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LEGGE 24 marzo 1958, n. 359

Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

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Testo in vigore dal:  6-5-1958

Art. 2



Per la installazione di nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale su navi mercantili con scafo in legno di nuova costruzione destinate alla navigazione marittima si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 17 luglio 1954, n. 522.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1958

GRONCHI ZOLI - TAVIANI - MEDICI - GAVA - GONELLA - CASSIANI - ANDREOTTI - CARLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA