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REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443

Codice di procedura civile. (040U1443)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  21-4-1942
(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 116)

Art. 116.
(Valutazione delle prove).

Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.