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DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 237

Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
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Testo in vigore dal:  11-8-2002
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Art. 8

Termini e modalità per il
versamento delle somme riscosse
1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello previsto per l'accreditamento da parte delle banche al concessionario, il concessionario versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente decreto, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti. (4)(5)
((6))
2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dal concessionario va versato distintamente per voce di entrata alla competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonché delle altre somme di cui al comma 1. Nello stesso termine vanno versate, mediante postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.
3. Le somme accreditate al concessionario dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente decreto, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di versamenti da effettuare da parte dell'ufficio delle concessioni governative di Roma e dell'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino.
5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità del concessionario costituiscono i fondi da cui sono prelevate le somme da erogare secondo le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 77, comma 1, lettera d)) che la modifica decorre dal 1 gennaio 2002.
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 21 novembre 2000, n. 342, come modificata dal D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 ha disposto (con l'art. 77, comma 1, lettera d)) che la modifica decorre dal 1 gennaio 2003.
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 21 novembre 2000, n. 342 come modificata dal D.L. 8 luglio 2002, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178 ha disposto (con l'art. 77, comma 1, lettera d)) che la modifica decorre dal 1 gennaio 2004.