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DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 giugno 1918, n. 857

Che approva i testi unici dei tributi diretti straordinari imposti durante la guerra. (018U0857)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/1918
Il presente Decreto è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1918, n. 158 con numero di inserzione "875".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1924)
Testo in vigore dal:  20-7-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visti i Nostri decreti 14 giugno 1917, n. 971; 1° ottobre 1917, n. 1562; 29 novembre 1917, n. 1934; 10 gennaio 1918, n. 84; 9 maggio 1918, n. 654, relativi alla imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra;
Visti i Regi decreti 21 novembre 1915, n. 1643, allegato A; 31 maggio 1916, n. 695, alleg. A, ed i Nostri decreti 17 febbraio 1916, n. 242, 27 agosto 1916, n. 1102 e 26 maggio 1918, n. 693, relativi al contributo dei centesimi di guerra;
Visti i Nostri decreti 1° ottobre 1917, n. 1563; 21 ottobre 1917, n. 1740; 9 dicembre 1917, n. 2058; 17 marzo 1918, n. 406, relativi al contributo personale straordinario di guerra;
Visti il Regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato B, ed i nostri decreti 9 settembre 1917, n. 1546; 28 febbraio 1918, n. 237; 7 aprile 1918, n. 478, e 9 maggio 1918, n. 650, relativi alla imposta sui proventi degli amministratori di Società per azioni, ed alla imposta sulle interessenze, partecipazioni e provvigioni ai dirigenti e procuratori delle Società commerciali;
Visti il R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, allegato A, ed i Nostri decreti 1° ottobre 1916, n. 1342; 21 dicembre 1916, n. 1810; 21 aprile 1918, n. 584; 3 febbraio 1918, n. 262; 17 marzo 1918, n. 443, relativi alle imposte straordinarie sui terreni bonificati, sui redditi dipendenti da condominio o da dominio diretto, e sulle riserve di caccia;
Visti i Nostri decreti 9 novembre 1916, n. 1525, allegato B; 31 dicembre 1916, n. 1824; 15 febbraio 1917, n. 292, relativi alla imposta sui militari non combattenti;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono approvati i testi unici contenuti negli allegati al presente decreto, e cioè:

All. A - Testo unico delle disposizioni relative alla imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra;

All. B - Testo unico delle disposizioni relative al contributo dei centesimi di guerra;

All. C - Testo unico delle disposizioni relative al contributo personale straordinario di guerra;

All. D - Testo unico delle disposizioni relative alla imposta sui proventi dei dirigenti e procuratori di Società commerciali e degli amministratori delle Società per azioni;

All. E - Testo unico delle disposizioni relative alle imposte straordinarie sui terreni bonificati, sulle riserve di caccia e sui canoni;

All. F - Testo unico delle disposizioni relative alla imposta sui militari non combattenti.

L'approvazione si estende espressamente alle disposizioni contenute nei detti testi unici anche in quanto importino aggiunte od innovino alle disposizioni precedenti.

Al ministro delle finanze è data facoltà di emanare le ulteriori disposizioni che possano occorrere per la applicazione dei singoli testi unici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Meda.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.