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REGIO DECRETO 18 dicembre 1941, n. 1368

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (041U1368)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  8-1-1942

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2814, che delega al Governo la facoltà di pubblicare un nuovo Codice di procedura civile;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e la grazia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono approvate le Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice di procedura civile, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro di grazia e giustizia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Grandi

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla corte dei conti, addì 23 dicembre 1941-XX

Atti del Governo, registro 440, foglio 77. - Mancini