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REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 936

Relativo all'applicazione delle imposte e delle ritenute sugli stipendi, sulle pensioni e sugli assegni di ogni genere corrisposti al personale proveniente dal cessato regime. (023U0936)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-5-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei poteri conferiti al Governo con la legge  3  dicembre
1922 n. 1601; 
 
  Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19  dicembre  1920,  n.
1778; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli stipendi e gli assegni equiparati, le aggiunte di  attivita'  e
di funzione, le indennita' per caro-viveri, i sussidi ed  equivalenti
di ogni specie, le indennita' ed i compensi per prestazioni ordinarie
e straordinarie, le indennita' di funzioni, di missione, e  qualunque
altro  corrispettivo  del  genere  pagato  dallo  Stato   ai   propri
dipendenti nei territori annessi al Regno sono corrisposti al lordo e
sui medesimi vengono applicati, mediante ritenuta diretta,  l'imposta
di ricchezza mobile con la relativa  addizionale,  ai  termini  degli
articoli 2, 3 lett. b) e 11 lett. a) del testo unico 24 agosto  1877,
n. 4021, dell'art. 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e del  Regio
decreto-legge 16 dicembre 1922, n 1660,  nonche'  il  contributo  dei
centesimi di guerra di cui al decreto Luogotenenziale 9 giugno  1918,
n 857, allegato B). 
 
  Sono inoltre applicabili la ritenuta di cui all'art. 3 della  legge
7 luglio 1876, n. 3212 nella misura  stabilita  dall'art.  1  del  R.
decreto-legge 23 ottobre 1919, n.1970 e la  ritenuta  prevista  dalle
disposizioni dell'art.11  del  decreto  Luogotenenziale  10  febbraio
1918, n. 107, sostituite da quelle degli  articoli  5  e  20  del  R.
decreto 26 febbraio 1920, n. 219 e dell'art. 12  del  R.  decreto  11
marzo 1923, n. 614. 
 
  L'applicazione dell'imposta, del contributo e delle ritenute  viene
fatta con le modalita' con  le  quali  viene  operata  nel  rimanente
territorio del Regno.