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LEGGE 4 agosto 1955, n. 692

Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/1977)
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Testo in vigore dal:  19-8-1955

Art. 6


A decorrere dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati è stabilito nella misura del 9,20 per cento della retribuzione, di cui il 6,15 per cento a carico dei datori di lavoro ed il 3,05 per cento a carico dei lavoratori.
A decorrere dalla data stessa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde periodicamente all'I.N.A.M., senza spese e mediante prelievo dai contributi afferenti alla gestione tubercolosi, una somma pari al gettito dello 0,60 per cento delle retribuzioni soggette al detto contributo, anche in considerazione delle spese che l'I.N.A.M. è chiamato a sostenere per la prevenzione contro la tubercolosi e per l'assistenza di malattia ai lavoratori affetti da tubercolosi nelle forme non assistite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Sempre a decorrere dalla stessa data, le aliquote dei contributi, dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalla tabella B allegata al decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, modificata dall'art. 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74, e dalla tabella B allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, sono aumentate dello 0,40 per cento della retribuzione soggetta a contribuzione, a norma delle disposizioni in vigore.
L'aliquota di aumento prevista dal precedente comma è ripartita nelle seguenti misure: 0,25 per cento a carico dei datori di lavoro e 0,15 per cento a carico dei lavoratori.
In relazione alla misura ed alla ripartizione delle aliquote contributive previste nei precedenti commi, sarà provveduto all'adeguamento per il settore agricolo delle misure dei contributi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e per l'assicurazione obbligatoria contro la malattia in sede di determinazione annuale delle misure dei contributi agricoli unificati, stabiliti in base alle disposizioni di cui al regio, decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Nulla è innovato per quanto riguarda la determinazione annuale dei contributi dovuti al Fondo per lo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati.