grado  salvo  il   potere   di
          sospensione dell'autorita' investita del giudizio  e  della
          sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia; 
            n) riduzione  dell'entita'  della  sanzione  in  caso  di
          accettazione del provvedimento e di pagamento  nel  termine
          previsto per la sua impugnazione;  revisione  della  misura
          della  riduzione  della  sanzione  prevista  in   caso   di
          accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale; 
            o)  revisione  della   disciplina   e,   ove   possibile,
          unificazione dei  procedimenti  di  adozione  delle  misure
          cautelari; 
            p)  disciplina  della  riscossione  della   sanzione   in
          conformita' alle modalita' di riscossione dei  tributi  cui
          essa si riferisce; previsione  della  possibile  rateazione
          del debito e  disciplina  organica  della  sospensione  dei
          rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della
          compensazione con i crediti di questa; 
            q)   adeguamento   delle    disposizioni    sanzionatorie
          attualmente contenute nelle singole  leggi  di  imposta  ai
          principi e criteri direttivi dettati con il presente  comma
          e  revisione  dell'entita'   delle   sanzioni   attualmente
          previste con  loro  migliore  commisurazione  all'effettiva
          entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo  da
          assicurare  uniformita'  di   disciplina   per   violazioni
          identiche anche se  riferite  a  tributi  diversi,  tenendo
          conto al contempo delle previsioni punitive  dettate  dagli
          ordinamenti tributari 
          dei Paesi membri dell'Unione europea; 
            r)   previsione   dell'abrogazione   delle   disposizioni
          incompatibili  con  quelle  dei  decreti   legislativi   da
          emanare". 
            "134. Il Governo  e'  delegato  ad  emanare  uno  o  piu'
          decreti  legislativi  contenenti   disposizioni   volte   a
          semplificare   gli   adempimenti   dei   contribuenti,    a
          modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a
          riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da
          assicurare,  ove  possibile,  la  gestione  unitaria  delle
          posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti
          principi e criteri direttivi: 
            a)  semplificazione  della   normativa   concernente   le
          dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta  sul
          valore aggiunto,  in  relazione  alle  specifiche  esigenze
          organizzative e alle caratteristiche dei soggetti  passivi,
          al fine di: 
            1) unificare le dichiarazioni dei redditi e  dell'imposta
          sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto; 
            2) includere la dichiarazione del sostituto  di  imposta,
          che abbia non piu' di dieci dipendenti o collaboratori, 
          in una sezione della dichiarazione dei redditi; 
            3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri  1)  e
          2) i termini e le modalita' di liquidazione, riscossione  e
          accertamento; 
            b) unificazione dei criteri di determinazione delle  basi
          imponibili fiscali e di queste con  quelle  contributive  e
          delle  relative  procedure  di  liquidazione,  riscossione,
          accertamento e  contenzioso;  effettuazione  di  versamenti
          unitari,  anche   in   unica   soluzione,   con   eventuale
          compensazione, in relazione alle esigenze  organizzative  e
          alle caratteristiche dei soggetti  passivi,  delle  partite
          attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti
          a   cura   dell'ente   percettore;   istituzione   di   una
          commissione, nominata, entro un mese dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, con  decreto  del  Ministro
          delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e  del
          lavoro e della previdenza sociale, presieduta  da  uno  dei
          Sottosegretari di Stato  del  Ministero  delle  finanze,  e
          composto da otto membri,  di  cui  sei  rappresentanti  dei
          Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e uno
          esperto  in  materia   previdenziale;   attribuzione   alla
          commissione del compito di formulare proposte, entro il  30
          giugno 1997, in ordine a  quanto  previsto  dalla  presente
          lettera; 
            c) possibilita' di prevedere la segnalazione, a cura  del
          concessionario   della   riscossione,   nell'ambito   della
          procedura di conto fiscale, del mancato versamento da parte
          di  contribuenti  che,  con  continuita',   effettuano   il
          versamento di ritenute fiscali; 
            d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla  lettera
          a)  e  dei  relativi  legati  a  mezzo  di  modalita'   che
          consentano: 
            1) una rapida acquisizione dei dati da parte del  sistema
          informativo, nel termine massimo di sei 
          mesi dalla presentazione stessa; 
            2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito  e'
          comunicato al contribuente  per  consentire  una  immediata
          regolarizzazione degli  aspetti  formali,  per  evitare  la
          reiterazione di errori e comportamenti non corretti  e  per
          effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi; 
            3) l'estensione, anche ai datori di lavoro che hanno piu'
          di venti dipendenti, dell'obbligo di garantire l'assistenza
          fiscale in qualita' di sostituti di 
          imposta ai contribuenti lavoratori dipendenti; 
            4)   l'utilizzazione   di   strutture   intermedie    tra
          contribuente e amministrazione finanziaria  prevedendo  per
          gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri  autorizzati
          di assistenza fiscale e l'intervento delle associazioni  di
          categoria  per   i   propri   associati   e   degli   studi
          professionali per i propri clienti; l'adeguamento al  nuovo
          sistema della disciplina  degli  adempimenti  demandati  ai
          predetti soggetti e delle relative responsabilita', nonche'
          dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e  degli
          effetti dell'omissione della sottoscrizione stessa; 
            5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti 
          che non si avvalgano delle procedure sopra indicate; 
            6)   la   progressiva   utilizzazione   delle   procedure
          telematiche, prevedendone l'obbligo per i  predetti  centri
          di assistenza fiscale per i dipendenti e  per  le  imprese,
          per i commercialisti, per i professionisti  abilitati,  per
          le associazioni di categoria e per il sistema  bancario  in
          relazione alle dichiarazioni ad essi presentate  e  per  le
          societa'   di   capitali   in   relazione   alle    proprie
          dichiarazioni; 
            e) razionalizzazione delle modalita'  di  esecuzione  dei
          versamenti attraverso (l'adozione  di  mezzi  di  pagamento
          diversificati, quali bonifici bancari, carte di  credito  e
          assegni; previsione  di  versamenti  rateizzati  mensili  o
          bimestrali con  l'applicazione  di  interessi  e  revisione
          delle modalita'  di  acquisizione,  da  parte  del  sistema
          informativo, dei dati dei versamenti  autoliquidati,  anche
          attraverso procedure telematiche, per  rendere  coerente  e
          tempestivo il controllo automatico delle dichiarazioni; 
            f) previsione di un  sistema  di  versamenti  unitari  da
          effettuare,  per   i   tributi   determinati   direttamente
          dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso
          recante la  somma  dovuta  per  ciascun  tributo;  graduale
          estensione di tale sistema  anche  a  tributi  spettanti  a
          diversi  enti  impositori,  con   previsione   per   l'ente
          percettore dell'obbligo di provvedere alla  redistribuzione
          del  gettito  tra  i  destinatari;   istituzione   di   una
          commissione nominata, entro un mese dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, con  decreto  del  Ministro
          delle finanze, di concerto con  i  Ministri  del  tesoro  e
          dell'interno, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato
          del Ministero delle finanze e composta da otto  membri,  di
          cui  tre  rappresentanti  dei   Ministeri   suddetti,   uno
          rappresentante   delle    regioni,    uno    rappresentante
          dell'Unione delle  province  d'Italia,  uno  rappresentante
          dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  e  due
          esperti  di  diritto  tributario  e  di   finanza   locale;
          attribuzione alla commissione  del  compito  di  stabilire,
          entro  il  30  giugno  1997,  le  modalita'  attuative  del
          sistema, da applicare inizialmente ai tributi  regionali  e
          locali e da estendere progressivamente ai tributi  erariali
          di importo predefinito  e  ai  contributi;  individuazione,
          entro il predetto termine, da parte della commissione,  dei
          soggetti destinatari dei singoli versamenti,  tenuto  conto
          della esigenza di ridurre  i  costi  di  riscossione  e  di
          migliorare la 
          qualita' del servizio; 
            g)  riorganizzazione  degli  adempimenti  connessi   agli
          uffici  del  registro,  tramite   l'attribuzione   in   via
          esclusiva al  Ministero  delle  finanze,  dipartimento  del
          territorio, della gestione degli  atti  immobiliari,  e  il
          trasferimento ad altri organi ed  enti  della  gestione  di
          particolari atti e adempimenti; 
            h)  razionalizzazione  delle   sanzioni   connesse   alle
          violazioni  degli  adempimenti  di  cui   alle   precedenti
          lettere; 
            i)   semplificazione,   anche   mediante    utilizzazione
          esclusiva  di  procedure  automatizzate,  del  sistema  dei
          rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul
          valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte  indirette
          sugli   affari,   con   facolta'   per    l'amministrazione
          finanziaria di chiedere, fino al termine di  decadenza  per
          l'esercizio dell'azione accertatrice,  idonee  garanzie  in
          relazione all'entita' della  somma  da  rimborsare  e  alla
          solvibilita' del contribuente. Sono  altresi'  disciplinate
          le modalita' con  le  quali  l'amministrazione  finanziaria
          effettua  i  controlli  relativi  ai  rimborsi  di  imposta
          eseguiti con procedure automatizzate; 
            l) revisione della composizione  dei  comitati  tributari
          regionali di cui l'art. 8 della legge 29 ottobre  1991,  n.
          358, al fine di garantire  un'adeguata  rappresentanza  dei
          contribuenti  ed  attribuzione  ai  predetti  comitati   di
          compiti propositivi; istituzione presso il Ministero  delle
          finanze di un analogo organismo con  compiti  consultivi  e
          propositivi; 
            m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da
          coniugi  con  dichiarazione  congiunta,  previsione  di  un
          rimborso  personale  intestato  singolarmente   a   ciascun
          coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la  separazione
          legale o il divorzio". 
            "138. Il Governo e' delegato ad emanare, entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi  finalizzati  a  modificare   la
          disciplina in materia di servizi autonomi  di  cassa  degli
          uffici finanziari, secondo i seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
            a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte
          indirette e delle altre entrate affidando ai  concessionari
          della riscossione, agli  istituti  di  credito  e  all'Ente
          poste  italiane  gli  adempimenti  svolti  in  materia  dai
          servizi di cassa degli uffici del Ministero  delle  finanze
          ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto
          fiscale di cui  al  regolamento  emanato  con  decreto  del
          Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567; 
            b) apportare le conseguenti  modifiche  agli  adempimenti
          posti a carico dei contribuenti,  dei  concessionari  della
          riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli
          uffici finanziari dalla vigente normativa". 
            "143. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro undici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, al fine di  semplificare  e  razionalizzare
          gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il  costo  del
          lavoro e il prelievo complessivo che grava sui  redditi  da
          lavoro autonomo e  di  impresa  minore,  nel  rispetto  dei
          principi costituzionali del concorso alle  spese  pubbliche
          in ragione della capacita'  contributiva  e  dell'autonomia
          politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o  piu'
          decreti  legislativi  contenenti  disposizioni,  anche   in
          materia di accertamento, di riscossione,  di  sanzioni,  di
          contenzioso    e    di    ordinamento    e    funzionamento
          dell'amministrazione   finanziaria   dello   Stato,   delle
          regioni, delle  province  autonome  e  degli  enti  locali,
          occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario: 
          a)  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'
          produttive e di una addizionale regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra
              lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione: 
            1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale  di
          cui all'art. 31 della legge 28  febbraio  1986,  n.  41,  e
          successive modificazioni,  del  contributo  dello  0,2  per
          cento di cui  all'art.  1,  terzo  comma,  della  legge  31
          dicembre 1961, n. 1443, e all'art. 20, ultimo comma,  della
          legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della quota di  contributo
          per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  la  tubercolosi
          eccedente  quella  prevista  per  il  finanziamento   delle
          prestazioni economiche della predetta assicurazione di  cui
          all'art. 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88; 
            2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo  III
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917; 
            3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e  di
          arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge  2
          marzo 1989, n. 66, convertito, con 
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; 
            4)  della  tassa  sulla   concessione   governativa   per
          l'attribuzione  del  numero  di  partita  I.V.A.,  di   cui
          all'art.  24  della  tariffa  allegata   al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; 
            5)  dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle  imprese,
          istituita con decreto-legge  30  settembre  1992,  n.  394,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  novembre
          1992, n. 461; 
            b) revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e  delle
          detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
            c) previsione  di  una  disciplina  transitoria  volta  a
          garantire la graduale sostituzione del gettito dei  tributi
          soppressi e previsione di  meccanismi  perequativi  fra  le
          regioni  tesi  al  riequilibrio  degli  effetti  finanziari
          derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale
          di cui alla lettera a); 
            d) previsione  per  le  regioni  della  facolta'  di  non
          applicare le tasse sulle concessioni regionali; 
            e) revisione della disciplina degli altri tributi 
          locali e contemporanea abolizione: 
            1)  delle  tasse  sulla  concessione  comunale,  di   cui
          all'art. 8 del decreto-legge  10  novembre  1978,  n.  702,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio  1979,
          n. 3; 
            2)  delle  tasse  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
          pubbliche, di cui al capo II  del  decreto  legislativo  15
          novembre 1993, n. 507, e all'art. 5 della legge  16  maggio
          1970, n. 281; 
            3) della addizionale comunale e provinciale  sul  consumo
          della  energia  elettrica,   di   cui   all'art.   24   del
          decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con 
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131; 
            4) dell'imposta erariale di  trascrizione,  iscrizione  e
          annotazione    dei    veicoli    al    pubblico    registro
          automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952; 
            5) dell'addizionale provinciale all'imposta  erariale  di
          trascrizione di cui all'art. 3, comma 48, 
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 
            f) revisione della  disciplina  relativa  all'imposta  di
          registro per gli atti di natura traslativa  o  dichiarativa
          aventi per oggetto veicoli  a  motore  da  sottoporre  alle
          formalita' di trascrizione,  iscrizione  e  annotazione  al
          pubblico registro automobilistico; attribuzione  ai  comuni
          delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria
          e catastale in  relazione  agli  atti  di  trasferimento  a
          titolo   oneroso,   compresi   quelli   giudiziari,   della
          proprieta'  di  immobili  nonche'   quelli   traslativi   o
          costitutivi di diritti reali sugli stessi; 
            g) previsione di adeguate forme  di  finanziamento  delle
          citta' metropolitane di  cui  all'art.  18  della  legge  8
          giugno 1990, n. 142; attraverso l'attribuzione  di  gettito
          di tributi regionali e locali  in  rapporto  alle  funzioni
          assorbite". 
            "144. Le disposizioni del decreto legislativo da  emanare
          per l'istituzione dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive, di cui al comma 143, lettera a), 
          sono informate ai seguenti principi e criteri direttivi: 
               a) previsione del carattere reale dell'imposta; 
            b) applicazione dell'imposta in  relazione  all'esercizio
          di una attivita' organizzata per la produzione  di  beni  o
          servizi,  nei  confronti  degli  imprenditori  individuali,
          delle societa', degli enti commerciali e  non  commerciali,
          degli esercenti arti e professioni,  dello  Stato  e  delle
          altre amministrazioni pubbliche; 
            c) determinazione della base imponibile in base al valore
          aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal
          bilancio, con  le  eventuali  variazioni  previste  per  le
          imposte  erariali  sui  redditi  e,  per  le  imprese   non
          obbligate alla redazione del bilancio, dalle  dichiarazioni
          dei redditi; in particolare 
          determinazione della base imponibile; 
            1)  per  le  imprese  diverse   da   quelle   creditizie,
          finanziarie ed assicurative, sottraendo  dal  valore  della
          produzione di cui alla lettera A) del primo comma dell'art.
          2425 del codice civile, riguardante i criteri di  redazione
          del  conto  economico  del  bilancio  di  esercizio   delle
          societa' di capitali, i costi della produzione  di  cui  al
          primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), lettere a)
          e b), 11) e 14) dello stesso art. 2425, esclusi i  compensi
          erogati per collaborazioni coordinate e continuative; 
            2) per le imprese di cui  al  numero  1)  a  contabilita'
          semplificata, sottraendo dall'ammontare  dei  corrispettivi
          per la cessione di beni e per la prestazione di  servizi  e
          dall'ammontare delle rimanenze finali di cui agli  articoli
          59  e  60  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, l'ammontare dei  costi  per  materie
          prime, sussidiarie, di consumo e per merci e  servizi,  con
          esclusione  dei   compensi   erogati   per   collaborazioni
          coordinate e continuative, le  esistenze  iniziali  di  cui
          agli articoli 59 e 60 del citato testo unico delle  imposte
          sui redditi, le spese per l'acquisto  di  beni  strumentali
          fino a un milione di lire e le quote di ammortamento; 
            3) per i produttori agricoli titolari di reddito  agrario
          di cui all'art. 29 del predetto testo unico  delle  imposte
          sui redditi, sottraendo  dall'ammontare  dei  corrispettivi
          delle operazioni effettuate, risultanti dalla dichiarazione
          ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare degli
          acquisti 
          destinati alla produzione; 
            4) per i produttori  agricoli,  titolari  di  reddito  di
          impresa di cui all'art. 51 del  citato  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, ai quali non si  applica  l'art.  2425
          del codice civile,  sottraendo  dall'ammontare  dei  ricavi
          l'ammontare delle quote di  ammortamento  e  dei  costi  di
          produzione,  esclusi  quelli  per  il   personale   e   per
          accantonamenti; 
            5)  per  le  banche  e  per  le   societa'   finanziarie,
          sottraendo dall'ammontare degli interessi  attivi  e  altri
          proventi  inerenti   la   produzione,   l'ammontare   degli
          interessi passivi, degli oneri  inerenti  la  produzione  e
          degli ammortamenti risultanti dal bilancio; 
            6)  per   le   imprese   di   assicurazione,   sottraendo
          dall'ammontare  dei  premi  incassati,   al   netto   delle
          provvigioni, l'ammontare degli indennizzi liquidati e degli
          accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie; 7) per
          gli  enti  non  commerciali,  per  lo  Stato  e  le   altre
          amministrazioni pubbliche, relativamente all'attivita'  non
          commerciale, in  un  importo  corrispondente  all'ammontare
          delle   retribuzioni   e   dei   compensi    erogati    per
          collaborazioni coordinate e continuative; 
            8) per  gli  esercenti  arti  e  professioni,  sottraendo
          dall'ammontare dei compensi ricevuti l'ammontare dei  costi
          di produzione, diversi da quelli per  il  personale,  degli
          ammortamenti e dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli
          per collaborazioni coordinate e continuative; 
            d) in caso di soggetti  passivi  che  svolgono  attivita'
          produttiva  presso  stabilimenti  ed  uffici  ubicati   nel
          territorio  di  piu'  regioni,  ripartizione   della   base
          imponibile tra queste ultime in proporzione  al  costo  del
          personale dipendente operante presso i diversi stabilimenti
          ed uffici con possibilita' di correzione e sostituzione  di
          tale criterio,  per  taluni  settori,  con  riferimento  al
          valore  delle  immobilizzazioni  tecniche   esistenti   nel
          territorio e, in particolare, per le aziende  creditizie  e
          le societa' finanziarie,  in  relazione  all'ammontare  dei
          depositi raccolti presso le diverse sedi, per le imprese di
          assicurazione,  in  relazione   ai   premi   raccolti   nel
          territorio  regionale  e,  per  le  imprese  agricole,   in
          relazione all'ubicazione ed estensione dei terreni; 
            e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta  in  misura
          tale da rendere  il  gettito  equivalente  complessivamente
          alla soppressione dei tributi e dei contributi  di  cui  al
          comma 143, lettera a), gravanti sulle imprese e sul  lavoro
          autonomo e, comunque, inizialmente in una  misura  compresa
          fra il 3,5 e il 4,5  per  cento  e  con  attribuzione  alle
          regioni del potere  di  maggiorare  l'aliquota  fino  a  un
          massimo  di  un  punto  percentuale;  fissazione   per   le
          amministrazioni  pubbliche   dell'aliquota   nella   misura
          vigente per i contributi dovuti per il  Servizio  sanitario
          nazionale con preclusione per le regioni della facolta'  di
          maggiorarla; 
            f) possibilita' di prevedere, anche  in  via  transitoria
          per ragioni di politica economica e redistributiva,  tenuto
          anche  conto  del  carico  dei  tributi  e  dei  contributi
          soppressi, differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella
          di cui alla lettera e) e di basi  imponibili  di  cui  alla
          lettera c) per settori di  attivita'  o  per  categorie  di
          soggetti  passivi,  o  anche,  su  base  territoriale,   in
          relazione  agli  sgravi  contributivi  ed  alle   esenzioni
          dall'imposta locale  sui  redditi  ancora  vigenti  per  le
          attivita' svolte nelle aree depresse; 
            g) possibilita' di prevedere agevolazioni a 
          soggetti che intraprendono nuove attivita' produttive; 
            h) previsione della  indeducibilita'  dell'imposta  dalla
          base imponibile  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche  e   dell'imposta   sul   reddito   delle   persone
          giuridiche; 
            i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare,
          con legge, le  procedure  applicative  dell'imposta,  ferma
          restando  la  presentazione  di  una  dichiarazione  unica,
          congiuntamente a quella per  l'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche e giuridiche, opportunamente integrata; 
            l) previsione di una disciplina transitoria da  applicare
          sino alla emanazione della  legge  regionale  di  cui  alla
          lettera i) informata ai seguenti principi: 
            1) presentazione della dichiarazione  all'amministrazione
          finanziaria, con l'onere per  quest'ultima  di  trasmettere
          alle regioni le informazioni relative e di provvedere  alla
          gestione, ai controlli e agli accertamenti dell'imposta; 
            2) previsione  della  partecipazione  alla  attivita'  di
          controllo e accertamento  da  parte  delle  regioni,  delle
          province e dei comuni, collaborando, anche tramite apposite
          commissioni paritetiche,  alla  stesura  dei  programmi  di
          accertamento,  segnalando  elementi  e  notizie   utili   e
          formulando osservazioni in ordine alle 
          proposte di accertamento ad essi comunicate; 
            3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente
          alle singole regioni secondo le disposizioni vigenti per  i
          tributi diretti erariali; 
            m) attribuzione del contenzioso alla 
          giurisdizione delle commissioni tributarie; 
            n) coordinamento delle disposizioni da emanare in materia
          di sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui
          redditi; 
            o) attribuzione allo Stato, per la  fase  transitoria  di
          applicazione  dell'imposta  da  parte  dell'amministrazione
          finanziaria,  di  una  quota  compensativa  dei  costi   di
          gestione dell'imposta e della soppressione dell'imposta sul
          patrimonio netto delle imprese; 
            p) attribuzione alle regioni del potere di stabilire  una
          percentuale di compartecipazione  al  gettito  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive a  favore  degli  enti
          locali al fine di finanziare  le  funzioni  delegate  dalle
          regioni agli enti locali medesimi; 
            q) previsione di una compartecipazione delle  province  e
          dei  comuni  al  gettito   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive tale da compensare per ciascun  comune
          e  per  ciascuna  provincia  gli  effetti   dell'abolizione
          dell'imposta comunale per l'esercizio delle  imprese  e  di
          arti  e  professioni  e  delle  tasse   sulle   concessioni
          comunali; 
            r) possibilita', con i decreti di cui al  comma  152,  di
          adeguare  la  misura  dell'aliquota  di  base  dell'imposta
          regionale   sulle   attivita'   produttive   in    funzione
          dell'andamento del gettito, e della facolta' di  maggiorare
          l'aliquota di cui alla lettera e); 
            s) equiparazione, ai  fini  dei  trattati  internazionali
          contro le doppie imposizioni, dell'imposta regionale  sulle
          attivita' produttive ai tributi erariali aboliti". 
    

           "145.  In    attuazione della semplificazione   di cui al
          comma   143 la  revisione    degli      scaglioni,    delle
          aliquote    e    delle  detrazioni dell'imposta sul reddito
          delle persone fisiche di cui  al comma 143, lettera     b),
          e'     finalizzata    a    controbilanciare  gli    effetti
          redistributivi    e    sul    gettito  derivanti      dalla
          soppressione    delle entrate   di   cui  al  comma    143,
          lettera  a),  e  dall'istituzione dell'addizionale  di  cui
          al  comma    146 ed   e' informata   ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
            a) revisione  e  riduzione  a  cinque  del  numero  delle
          aliquote e degli scaglioni di reddito;
            b)  revisione    delle  aliquote  e   degli importi delle
          detrazioni  per  lavoro  dipendente,      per   prestazioni
          previdenziali  obbligatorie    e per lavoro autonomo   e di
          impresa  minore, finalizzata ad evitare  che si determinino
          aumenti  del prelievo  fiscale per  i diversi   livelli  di
          reddito,  in   particolare per  quelli piu'  bassi e  per i
          redditi da lavoro; in  particolare, l'aliquota  minima  sui
          primi 15  milioni di lire sara' compresa  tra il 18 e il 20
          per  cento;  l'aliquota massima non  potra' superare  il 46
          per  cento; le  aliquote intermedie   non  potranno  essere
          maggiorate;  le    detrazioni  per    i redditi   di lavoro
          dipendente, per   i redditi   di  lavoro  autonomo    e  di
          impresa saranno maggiorate,  con opportune  graduazioni  in
          funzione    del  livello    di reddito in modo che non   si
          determini aumento della pressione fiscale su     tutti    i
          redditi    di    lavoro   dipendente    e  per    mantenere
          sostanzialmente invariato il reddito netto disponibile  per
          le  diverse categorie   di   contribuenti   e  le   diverse
          fasce  di  reddito,  in particolare per i redditi di lavoro
          autonomo e di impresa. I livelli di  esenzione  attualmente
          vigenti    per  le   diverse   categorie   di  contribuenti
          dovranno essere garantiti;
            c)  revisione  della disciplina concernente le detrazioni
          per carichi familiari, finalizzata soprattutto a   favorire
          le   famiglie   con   figli,  rimodulando  i    criteri  di
          attribuzione  e gli importi,  tenendo conto delle fasce  di
          reddito  e  di talune categorie di  soggetti, oltre che del
          numero delle persone a carico   e di quelle  componenti  la
          famiglia che producono reddito".
            "146.     La    disciplina    dell'addizionale  regionale
          all'imposta  sul reddito delle  persone fisiche di  cui  al
          comma 143, lettera  a), e' informata ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
            a)  applicazione   dell'addizionale alla base  imponibile
          determinata ai  fini    dell'imposta  sul    reddito  delle
          persone    fisiche, prevedendo abbattimenti in  funzione di
          detrazioni  e     riduzioni  riconosciute   per   l'imposta
          principale;
            b) fissazione dell'aliquota da parte  delle regioni entro
          un  minimo  dello  0,5  per  cento ed un massimo dell'1 per
          cento;
            c)  attribuzione   del   gettito dell'addizionale    alla
          regione    con  riferimento      alla     residenza     del
          contribuente   desunta   dalla dichiarazione   dei  redditi
          e,  in    mancanza,  dalla   dichiarazione dei sostituti di
          imposta;
            d) applicazione, per la riscossione, della disciplina  in
          materia  di  imposta   sul reddito  delle persone  fisiche,
          garantendo    l'immediato  introito  dell'addizionale  alla
          regione;
            e)  attribuzione  all'amministrazione  finanziaria  della
          competenza in ordine all'accertamento con la collaborazione
          della regione".
            "147. La disciplina transitoria  di  cui  al  comma  143,
          lettera  c),  e'  informata  ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
            a) previsione di  una graduale sostituzione del   gettito
          di tributi da  sopprimere, al  fine  di evitare  carenze  e
          sovrapposizioni    nei  flussi    finanziari dello   Stato,
          delle regioni  e  degli altri  enti locali;
            b) esclusione   dell'esercizio  della  facolta'  concessa
          alle  regioni  di  maggiorare l'aliquota base  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive  e riserva  allo Stato
          del  potere    di  fissare    l'aliquota   dell'addizionale
          all'imposta  sul reddito delle persone  fisiche, nei limiti
          indicati  nel comma 146, lettera b), al massimo per i primi
          due periodi di imposta;
            c) previsione  dell'incremento di un punto    percentuale
          del  livello di fiscalizzazione  dei contributi  sanitari a
          carico dei  datori di lavoro, di   cui all'art. 31    della
          legge   28      febbraio   1986,  n.     41,  e  successive
          modificazioni,  a decorrere dal  periodo di paga  in  corso
          alla data del 1 gennaio 1997;
            d)     previsione    del     mantenimento    dell'attuale
          assetto    di finanziamento   della sanita',    anche    in
          presenza    dei nuovi  tributi regionali, considerando, per
          quanto  riguarda  il  fondo   sanitario,   come   dotazione
          propria   della    regione   il  gettito   dell'addizionale
          all'imposta  sul  reddito delle  persone   fisiche   e  una
          percentuale compresa  tra il  65  e  il 90  per  cento  del
          gettito     dell'imposta  regionale    sulle      attivita'
          produttive,    al  netto    della   quota, attribuita  allo
          Stato, di cui alla lettera o) del comma 144;
            e)      per   quanto    riguarda   i    trasferimenti  ad
          altro  titolo, decurtazione  degli stessi  di   un  importo
          pari    al residuo   gettito dell'imposta   regionale sulle
          attivita'   produttive   al  netto    delle  devoluzioni  a
          province e comuni di  cui alla lettera q) del comma 144 con
          la     previsione,   qualora   il   residuo    gettito  sia
          superiore all'ammontare    di  detti    trasferimenti,  del
          riversamento allo  Stato dell'eccedenza".
            "148. La disciplina riguardante i  meccanismi perequativi
          di  cui al comma 143, lettera c), e'  informata al criterio
          del  riequilibrio  tra  le    regioni      degli    effetti
          finanziari     derivanti       dalla    maggiore  autonomia
          tributaria secondo modalita' e tempi, determinati di intesa
          con le regioni, che tengano conto della  capacita'  fiscale
          di  ciascuna  di  esse  e  dell'esigenza  di incentivare lo
          sforzo fiscale".
            "149. La  revisione della disciplina  dei tributi  locali
          di    cui  al  comma  143,    lettera e), e'   informata ai
          seguenti principi  e criteri direttivi:
            a)  attribuzione   ai  comuni  e    alle   province   del
          potere    di disciplinare  con regolamenti  tutte le  fonti
          delle   entrate locali, compresi    i    procedimenti    di
          accertamento   e  di  riscossione,  nel rispetto  dell'art.
          23    della  Costituzione,    per  quanto    attiene   alle
          fattispecie    imponibili,      ai   soggetti   passivi   e
          all'aliquota  massima,  nonche'    alle     esigenze     di
          semplificazione  degli  adempimenti  dei contribuenti;
            b) attribuzione al Ministero delle  finanze del potere di
          impugnare   avanti    agli      organi    di      giustizia
          amministrativa  per   vizi  di legittimita'  i  regolamenti
          di  cui  alla lettera  a) entro  sessanta giorni dalla loro
          comunicazione allo stesso Ministero;
            c)   previsione  dell'approvazione,    da    parte  delle
          province  e   dei comuni,  delle   tariffe  e   dei  prezzi
          pubblici  contestualmente all'approvazione del bilancio  di
          previsione;
            d)   attribuzione   alle  province   della  facolta'   di
          istituire   un'imposta   provinciale    di    trascrizione,
          iscrizione   e  annotazione  dei  veicoli    al    pubblico
          registro automobilistico  secondo  i   seguenti principi  e
          criteri direttivi:
            1) determinazione di una tariffa  base nazionale per tipo
          e  potenza dei   veicoli  in misura  tale  da  garantire il
          complessivo      gettito   dell'imposta   erariale       di
          trascrizione,  iscrizione  e   annotazione dei veicoli   al
          pubblico  registro    automobilistico  e   della   relativa
          addizionale provinciale;
            2)    attribuzione  alle    province    del  potere    di
          deliberare  aumenti della tariffa base fino  a  un  massimo
          del 20 per cento;
            3)   attribuzione   allo  stesso    concessionario  della
          riscossione delle tasse automobilistiche   del  compito  di
          provvedere      alla   liquidazione,   riscossione        e
          contabilizzazione     dell'imposta,   con     obbligo    di
          riversare,  alle  tesorerie di  ciascuna provincia nel  cui
          territorio sono  state  eseguite  le  relative  formalita',
          le   somme   riscosse inviando  alla  stessa  provincia  la
          relativa documentazione;
            e)     attribuzione    alle    province    del    gettito
          dell'imposta  sulle assicurazioni  per la   responsabilita'
          civile  riguardante i  veicoli immatricolati nelle province
          medesime;
            f) integrazione della  disciplina legislativa riguardante
          l'imposta  comunale    sugli   immobili,   istituita    con
          decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504:
            1) stabilendo,   ai fini  degli  articoli    1  e  3  del
          predetto  decreto  legislativo    n.  504   del   1992, che
          presupposto    dell'imposta  e'     la  proprieta'   o   la
          titolarita'  di  diritti  reali  di  godimento  nonche' del
          diritto  di   utilizzazione  del  bene  nei   rapporti   di
          locazione finanziaria;
            2)    disciplinando,     ai   fini    dell'art.   9   del
          citato  decreto legislativo n. 504  del  1992,  i  soggetti
          passivi ivi contemplati;
            3)  individuando  le  materie  suscettibili di disciplina
          regolamentare ai sensi della lettera a);
            4) attribuendo   il potere di   stabilire  una  dotazione
          per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale
          fino alla misura massima dell'imposta  stessa,  prevedendo,
          altresi',   l'esclusione   del   potere   di  maggiorazione
          dell'aliquota  per  le    altre   unita'   immobiliari    a
          disposizione   del   contribuente   nell'ipotesi   che   la
          detrazione   suddetta   sia   superiore   ad   una   misura
          prestabilita;
            g)    attribuzione    ai comuni   della   facolta',   con
          regolamento,  di escludere    l'applicazione   dell'imposta
          sulla    pubblicita'    e   di individuare   le  iniziative
          pubblicitarie  che    incidono    sull'arredo  urbano     o
          sull'ambiente,   prevedendo    per  le  stesse   un  regime
          autorizzatorio  e  l'assoggettamento  al pagamento  di  una
          tariffa; possibilita'   di   prevedere,   con   lo   stesso
          regolamento,   divieti, limitazioni  ed  agevolazioni e  di
          determinare     la   tariffa      secondo   criteri      di
          ragionevolezza  e   di   gradualita',  tenendo conto  della
          popolazione  residente,  della  rilevanza      dei   flussi
          turistici  presenti  nel comune   e delle   caratteristiche
          urbanistiche delle  diverse zone del territorio comunale;
            h)  attribuzione  alle  province   e ai   comuni    della
          facolta'    di  prevedere    per  l'occupazione    di  aree
          appartenenti al  demanio e  al patrimonio indisponibile dei
          predetti  enti,  il  pagamento  di  un  canone  determinato
          nell'atto    di concessione  secondo una tariffa  che tenga
          conto, oltre  che delle esigenze  del bilancio, del  valore
          economico della disponibilita' dell'area in relazione    al
          tipo  di  attivita' per il cui  esercizio l'occupazione  e'
          concessa, del  sacrificio imposto alla collettivita' con la
          rinuncia   all'uso    pubblico    dell'area    stessa,    e
          dell'aggravamento     degli     oneri    di    manutenzione
          derivante dall'occupazione del suolo  e    del  sottosuolo;
          attribuzione  del  potere di  equiparare alle  concessioni,
          al   solo fine   della  determinazione  dell'indennita'  da
          corrispondere, le occupazioni abusive;
            i)  facolta' di applicazione, per la riscossione coattiva
          dei canoni di autorizzazione e    di  concessione  e  delle
          relative   sanzioni,   delle  disposizioni    recate  dagli
          articoli  67,  68 e  69  del decreto  del Presidente  della
          Repubblica  28  gennaio    1988,  n.  43,    riguardanti la
          riscossione    coattiva    delle   tasse,   delle   imposte
          indirette,  dei tributi locali e di altre entrate;
            l)  attribuzione  alle  province   e ai   comuni    della
          facolta'    di  deliberare    una  adizionale   all'imposta
          erariale  sul consumo   della energia  elettrica  impiegata
          per    qualsiasi  uso  nelle  abitazioni  entro  l'aliquota
          massima stabilita dalla legge statale".
            "151.  L'attuazione  della  delega  di   cui   al   comma
          143  dovra' assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il
          bilancio  dello Stato, anche prevedendo misure compensative
          delle  minori   entrate   attraverso   la   riduzione   dei
          trasferimenti   erariali   comunque  attribuiti  agli  enti
          territoriali  in  relazione  alla  previsione  di  maggiori
          risorse  proprie  e dovra', altresi', assicurare  l'assenza
          di effetti finanziari netti negativi per le regioni  e  gli
          enti locali".
            "186.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
          dalla data di  entrata  in vigore  della  presente   legge,
          uno  o   piu'   decreti legislativi al fine  di riordinare,
          secondo  criteri    di  unitarieta'  e  coordinamento,   la
          disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia
          di    imposte dirette   e   indirette,  erariali e  locali,
          nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali".
            "187.  Il  riordino  della  disciplina tributaria   degli
          enti    non commerciali e' informato ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
            a) definizione  della nozione  di ente non   commerciale,
          conferendo  rilevanza   ad elementi   di  natura  obiettiva
          connessi  all'attivita' effettivamente esercitata;
            b)   esclusione   dall'imposizione      dei    contributi
          corrisposti    da amministrazioni  pubbliche  ad  enti  non
          commerciali,   aventi   fine sociale,  per  lo  svolgimento
          convenzionato  di  attivita'  esercitate  in conformita' ai
          propri fini istituzionali;
            c) esclusione   dall'ambito dell'imposizione,    per  gli
          enti  di tipo associativo,  da individuare  con riferimento
          ad  elementi    di natura obiettiva connessi  all'attivita'
          effettivamente  esercitata, nonche' sulla  base  di criteri
          statutari  diretti  a prevenire   fattispecie  elusive,  di
          talune  cessioni    di beni e  prestazioni di  servizi resi
          agli  associati  nell'ambito  delle    attivita'    proprie
          della  vita associativa;
            d) esclusione  da ogni  imposta delle  raccolte pubbliche
          di  fondi  effettuate   occasionalmente,   anche   mediante
          offerta   di   beni   ai  sovventori,  in  concomitanza  di
          celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
            e)    previsione  omogenea    di  regimi   di imposizione
          semplificata  ai  fini  delle   imposte   sui   redditi   e
          dell'imposta  sul  valore aggiunto nei confronti degli enti
          non commerciali che hanno conseguito proventi da  attivita'
          commerciali  entro  limiti  predeterminati, anche  mediante
          l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive;
            f)  previsione,  anche   ai fini di contrastare abusi  ed
          elusioni, di obblighi contabili,  di bilancio o rendiconto,
          con  possibili  deroghe  giustificate      dall'ordinamento
          vigente,   differenziati     in    relazione  alle  entrate
          complessive, anche per le raccolte pubbliche  di  fondi  di
          cui  alla lettera  d); previsione di bilancio o  rendiconto
          soggetto a pubblicazione e a controllo   contabile  qualora
          le  entrate  complessive  dell'ente    superino    i limiti
          previsti  in  materia di  imposte  sui redditi;
            g)  previsione   di agevolazioni   temporanee   per    le
          operazioni  di trasferimento di beni patrimoniali;
            h)  previsione   di un  regime agevolato, semplificato  e
          forfettario con  riferimento  ai diritti  demaniali   sugli
          incassi   derivanti    da  rappresentazioni,  esecuzioni  o
          radiodiffusione di opere e all'imposta sugli spettacoli".
            "188. Il Governo e delegato ad  emanare, entro nove  mesi
          dalla  data di  entrata  in vigore  della  presente  legge,
          uno o  piu'  decreti legislativi, al fine  di  disciplinare
          sotto  il    profilo  tributario  le  organizzazioni    non
          lucrative  di utilita'   sociale,   attraverso   un  regime
          unico    al   quale     ricondurre   anche   le   normative
          speciali esistenti. Sono fatte  salve  le    previsioni  di
          maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato
          di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle  cooperative
          sociali di cui alla legge  8 novembre 1991, n. 381,  e alle
          organizzazioni  non    governative  di  cui alla   legge 26
          febbraio 1987, n. 49".
            - Il  D.Lgs. n. 237   del 1997    reca:  "Modifica  della
          disciplina  in  materia di servizi  autonomi di cassa degli
          uffici    finanziari"  ed  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 luglio 1997, n. 173.
            -   Il  D.Lgs.    n.  241  del  1997  reca:  "Norme    di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti  in sede
          di dichiarazione  dei redditi e dell'imposta    sul  valore
          aggiunto,    nonche'   di modernizzazione   del sistema  di
          gestione  delle  dichiarazioni"  ed   e'   pubblicato   nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 28 luglio
          1997, n. 174.
            -  Il  D.Lgs.  n.  446 del   1997   reca:    "Istituzione
          dell'imposta  regionale    sulle    attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,  delle  aliquote    e  delle
          detrazioni  dell'Irpef   e istituzione   di una addizionale
          regionale   a  tale  imposta,  nonche'    riordino    della
          disciplina    dei   tributi locali"  ed  e'  pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  23  dicembre
          1997, n. 298.
            -    Il D.Lgs.  n. 460  del 1997  reca: "  Riordino della
          disciplina tributaria   degli enti    non    commerciali  e
          delle  organizzazioni  non lucrative  di  utilita' sociale"
          ed  e'  pubblicato nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 2 gennaio 1998, n.1.
            - Il D.Lgs. n. 472 del 1997 reca: "Disposizioni  generali
          in materia di sanzioni amministrative  per le violazioni di
          norme  tributarie,  a  norma dell'art. 3,  comma 133, della
          legge 23 dicembre   1996, n.  662"  ed  e'  pubblicato  nel
          supplemento    ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
          1998, n. 5.
            -  Il D.Lgs.  n.   56   del 1998   reca:    "Disposizioni
          integrative  e correttive dei decreti legislativi emanati a
          norma  dell'art. 3, commi 19, 66, 134, 138,  da 143 a 149 e
          151, e 162,  lettere a), b), c), d) ed f), della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662"   ed e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 25 marzo 1998, n. 70.
            -   Il D.Lgs.   n. 137   del 1998    reca:  "Disposizioni
          correttive del decreto   legislativo   15   dicembre  1997,
          n.       44,       concernente  l'istituzione  dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive, la revisione   degli
          scaglioni,    delle    aliquote    e     delle   detrazioni
          dell'IRPEF    e    l'istituzione    di       un'addizionale
          regionale    a    tale  imposta,  nonche' il riordino della
          disciplina dei  tributi  locali"  ed  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1998, n. 107.
            -    Il D.Lgs.   n. 203   del   1998 reca:  "Disposizioni
          integrative    e  correttive  dei  decreti  legislativi  18
          dicembre 1997, n. 471, decreto legislativo 8 dicembre 1997,
          n.  472  e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, in
          materia  di  sanzioni  amministrative  tributarie"  ed   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 luglio 1998, n. 151.
            -  Si  riporta   il testo dei commi  13 e 17 dell'art.  3
          della citata legge n. 662 del 1996:
            "13. Entro   30 giorni   dalla  data    di  pubblicazione
          della  presente legge   nella    Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica     italiana,   e' istituita  una    commissione
          composta    da  quindici  senatori    e  quindici deputati,
          nominati  rispettivamente dal  Presidente del  Senato della
          Repubblica e   dal Presidente della   Camera  dei  deputati
          nel  rispetto  della   proporzione esistente  tra i  gruppi
          parlamentari,   sulla base delle  designazioni  dei  gruppi
          medesimi".
            "17.  Entro    due anni dalla  data di  entrata in vigore
          dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi
          e criteri direttivi e previo parere   della commissione  di
          cui  al  comma 13,   possono essere emanate, con uno o piu'
          decreti    legislativi,    disposizioni    integrative    o
          correttive".
           Note all'art. 1:
            -  Si riporta il testo dell'art. 1  del D.Lgs. n. 237 del
          1997, come modificato dal presente decreto:
            "Art.   1 (Soppressione    dei    servizi    autonomi  di
          cassa).    - 1.  I servizi autonomi  di cassa  degli uffici
          dipendenti  dal Dipartimento delle entrate  sono  soppressi
          con effetto dal 1 gennaio 1998.
            2.  Dalla   data di  cui al  comma 1, gli  adempimenti in
          materia di riscossione,   contabilizzazione e    versamento
          di    tutte  le   entrate, nonche'   quelli in  materia  di
          pagamento,  gia'  svolti a  qualsiasi titolo  dagli  uffici
          dipendenti   dal   Dipartimento   delle     entrate  e  dal
          Dipartimento   del territorio,   sono   disciplinati  dalle
          disposizioni seguenti.
            -  Si riporta il testo dell'art. 2  del D.Lgs. n. 237 del
          1997, come modificato dal presente decreto:
            "Art. 2 (Definizione di entrate). - 1.  Ai  soli  effetti
          del presente decreto, per entrate si intendono:
            a)  le  tasse  e imposte indirette e relativi accessori e
          sanzioni;
            b)   i   canoni,   proventi   e    relativi    accessori,
          derivanti    dalla utilizzazione   di    beni  del  demanio
          pubblico   e  del  patrimonio indisponibile dello Stato;
            c) le  somme dovute   per l'utilizzazione,   anche  senza
          titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
               d) le entrate patrimoniali;
            e)  le  entrate del Tesoro  e delle altre amministrazioni
          dello  Stato  per  le    quali  singole  disposizioni    ne
          prevedono il versamento  ad un ufficio finanziario;
            f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
            g)      le     sanzioni     inflitte   dalle    autorita'
          giudiziarie   ed amministrative;
            h) le  tasse ipotecarie  di cui  alla tabella  A allegata
          al testo unico   delle     disposizioni   concernenti    le
          imposte     ipotecaria   e catastale, approvato con decreto
          legislativo  31  ottobre  1990,  n.  347,  come  sostituita
          dall'art.  10, comma 12, del  decreto-legge 20 giugno 1996,
          n.    323, convertito,   con modificazioni,  dalla legge  8
          agosto 1996, n. 425;
            i) i tributi speciali di cui alla tabella A  allegata  al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
          n. 648, come modificata  dal  comma  13  dell'art.  10  del
          citato decreto-legge n. 323 del 1996;
            l)  tutte    le altre somme   a qualsiasi titolo riscosse
          dagli uffici finanziari di cui all'art. 1, comma 2".
            - Si riporta il testo dell'art. 3  del D.Lgs. n. 237  del
          1997, come modificato dal presente decreto:
            "Art.    3  (Determinazione   delle   entrate). -   1. La
          determinazione delle entrate e'  effettuata    dall'ufficio
          dell'ente  creditore  ovvero, limitatamente   ai   casi  in
          cui  disposizioni  di  legge  prevedono l'autoliquidazione,
          dal       soggetto     interessato;        con      decreto
          dirigenziale  sono   approvati i  modelli da  utilizzare ai
          fini della riscossione e del versamento.
            2. Nei  casi in cui   specifiche  disposizioni  di  legge
          prevedono la possibilita' di definizione in via breve delle
          constatate   violazioni,   il   relativo  processo  verbale
          contiene il modello da utilizzare per la riscossione".
            - Si riporta il testo dell'art. 4  del D.Lgs. n. 237  del
          1997, come modificato dal presente decreto:
            "Art.  4   (Soggetti incaricati della  riscossione). - 1.
          Le entrate sono  riscosse dal  concessionario  del servizio
          di riscossione   dei tributi e dagli  istituti  di  credito
          secondo  le  modalita'  di  cui  agli articoli 6, 7 e 8 del
          regolamento concernente l'istituzione  del  conto  fiscale,
          emanato  con    decreto  del  Ministro  delle    finanze 28
          dicembre 1993, n. 567. Per i  compensi    alle  aziende  di
          credito  si  applicano le disposizioni di  cui all'art.  10
          del citato  regolamento n.  567 del 1993 e per  i  compensi
          ai  concessionari  si    applicano  le  disposizioni di cui
          all'art.   61, comma  3,  lettera  a),  del    decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
            2.  A  seguito  dell'entrata  in funzione degli sportelli
          automatizzati che consentono    l'acquisizione  in    tempo
          reale    dei  dati    relativi ai pagamenti, il compito  di
          riscuotere le entrate  puo' essere affidato anche  all'Ente
          poste  italiane  con decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto  con  i  Ministri  del tesoro  e  delle  poste   e
          delle telecomunicazioni.
            3.  Alla    trasmissione dei dati   analitici relativi ad
          ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle  aziende
          di credito si applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.
          13   del  regolamento  concernente l'istituzione  del conto
          fiscale, emanato  con decreto  del Ministro  delle  finanze
          28 dicembre 1993, n. 567.
            4.  I  concessionari trasmettono,   mensilmente, entro il
          giorno venti del  mese  successivo,  i   dati relativi    a
          ciascuna    operazione   di riscossione  e di  pagamento, i
          dati  analitici    relativi  a    ciascuna  operazione   di
          accreditamento  effettuata    dagli  istituti   di credito,
          nonche' ai  singoli versamenti  effettuati alle sezioni  di
          tesoreria provinciale  dello Stato  ed  alle casse    degli
          enti  destinatari.    I  concessionari inoltre trasmettono,
          mensilmente, entro il giorno venti del mese  successivo,  i
          dati    relativi  a  ciascuna riscossione eseguita mediante
          conto    corrente  postale  vincolato  alle    sezioni   di
          tesoreria  provinciale  dello  Stato,  nonche'  ai  singoli
          postagiro effettuati alle medesime sezioni    di  tesoreria
          provinciale  ed alle casse  degli enti destinatari.
            5.    Con  decreto    dirigenziale  sono   determinate le
          modalita' e   le caratteristiche tecniche  di  trasmissione
          dei dati".
            -  Si riporta il testo dell'art. 6  del D.Lgs. n. 237 del
          1997, come gia' modificato dal D.Lgs. n. 56 del 1998 e  ora
          dal presente decreto:
            "Art.  6 (Riscossione   di particolari entrate). -  1. La
          riscossione delle tasse  sulle concessioni governative,  da
          corrispondere  in  modo ordinario, ai   sensi della vigente
          normativa,  e' effettuata mediante versamento su   apposito
          conto  corrente postale   intestato all'ufficio concessioni
          governative di Roma, vincolato  a favore della  sezione  di
          tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
            2.  La  riscossione  dei    canoni  di  abbonamento  alla
          radiotelevisione, delle  relative    tasse  di  concessione
          governativa,     imposta  sul  valore  aggiunto,  sanzioni,
          interessi e   diritti e' effettuata  tramite  l'Ente  poste
          italiane  mediante  versamento  su  apposito conto corrente
          postale  intestato  all'ufficio  del  registro  abbonamenti
          radio  e  televisione di Torino,  vincolato a  favore della
          sezione di  tesoreria provinciale dello  Stato  di  Torino.
          Alla  riscossione coattiva provvede il medesimo ufficio del
          registro  abbonamenti  radio   e televisione di  Torino, ai
          sensi  del testo   unico   delle disposizioni   di    legge
          relative    alla procedura   coattiva per   la  riscossione
          delle entrate  patrimoniali dello   Stato e    degli  altri
          enti  pubblici,    dei  proventi   di demanio pubblico e di
          pubblici servizi  e delle tasse sugli affari, approvato con
          regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
            3. La riscossione delle tasse  ipotecarie e  dei  tributi
          speciali  di  cui  alle  lettere    h)  ed  i)  del comma 1
          dell'art. 2, amministrati dal Dipartimento del  territorio,
          e'   effettuata  dagli    uffici  periferici  dello  stesso
          Dipartimento.
            3-bis.  Nel  caso  di  pagamento  contestuale  di imposte
          ipotecarie o di bollo e di  tasse ipotecarie, queste ultime
          possono  essee riscosse e versate con le modalita'  di  cui
          all'art. 4.
            3-ter.  Con  decreto  del  Ministero    delle finanze, di
          concerto con il Ministero del tesoro, del  bilancio e della
          programmazione economica, sono  stabilite    le   modalita'
          per  il  versamento   in  tesoreria provinciale dello Stato
          delle  somme  riscosse    ai  sensi  del  comma  3,  e sono
          approvate  le  convenzioni  che  determinano   i   compensi
          agli  intermediari.  Gli  intermediari  provvedono comunque
          al    versamento  diretto  alla     sezione  di   tesoreria
          provinciale  dello Stato   entro il terzo giorno lavorativo
          successivo a quello di riscossione".
            - Si riporta il testo dell'art. 7  del D.Lgs. n. 237  del
          1997, come modificato dal presente decreto:
            "Art.  7  (Riscossione coattiva). - 1. Per la riscossione
          coattiva di tutte  le  entrate    di  cui  all'art.  2,  ad
          eccezione  di quelle previste dall'art.  6,  comma  2,   si
          applicano    le   disposizioni   contenute nell'art. 67 del
          decreto del Presidente della  Repubblica 28  gennaio  1988,
          n. 43.
            2. Per la  riscossione coattiva delle entrate diverse  da
          quelle  di  cui  al  comma  1  continuano  ad applicarsi le
          vigenti disposizioni.
            3. Per la riscossione coattiva delle    sanzioni  di  cui
          alla  legge 24 novembre 1981,  n. 689, il  ruolo e' formato
          dalla  amministrazione o dall'ente competente  ad  emettere
          l'ordinanzaingiunzione".
            -  Si riporta il testo dell'art. 8  del D.Lgs. n. 237 del
          1997, come modificato dal presente decreto.
            "Art.  8  (Termini  e   modalita'   per   il   versamento
          delle    somme  riscosse).  -  1.  Entro  il   terzo giorno
          lavorativo   successivo   a   quello   previsto         per
          l'accreditamento     da      parte    delle    banche    al
          concessionario, il concessionario versa, distintamente  per
          capitolo e articolo, competenza e residui,  alla competente
          sezione   di   tesoreria  provinciale     dello       Stato
          l'ammontare   delle  somme   allo  stesso accreditate    al
          netto    del   75   per cento   della   commissione di  sua
          spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni  effettuati
          secondo  le disposizioni   contenute nel  presente decreto,
          nonche'  dei    relativi  compensi e, per la parte residua,
          delle somme oggetto di dilazione e di  sgravio di   cui  al
          decreto  del Presidente  della Repubblica  28 gennaio 1988,
          n. 43, usufruibili sui versamenti diretti.
            2.  L'ammontare  delle  somme  riscosse  direttamente dal
          concessionario  va  versato  distintamente  per  voce    di
          entrata   alla   competente   sezione   della     tesoreria
          provinciale   dello   Stato   entro   il    terzo    giorno
          lavorativo  successivo  alla  riscossione    al netto della
          commissione di sua spettanza,  nonche' delle altre    somme
          di    cui al comma  1. Nello stesso termine  vanno versate,
          mediante postagiro,  le somme  per le quali  sia  pervenuta
          la    comunicazione    di     accreditamento  da      parte
          dell'ufficio dei conti correnti postali.
            3.  Le somme accreditate al  concessionario dalle aziende
          di credito e non   imputabili ad alcuno  dei    capitoli  e
          articoli  di   entrata sono comunque riversate, nei termini
          stabiliti nel presente decreto, alle  competenti    sezioni
          di  tesoreria   provinciale  dello   Stato  con imputazione
          al  capitolo   relativo alle   entrate eventuali  e diverse
          concernenti  il  Ministero delle  finanze   e   alle  casse
          degli    enti destinatari   secondo  modalita'    stabilite
          dal  Dipartimento  delle entrate, direzione centrale per la
          riscossione.
            4. Restano ferme  le disposizioni vigenti in  materia  di
          versamenti  da  effettuare  da  parte    dell'ufficio delle
          concessioni  governative  di  Roma  e  dell'ufficio     del
          registro abbonamenti radio  e televisione di Torino.
            5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo
          sportello  o  attraverso  delega ad aziende di credito, nel
          periodo  in  cui  restano   nella   disponibilita'      del
          concessionano  costituiscono i  fondi da cui sono prelevate
          le somme  da erogare secondo  le disposizioni  di cui  agli
          articoli 10 e 11".
            -  Per    opportuna conoscenza   si riporta il  testo non
          piu' vigente dell'art. 9 del D.Lgs. n. 237  del  1997,  ora
          novellato:
            "Art.  9  (Versamento agli  enti  diversi  dallo  Stato).
          -    1.   Il concessionario della  riscossione e' tenuto ad
          eseguire i versamenti delle somme   riscosse per  conto  di
          enti  diversi  dallo  Stato    e  dagli enti   territoriali
          direttamente  ai singoli  aventi diritto   entro il  giorno
          cinque del mese successivo a quello della riscossione".
            -  Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. n. 237 del
          1997, come gia' modificato dal D.Lgs. n. 56 del 1998 e  ora
          dal presente decreto:
            "Art.   10   (Pagamenti  effettuati  con  i  fondi  della
          riscossione). - 1.  I  pagamenti che,   fino   alla    data
          entrata    in    vigore del   presente decreto legislativo,
          erano effettuati dall'ufficio  del  registro  con  i  fondi
          della  riscossione, a norma  dell'art. 454 del  regolamento
          per  l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
          generale dello Stato  approvato con   regio   decreto    23
          maggio    1924,   n. 827,  sono eseguiti dal concessionario
          della    riscossione  utilizzando le entrate del   bilancio
          dello  Stato  gia' riscosse   dallo   stesso ufficio    del
          registro.
            2.    Con  decreto    del Ministero   delle   finanze, di
          concerto con  i Ministeri del tesoro, dei bilancio e  della
          programmazione  economica  e  delle telecomunicazioni, sono
          stabiliti i  casi in cui i pagamenti  di  cui  al  comma  1
          possono essere eseguiti dall'ufficio postale.
            3.   I  funzionari  giudiziari  sono    responsabili  dei
          pagamenti da essi ordinati e sono  tenuti  al  risarcimento
          del  danno che l'erario venisse a soffrire per gli errori e
          le irregolarita' delle loro disposizioni.
            4. Per ciascun ordine o  decreto di pagamento emesso,  il
          competente  ufficio giudiziario trasmette al concessionario
          o  all'ufficio  postale  una  comunicazione    su  apposito
          modello,    approvato con il   decreto di cui  al comma  5,
          contenente  l'indicazione    dei    dati  necessari     per
          effettuare  il   pagamento. Il modello e'  sottoscritto dal
          funzionario dell'ufficio giudiziario   che ha    emesso  il
          provvedimento.    Quando  il  pagamento  e'  effettuato dal
          concessionario, questi trattiene le somme pagate  da quelle
          destinate    all'erario  a    fronte  delle     riscossioni
          richiamate  al comma 1. Le  somme indebitamente pagate sono
          recuperate mediante iscrizione a ruolo.
            5.   Con decreto   dei Ministero    delle    finanze,  di
          concerto con  i Ministeri dei tesoro, del  bilancio e della
          programmazione  economica,  di grazia  e giustizia e  delle
          telecomunicazioni,  sono      stabilite   le   disposizioni
          necessarie    all'attuazione  del presente articolo  e alle
          regolazioni finanziarie  per le   attivita' svolte  tramite
          gli  uffici  postali e   sono approvate le  convenzioni che
          determinano    i  compensi  per  le  attivita'  svolte  dai
          medesimi uffici.
             6. (Abrogato).
             7. (Abrogato).
             8. (Abrogato)".
            -  Il D.P.R. n. 602 del  1973, richiamato all'art. 16-bis
          del D.Lgs.   n.   237 del    1997,  ora    inserito,  reca:
          "Disposizioni  in    materia  di riscossione coattiva delle
          imposte sui redditi",  ed  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla   Gazzetta Ufficiale   16 ottobre  1973, n.
          292.