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LEGGE 8 agosto 1972, n. 457

Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonchè disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  7-9-1972

Art. 7



La misura del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è modificata in lire 92 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e in lire 89 per ogni giornata di lavoro di ragazzo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,10 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Detta somma sarà versata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che provvederà a ripartirla con le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano secondo criteri da stabilirsi con una convenzione che tenga conto del numero degli iscritti a ciascun ente. Detta convenzione è soggetta all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.