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REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. 1214
Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1934
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/2016)
(GU n.179 del 01-08-1934)
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19/09/2024
Articoli
1
Allegati
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti
TITOLO I.
Composizione della Corte dei conti.
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 11
art. 12
TITOLO II.
ATTRIBUZIONI DELLA CORTE DEI CONTI.
Capo I.
Attribuzioni in generale.
art. 13
art. 14
art. 15
art. 16
Capo II.
Attribuzioni di controllo.
art.17
art. 18
art. 19
art. 20
art. 21
art. 22
art. 23
art. 24
art. 25
art. 26
art. 27
art. 28
art. 29
art. 30
art. 31
art. 32
art. 33
Capo III.
Della vigilanza sulla riscossione delle entrate e del riscontro sui
magazzini e sulle cauzioni.
art. 34
art. 35
art. 36
art. 37
Capo IV.
Parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei rendiconti
annessi.
art. 38
art. 39
art. 40
art. 41
art. 42
art. 43
Capo V.
Attribuzioni giurisdizionali
Sezione 1ª. - Dei giudizi di conto e di responsabilità.
art. 44
art. 45
art. 46
art. 47
art. 48
art. 49
art. 50
art. 51
art. 52
art. 53
art. 54
art. 55
Sezione 2ª. - Degli altri giudizi in materia contabile.
art. 56
art. 57
art. 58
art. 59
art. 60
art. 61
Sezione 3ª. - Dei giudizi in materia di pensione.
art. 62
art. 63
art. 64
Sezione 4ª - Dei giudizi sui reclami degli impiegati.
art. 65
Sezione 5ª. - Dell'appello contro le decisioni dei Consigli di
Prefettura.
art. 66
Sezione 6ª. - Dell'appello contro le decisioni della Sezione del
contenzioso contabile.
art. 67
Sezione 7ª. - Della revocazione.
art. 68
art. 69
art. 70
Sezione 8ª. - Dell'annullamento.
art. 71
Sezione 9ª - Norme comuni.
art. 72
art. 73
art. 74
art. 75
art. 76
art. 77
art. 78
art. 79
art. 80
TITOLO III.
Disposizioni transitorie e generali.
Capo I.
Disposizioni transitorie.
art. 81
art. 82
art. 83
art. 84
art. 85
art. 86
art. 87
art. 88
art. 89
art. 90
art. 91
art. 92
art. 93
art. 94
Capo II.
Disposizioni generali.
art. 95
art. 96
art. 97
art. 98
art. 99
Tabella A
Tabella A
Tabella B
Tabella B
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