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LEGGE 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 21-5-2022
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               ART. 1. 
(Funzioni  e  finalita'  dell'Istituto  nazionale  della   previdenza
                          sociale - INPS). 
1.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),   ente
pubblico erogatore  di  servizi,  e  sottoposto  alla  vigilanza  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del  ministero  del
tesoro. 
2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle
funzioni   attribuitegli   con   criteri   di   economicita'   e   di
imprenditorialita', adeguando autonomamente la propria organizzazione
all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione  dei  contributi
ed  erogazione  delle  prestazioni.  Alle  medesime  finalita'   deve
conformarsi l'azione  di  controllo  e  di  vigilanza  sull'attivita'
dell'Istituto. 
3.  Tra  gli  scopi  istituzionali  dell'Istituto  rientra  anche  la
gestione  di  forme  di  previdenza  integrativa  nell'ambito   delle
disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti. 
((3-bis.  L'Istituto  svolge  attivita'  di  ricerca,  aggiornamento,
perfezionamento e formazione post-laurea, nelle  materie  di  propria
competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per  gli  iscritti  alle
gestioni 'Unitaria prestazioni  creditizie  e  sociali',  'Assistenza
magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonche' attivita'  di  divulgazione
scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici  e
privati, nelle medesime materie. 
3-ter. L'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui  al
comma  3-bis  sono  disciplinati   con   regolamento   dell'Istituto,
nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente. 
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di
cui ai commi 3-bis e 3-ter  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie stanziate nel bilancio  dell'Istituto  per  le  spese  di
funzionamento)). 
4. L'esercizio delle attivita' relative alla  gestione  di  forme  di
previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di
un bilancio annuale di previsione separato da quello  afferente  agli
altri  fondi  amministrati.  Alla  gestione  finanziaria  dei   fondi
integrativi non si applica l'articolo 16 della legge 12 agosto  1974,
n. 370.