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LEGGE 31 marzo 1961, n. 301

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 19-5-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la presente legge:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali

  Gli  articoli  5,  6, 7, 8 e 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522,
recante  provvedimenti  a  favore  dell'industria  delle  costruzioni
navali  e  dell'armamento, l'articolo 2 della legge 24 marzo 1958, n.
359,  concernente  modifiche  alla  anzidetta legge n. 522 nonche' il
primo comma dell'articolo 48 della legge 24 luglio 1959, n. 622, sono
sostituiti dalle norme contenute nella presente legge.
  Ai   fini   della   concessione   dei   benefici  fiscali  previsti
dall'articolo  2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, sia per il dazio
e   per  gli  Alti  oneri  doganali,  sia  per  la  imposta  generale
sull'entrata,  i  materiali  siderurgici  prodotti  negli altri Paesi
membri dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (G.A.T.T.)
sono  assimilati  ai materiali di produzione nazionale e sono ammessi
ai  benefici  di cui fruiscono i materiali nazionali medesimi, previa
la  loro  nazionalizzazione col pagamento di tutti i diritti doganali
vigenti,   dell'imposta   generale  sull'entrata  e  dell'imposta  di
conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.
  Il  terzo comma dell'articolo 6 della legge 19 luglio 1960, n. 764,
e' sostituito dal seguente: "Sono egualmente ammessi a registrazione,
con  il pagamento della imposta fissa ed il relativo corrispettivo e'
esente dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti alla
prima  vendita  delle navi costruite in proprio dai cantieri, nonche'
alla  vendita nel corso della costruzione o dell'allestimento di navi
iniziate in proprio dai cantieri stessi".
  Il  penultimo  alinea dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge
19   luglio   1960,   n.   764,  e'  sostituito  dal  seguente:  "per
l'allestimento  e  arredamento  delle  navi,  nonche' per i lavori di
riparazione e trasformazione relativi".