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LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136

Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1968)
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Testo in vigore dal:  14-12-1954

Art. 22


Al finanziamento delle gestioni di malattia previste dalla presente legge, si provvede:
a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1500, per ciascun coltivatore diretto familiare, assistibile ai sensi della presente legge;
b) con un contributo a carico delle aziende condotte da coltivatori diretti soggetti alla assicurazione obbligatoria da determinarsi di anno in anno in conformità del regio decreto-legge 28 novembre 1938, numero 2138, e successive modificazioni,
c) con un contributo capitario annuo per ciascun coltivatore diretto e familiare soggetti alla assicurazione obbligatoria nella misura occorrente a conseguire un gettito complessivo pari al carico del contributo previsto alla precedente lettera b);
d) con una eventuale quota integrativa, da stabilirsi dalla Cassa mutua comunale per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e per la estensione delle prestazioni nelle forme facoltative tranne che il maggior costo dipenda da epidemie o altri eventi straordinari.