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DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1998, n. 56

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-4-1998
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Testo in vigore dal:  9-4-1998

Art. 5

Modifiche alla disciplina in materia
di soppressione dei servizi autonomi di cassa
1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "è effettuata", è inserita la seguente: "anche";
b) all'articolo 10:
1) nel comma 2, primo periodo, le parole: "per il concessionario" sono soppresse; nel medesimo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le spese di giustizia possono essere pagate dal concessionario o dall'ufficio postale.";
2) nel comma 3, è soppresso il secondo periodo;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, il competente ufficio giudiziario trasmette al concessionario o all'ufficio postale una comunicazione su apposito modello contenente l'indicazione dei dati necessari per effettuare il pagamento. Il modello è sottoscritto dal funzionario dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento. Quando il pagamento è effettuato dal concessionario, questi trattiene le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni richiamate al comma 1. Le somme indebitamente pagate sono recuperate mediante iscrizione a ruolo.";
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
" 5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e delle comunicazioni, sono determinate le modalità necessarie all'attuazione del presente articolo e alle regolazioni finanziarie per le attività svolte tramite gli uffici postali.";
5) i commi 6, 7 e 8 sono abrogati.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 237 del 1997, come modificato dal presente decreto è il seguente:
"3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'art. 2, è effettuata anche tramite l'Ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio concessioni governative di Roma, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. Per le entrate di cui al presente comma, di importo complessivo non superiore a lire cinquantamila, il pagamento può essere effettuato altresì mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare a cura dell'ufficio finanziario che esegue la prestazione richiesta dall'utente. Con decreto del Ministro delle finanze il suddetto limite può essere modificato".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 237 del 1997:
"Art. 2 (Definizione di entrate). - 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:
a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;
b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;
c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
d) le entrate patrimoniali;
e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;
f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative;
h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'art. 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996;
l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'art. 1".
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo n. 237 del 1997, come mdificato dal presente decreto è il seguente:
"Art. 10 (Pagamenti effettuati con i fondi della riscossione). - 1. I pagamenti che, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, erano effettuati dall'ufficio del registro con i fondi della riscossione, a norma dell'art. 454 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono eseguiti dal concessionario della riscossione utilizzando le entrate del bilancio dello Stato già riscosse dallo stesso ufficio del registro.
2. L'autorità giudiziaria dispone i pagamenti di cui al comma 1 emettendo ordini o decreti di pagamento.
Le spese di giustizia possono essere pagate dal concessionario o dall'ufficio postale.
3. I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno che l'erario venisse a soffrire per gli errori e le irregolarità delle loro disposizioni.
4. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, il competente ufficio giudiziario trasmette al concessionario o all'ufficio postale una comunicazione su apposito modello contenente l'indicazione dei dati necessari per effettuare il pagamento. Il modello è sottoscritto dal funzionario dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento. Quando il pagamento è effettuato dal concessionario, questi trattiene le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni richiamate al comma 1. Le somme indebitamente pagate sono recuperate mediante iscrizione a ruolo.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e delle comunicazioni, sono determinate le modalità necessarie all'attuazione del presente articolo e alle regolazioni finanziarie per le attività svolte tramite gli uffici postali".
- Si riporta il testo dell'art. 454 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 3 giugno 1924:
"Art. 454. Le spese di giustizia da anticiparsi dall'erario dello Stato a norma delle disposizioni vigenti nei procedimenti penali e civili e le spese relative alle inchieste amministrative per gli infortuni degli operai sul lavoro e degli infortuni agricoli, sono pagate dai procuratori del registro coi fondi della riscossione, dietro ordini o decreti spediti dalle autorità giudiziarie civili o militari, sulle note delle spese conformi alle tariffe in vigore e secondo il disposto delle leggi. Tali ordini o decreti devono indicare l'importo lordo, le ritenute e la somma netta da corrispondersi al creditore.
Quando nel comune capoluogo di mandamento non vi sia ufficio del registro, le spese di giustizia anzidette possono essere pagate dall'ufficio postale.
Però le spese relative a procedimenti per contravvenzioni alle leggi sulle dogane e sulle imposte indirette sono pagate coi fondi della riscossione dagli agenti di dette amministrazioni.
Al pagamento delle analoghe spese riflettenti l'amministrazione dei monopoli industriali provvedono i magazzinieri di vendita mediante fondi della riscossione ed in mancanza coi fondi loro provvisti con aperture di credito".