REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 01/06/2023
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Testo in vigore dal: 1-1-2008
(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 1)
aggiornamenti all'articolo
              DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO 
            PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA 
             E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 
 
                               Art. 1. 
 (( (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). )) 
 
  ((Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e  sul  concordato
preventivo gli imprenditori che esercitano una attivita' commerciale,
esclusi gli enti pubblici. 
  Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato
preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino
il possesso congiunto dei seguenti requisiti: 
    a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data  di  deposito
della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo  non
superiore ad euro trecentomila; 
    b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei  tre  esercizi
antecedenti  la  data  di  deposito  dell'istanza  di  fallimento   o
dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, ricavi  lordi  per
un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; 
    c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti  non  superiore
ad euro cinquecentomila. 
  I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma  possono
essere aggiornati ogni  tre  anni  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT
dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed  impiegati
intervenute nel periodo di riferimento.)) 
                                                               ((50)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 20 ottobre 1952, n. 1375 ha disposto (con  l'articolo  unico)
che  "I  limiti  di  lire   30.000,   10.000   e   50.000,   previsti
rispettivamente dagli articoli 1, comma secondo; 35, comma secondo; e
155  della"disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
dell'amministrazione  controllata   e   della   liquidazione   coatta
amministrativa", approvata con regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,
sono elevati il primo a lire 900.000, il secondo a lire 200.000 ed il
terzo a lire 1.500.000." 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n.  570
(in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52), ha  dichiarato"la  illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del  concordato  preventivo,
dell'amministrazione  controllata   e   della   liquidazione   coatta
amministrativa), come modificato dall'articolo unico della  legge  20
ottobre 1952, n. 1375, nella parte in  cui  prevede  che  "quando  e'
mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono
considerati   piccoli   imprenditori   gli   imprenditori   esercenti
un'attivita' commerciale  nella  cui  azienda  risulta  investito  un
capitale non superiore a lire novecentomila". 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha  disposto  (con  l'art.  22,
comma 2) che"Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della
sua entrata in  vigore,  nonche'  alle  procedure  concorsuali  e  di
concordato fallimentare aperte successivamente alla  sua  entrata  in
vigore."