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DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 febbraio 1918, n. 107

Che, con decorrenza dal 1° febbraio 1918, e fino all'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, aumenta gli stipendi egli altri assegni equiparati del personale civile e militare di ciascuna Amministrazione dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nei modi indicati dal decreto medesimo, ed autorizza altresì la costituzione di una Commissione con l'incarico di studiare la riforma dell'Amministrazione dello Stato. (018U0107)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/1923)
Testo in vigore dal:  21-4-1923
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Art. 11




Sugli aumenti di stipendio stabiliti dal presente decreto e sugli altri assegni corrisposti al personale di ruolo civile e militare, di ciascuna Amministrazione dello Stato, esclusa quella delle ferrovie, sarà fatta una ritenuta del 2 per cento, destinata a fini di previdenza a favore delle famiglie degli impiegati i quali premuoiano al termine stabilito per la liquidazione della pensione.

Le somme provenienti da tale ritenuta saranno versate in un conto corrente fruttifero presso la Cassa dei depositi e prestiti fino a quando, con successivo decreto, saranno fissate le norme per la gestione dell'Opera di previdenza a favore del predetto personale.
(4) (5)
((7))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Regio D.L. 3 ottobre 1919, n. 1792, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Sono estese al personale della Real Casa le disposizioni dell'articolo 11 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, e le norme che dovranno essere fissate per la gestione dell'opera di previdenza ivi indicata".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il Regio D.L. 26 febbraio 1920, n. 219, convertito senza modificazioni dalla L. 2 luglio 1922, n. 896, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Il contributo stabilito dall'art. 5 si applica a decorrere dal 1 ottobre 1919, e con tale data cessa la ritenuta sugli stipendi e sugli altri assegni al personale civile istituita con l'art. 11 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107".
Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 2) che "Il provento già accertato della ritenuta medesima, applicata agli stipendi e agli assegni del personale civile, sarà devoluto al patrimonio dell'Opera di previdenza".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 614 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che a decorrere dal 1° luglio 1923 cessa per i militari indicati nell'art 2 del presente Regio Decreto la ritenuta del due per cento stabilita dall'art. 11 del Decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.
Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 1923.