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REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 936

Relativo all'applicazione delle imposte e delle ritenute sugli stipendi, sulle pensioni e sugli assegni di ogni genere corrisposti al personale proveniente dal cessato regime. (023U0936)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli stipendi e gli assegni equiparati, le aggiunte di attività e di funzione, le indennità per caro-viveri, i sussidi ed equivalenti di ogni specie, le indennità ed i compensi per prestazioni ordinarie e straordinarie, le indennità di funzioni, di missione, e qualunque altro corrispettivo del genere pagato dallo Stato ai propri dipendenti nei territori annessi al Regno sono corrisposti al lordo e sui medesimi vengono applicati, mediante ritenuta diretta, l'imposta di ricchezza mobile con la relativa addizionale, ai termini degli articoli 2, 3 lett. b) e 11 lett. a) del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, dell'art. 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e del Regio decreto-legge 16 dicembre 1922, n 1660, nonché il contributo dei centesimi di guerra di cui al decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n 857, allegato B).

Sono inoltre applicabili la ritenuta di cui all'art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 nella misura stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n.1970 e la ritenuta prevista dalle disposizioni dell'art.11 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sostituite da quelle degli articoli 5 e 20 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219 e dell'art. 12 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614.

L'applicazione dell'imposta, del contributo e delle ritenute viene fatta con le modalità con le quali viene operata nel rimanente territorio del Regno.