Che, con decorrenza dal 1° febbraio 1918, e fino all'esercizio
finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace,
aumenta gli stipendi egli altri assegni equiparati del personale
civile e militare di ciascuna Amministrazione dello Stato e di altre
pubbliche amministrazioni, nei modi indicati dal decreto medesimo, ed
autorizza altresì la costituzione di una Commissione con l'incarico
di studiare la riforma dell'Amministrazione dello Stato. (018U0107)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1918
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/1923)