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REGIO DECRETO 18 dicembre 1941, n. 1368

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (041U1368)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  20-10-2012
(DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 45)
aggiornamenti all'articolo

Art. 45.

(Forma delle comunicazioni del cancelliere).


((Quando viene redatto su supporto cartaceo))
Il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio.

((Il biglietto contiene))
in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore
((il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato))
.

Nella parte che viene inserita nel fascicolo di ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario ò scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata.

((Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.))