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REGIO DECRETO 22 gennaio 1934, n. 37

Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (034U0037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2003)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  14-2-1934

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 101 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Delle iscrizioni nei registri dei praticanti e dello svolgimento della pratica.

Art. 1



La domanda per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti è rivolta al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata:

a) del certificato di nascita;

b) del certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;

c) dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 4° dell'art. 17 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

d) di un certificato del procuratore che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti della pratica, ne dia attestazione.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere un elenco dei documenti ad essa allegati.

Il requisito di cui al n. 4° dell'art. 17 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere comprovato mediante l'esibizione del diploma originale di laurea.

L'aspirante che intende dedicarsi al patrocinio davanti alle Preture a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve chiedere, nella domanda, di esservi ammesso, ed attestare che non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità preveduti nell'art. 3 dello stesso R. decreto-legge e nell'art. 13 del presente R. decreto.

Il diploma di laurea è restituito all'interessato dopo che il Direttorio ha deliberato sulla domanda di ammissione.