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DECRETO-LEGGE 20 giugno 1996, n. 323

Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-6-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 (in G.U. 16/08/1996, n.191).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2018)
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Testo in vigore dal:  17-8-1996
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Art. 10

Imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, sulle
successioni e sulle donazioni e tasse ipotecarie e catastali
1. Nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione" sono inserite le seguenti: "di ciclomotori,".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 44:
1) al primo comma, dopo la parola "presentata" sono inserite le seguenti: "nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma" e le parole "metà della" sono soppresse;
2) il secondo comma è abrogato;
b) nell'articolo 54, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 60, sesto comma.";
c) nell'articolo 60, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:
"L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma.".
((
2-bis. All'articolo 72, terzo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "compreso il personale tecnico amministrativo" sono soppresse.
2-ter. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
))
a) le parole "superiore ad un milione di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a lire cinquecentomila";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.".
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, terzo comma, lettera h), le parole "per effetto del secondo comma dell'articolo 19" sono sostituite dalle seguenti: "per effetto del'articolo 19, secondo comma, lettere da a) a e-quater)";
b) nell'articolo 10, numero 8), le parole "o acquistati per la rivendita" sono soppresse;
c) nell'articolo 10 dopo il numero 8) è inserito il seguente:
"8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;";
d) nell'articolo 19, secondo comma, dopo la lettera e-quater) è aggiunta la seguente:
"e-quinquies) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;
e) nel numero 127-ter) della tabella A, parte terza, sono soppresse le parole: "o acquistati per la rivendita".
5. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 40, comma 1, secondo periodo, le parole: "ad eccezione delle locazioni e degli affitti, e delle relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8), dello stesso decreto" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto";
b) il comma 4 dell'articolo 50 è abrogato;
c) nell'articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, la lettera b) è sostituita dalla seguente: " b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società: lire 250.000;".
6. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è elevato a lire 250 mila.
7. Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente: "Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 250.000 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 250.000.".
8. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.
9. L'aumento dell'imposta di registro previsto dai commi 6 e 7 non si applica:
a) alle locazioni e affitti di beni immobili;
b) alle misure previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 27, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale";
b) nell'articolo 37, comma 1, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
(( Tale disposizione si applica anche alle dichiarazioni relative a successioni apertesi prima della data di entrata in vigore del presente decreto ma la cui imposta non sia stata ancora liquidata alla stessa data ))
;
c) nell'articolo 59, comma 1:
1) nell'alinea, le parole "nella misura fissa di lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura fissa prevista per l'imposta di registro";
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: " b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 12.".
11. Ai fini della tempestiva definizione delle liquidazioni delle dichiarazioni di successione e dell'appuramento delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per il recupero degli omessi o insufficienti versamenti della medesima imposta l'amministrazione finanziaria adotta, senza oneri aggiunti a carico dello Stato, le misure necessarie alla riorganizzazione dei servizi in modo da assicurare maggiori entrate nette per gli anni 1996, 1997 e 1998, rispettivamente non inferiori a lire 700 miliardi, a lire 1.600 miliardi e a lire 1.200 miliardi.
12. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
13. Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, è sostituito da quello di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
14. La riscossione volontaria delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui ai commi 12 e 13 è affidata agli uffici del dipartimento del territorio.
15. Alla parte prima della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, la nota 1 all'articolo 3 è soppressa.
16. La lettera b) del quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è soppressa.
17. Le disposizioni dei commi 12, 13, 14 e 15 hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16:
1) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: "Lo stesso decreto potrà autorizzare, anche in sostituzione della nota di trascrizione, di iscrizione e della domanda di annotazione, da qualunque titolo derivanti, la presentazione di una nota o di una domanda redatta su supporto informatico o la sua trasmissione mediante l'uso di elaboratori elettronici, stabilendo le caratteristiche tecniche di tale nota o domanda e della certificazione di avvenuta esecuzione delle formalità.";
2) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
"Con successivo decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, viene stabilita, per ciascuna conservatoria dei registri immobiliari, la data a decorrere dalla quale la presentazione della nota di trascrizione, di iscrizione e della domanda di annotazione da qualunque titolo derivanti avviene secondo le modalità stabilite dal secondo periodo del secondo comma.";
b)
((nell'articolo 20, dopo il terzo comma è inserito il seguente: ))

"A decorrere dalla data di attivazione del collegamento in rete tra i servizi meccanizzati di conservazione dei registri immobiliari l'elenco delle formalità di cui al terzo comma può essere richiesto anche per ambiti circoscrizionali diversi da quello della conservatoria ove la richiesta stessa è presentata.".
19. La parte che domanda l'esecuzione di una trascrizione, iscrizione o annotazione, fermo restando l'obbligo di presentare al conservatore dei registri immobiliari il titolo nelle forme previste dal codice civile, può altresì produrre il contenuto del titolo stesso su supporto informatico, secondo le modalità e le caratteristiche tecniche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
20. All'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Per le unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che il contribuente dichiari nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.".
21. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. La disposizione del comma 5 si applica inoltre alle unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione di successione.".
22. All'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Per le unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 1. In tale caso, nel termine di dieci giorni dall'eventuale notifica della rendita catastale definitiva, il cedente può emettere fattura per l'importo eccedente l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.".
(( 22-bis. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:
"27-quater. Le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382" ))
.