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LEGGE 31 dicembre 1961, n. 1443

Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1997)
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Testo in vigore dal:  1-1-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dall'inizio del periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1961, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori nella proporzione di due terzi ed un terzo - e destinato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati, posta dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati - è fissato nella misura del 2,80 per cento delle retribuzioni.
Per effetto del disposto di cui al precedente comma, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, è aumentata dell'1,30 per cento delle retribuzioni.
Con la stessa decorrenza è dovuta altresì un'addizionale al contributo predetto dello 0,20 per cento alle retribuzioni, destinata a fronteggiare la parte di onere non coperta per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 31 dicembre 1961.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha disposto (con l'art.36, comma 1, lettera a) che salvo quanto disposto dall'articolo 37, l'imposta regionale sulle attività produttive si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data è abolito il contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443.