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LEGGE 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal:  28-3-1989

Art. 27

(Contributo per l'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi).
1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e destinato, per la quota dello 0,35 per cento o per il minor contributo dovuto, al finanziamento delle prestazioni economiche della suddetta assicurazione e per la parte residua al finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Con la stessa decorrenza non si applicano all'INPS le disposizioni di cui all'articolo 69, primo comma, lettere b) e d), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, all'articolo 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369, e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
Nota all'art. 27, comma 1:
- Il testo dell'art. 69, primo comma, lettere b) e d), della legge n. 833/1978, e il seguente:
"A decorrere dal 1 gennaio 1979, in relazione a quanto disposto negli articoli 51 e 52, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato:
(omissis);
b) le somme già destinate in via diretta e indiretta dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, nonché da altri enti pubblici al finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria in misura non inferiore a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate del 14 per cento;
(omissis);
d) gli avanzi annuali delle gestioni dell'assicurazione contro la tubercolosi gestite dall'INPS e da altri enti mutuo-previdenziali".
- Il testo dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692 (Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia), e il seguente.
"Art. 6. - A decorrere dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della presente legge; il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e stabilito nella misura del 9,20 per cento della retribuzione, di cui il 6,15 per cento a carico dei datori di lavoro ed il 3,05 per cento a carico dei lavoratori.
A decorrere dalla data stessa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde periodicamente all'I.N.A.M., senza spese e mediante prelievo dai contributi afferenti alla gestione tubercolosi, per una somma par al gettito dello 0,60 per cento delle retribuzioni soggette al detto contributo anche in considerazione delle spese che l'I.N.A.M. e chiamato a sostenere per la prevenzione contro la tubercolosi e per l'assistenza di malattia ai lavoratori affetti da tubercolosi nelle forme non assistite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Sempre a decorrere dalla stessa data, le aliquote dei contributi, dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalla tabella B allegata al D.L.L. 19 aprile 1946, n. 213, modificata dall'art. 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74, e dalla tabella B allegata al D.L. 31 ottobre 1947, n. 1304, sono aumentate dallo 0,40 per cento della retribuzione soggetta a contribuzione, a norma delle disposizioni in vigore.
L'aliquota di aumento prevista dal precedente comma e ripartita nelle seguenti misure: 0,25 per cento a carico dei datori di lavoro e 0,15 per cento a carico dei lavoratori.
In relazione alla misura ed alla ripartizione delle aliquote contributive previste nei precedenti commi, sarà provveduto all'adeguamento per il settore agricolo delle misure dei contributi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e per l'assicurazione obbligatoria contro la malattia in sede di determinazione annuale delle misure dei contributi agricoli unificati stabiliti in base alle disposizioni di cui al R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Nulla e innovato per quanto riguarda la determinazione annuale dei contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati".
- Il testo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369 (Assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti nonche ai lavoratori disoccupati e agli operai sospesi dal lavoro), come modificato dall'art. 31 del D.L. n. 745/1970 che ha abrogato, a decorrere dal 1› gennaio 1971, il numero 1) della lettera b) e il seguente:
"Art. 2. - Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dal precedente articolo si provvede:
a) Per i titolari di pensione della categoria dei coloni e mezzadri.
1) con una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,13 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione della predetta. Tale somma e corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in aggiunta a quella prevista dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, e con i criteri indicati nel comma stesso;
2) con un contributo capitario da ripartirsi nella misura di un terzo a carico dei coloni e mezzadri e di due terzi a carico dei rispettivi concedenti con l'osservanza delle norme di cui all'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 26 febbraio 1963, n. 329.
La misura del contributo capitario predetto e determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del costo medio unitario delle prestazioni erogate nell'anno precedente alla categoria dei pensionati, del numero medio dei soggetti che ai sensi della presente legge, risultano iscritti nell'anno stesso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ovvero alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e tenuto conto del contributo di cui al punto 1);
b) per i titolari di pensione della categoria dei coltivatori diretti:
1) (abrogato);
2) con un contributo da ripartirsi annualmente a carico dei coltivatori diretti in addizionale alla aliquota di cui all'art. 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136.
La misura del contributo predetto e determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del costo delle prestazioni erogate nell'anno precedente alla categoria dei pensionati, del numero dei soggetti che, ai sensi della presente legge, risultano iscritti nell'anno stesso alle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e tenuto conto del contributo di cui al punto 1).
Ferma restando la competenza delle casse mutue comunali di malattia per la erogazione della assistenza medico-generica ai pensionati, l'onere relativo e posto a carico delle casse mutue provinciali di malattia le quali tengono una contabilità separata per l'intera assistenza di malattia ai pensionati della provincia".
- Il testo dell'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli), e il seguente:
"Art. 7. - La misura del contributo di cui alla lettera a) dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, e modificata in lire 92 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e in lire 89 per ogni giornata di lavoro di ragazzo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,10 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Detta somma sarà versata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che provvederà a ripartirla con le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano secondo criteri da stabilirsi con una convenzione che tenga conto del numero degli iscritti a ciascun ente. Detta convenzione e soggetta all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale".